Fossa biologica e scarico condiviso tra due proprietà: diritti e obblighi
Utente_vinchiatur_3495 · 0 visualizzazioni
N.B.: il form non mi permette di allegare il documento (formato PDF) a cui fa riferimento il seguente testo; pertanto si prega di fornire un indirizzo email a cui spedirlo. Grazie. OGGETTO: Scarico e Fossa Biologica in comune tra due abitazioni unifamiliari La seguente richiesta riguarda due case di campagna le quali condividono uno scarico ed una fossa biologica. Uno dei due fabbricati apparteneva a mio nonno (Antonio), per comodità lo chiameremo “Fabbricato A”, l’altro apparteneva al fratello di mio nonno (Giuseppe), questo secondo fabbricato sarà chiamato “Fabbricato B”. Di seguito i fatti accaduti tra gli anni ’60 del secolo scorso fino ad oggi. Gli attori sono: 1) Mio nonno (Antonio) 2) Il fratello di mio nonno (Giuseppe) 3) L’erede di Giuseppe, il figlio 4) Io, mio fratello e mia sorella, come eredi di Antonio Anni ’60. Nella seconda metà degli anni 60 il fratello di mio nonno (Giuseppe) chiede di far passare lo scarico della sua abitazione in un terreno di mio nonno (Antonio), il quale gli dà il permesso (accordo preso verbalmente). Qualche anno dopo, mio nonno terreno un bagno e realizza uno scarico parallelo a quello già presente. I due scarichi, come si usava a quei tempi, non sono stati realizzati con tubi di plastica, ma con mattoni. Anni ‘90 La proprietà di Giuseppe viene ereditata dal figlio (Giovanni). Nel 1998 il comune di Vinchiaturo (CB), poiché nella zona non sono presenti fognature, ci obbliga ad installare una fossa biologica. Mio nonno e Giovanni decidono di realizzare la fossa biologica insieme e dividere le spese a metà. La fossa biologica verrà realizzata nel terreno di mio nonno (vedi documento allegato, pagina 3) Anni 2000 Nel 2007 il nostro bagno ha delle perdite, pertanto viene ristrutturato e lo scarico rifatto con un moderno tubo di plastica; lo scarico di Giovanni rimane a mattoni come fatto in origine. Anni 2010 Nel frattempo io ed i miei fratelli ereditiamo il fabbricato A ed i terreni annessi. Nel 2018 ci accorgiamo che il terreno del bagno ha ceduto, pertanto le pareti si sono leggermente staccate dal corpo principale del fabbricato. Avendo consultato un geometra ci convinciamo che la causa sia una perdita dello scarico di Giovanni (il nostro è stato rifatto nell’anno 2007); avvertito Giovanni, secondo lui il problema dipende da una infiltrazione di acqua piovana. Noi siamo convinti che Giovanni abbia una responsabilità del 100%, comunque almeno del 50%, visto che al momento la nostra è solo un’ipotesi. Noi abbiamo proposto a Giovanni di eliminare lo scarico sotto la nostra casa e farsene uno per conto suo; per invogliare gli abbiamo detto che ci accolleremo tutte le spese del danno arrecato al nostro bagno, ma lui non ne vuole sapere. A questo punto, vista la totale indifferenza di Giovanni al problema; il nostro consulente ci ha consigliato di fare il carotaggio del terreno per verificare la presenza di acqua di scarico dell’abitazione nel terreno. Domande: 1) Con il carotaggio sarà possibile dimostrare in maniera inequivocabile che il cedimento è stato causato dallo scarico e quindi Giovanni ha almeno la responsabilità del 50% ? 2) Visto che noi eredi vorremmo rendere le case indipendenti, possiamo obbligare Giovanni a farsi lo scarico per conto suo ? 3) Visto che la fossa biologica è stata installata nel nostro terreno nel 1998 a) Siamo ancora in tempo per poter costringere Giovanni a non usare la fossa biologica ? b) Possiamo pretendere da lui almeno un affitto del terreno ? Eventualmente anche gli arretrati ? 4) Se con il carotaggio verrà dimostrato in maniera chiara che la causa non è l'acqua piovana; possiamo obbligare Giovanni a partecipare alle spese di ristrutturazione del bagno ? 5) La scrittura privata (presente a pagina 3 del PDF allegato) ha valore legale ? Può essere annullato ?
Risposta diretta
La situazione descritta coinvolge più istituti giuridici distinti: la servitù di scarico costituita negli anni '60, la comproprietà di fatto della fossa biologica, la responsabilità per danni da cose in custodia e il valore di una scrittura privata. Di seguito si risponde a ciascuna domanda nel dettaglio.Quadro normativo
Le norme applicabili sono: artt. 1027 e seguenti del Codice Civile (SERVITÙ PREDIALI), art. 1061 CC (servitù apparenti acquistabili per USUCAPIONE VENTENNALE), art. 1350 CC (atti soggetti a forma scritta), art. 2051 CC (responsabilità del CUSTODE per danni da cose), art. 2043 CC (responsabilità extracontrattuale), art. 2041 CC (ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA), art. 2702 CC (valore della scrittura privata).Come funziona in pratica
Cosa conviene fare
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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