Diritto Civile

Assegno mantenimento tolto: figlio non autosufficiente?

Utente_Genova_8004 · 9 visualizzazioni

Mio padre mi ha levato l'assegno di mantenimento nonostante io non sia autosufficiente economicamente ma attiva nella ricerca di lavoro

Risposta diretta

Tuo padre non può interrompere unilateralmente l'assegno di mantenimento finché non sei economicamente autosufficiente. La ricerca attiva di lavoro è un elemento che rafforza la tua posizione: dimostra che la mancanza di reddito non dipende da tua scelta o negligenza.

Quadro normativo

L'obbligo di mantenimento verso i figli maggiorenni è disciplinato dall'art. 337-septies del Codice Civile, che prevede che il giudice possa disporre il pagamento di un assegno periodico a favore del figlio maggiorenne non ancora indipendente economicamente. La Corte di Cassazione ha chiarito in più occasioni che il genitore non può cessare spontaneamente il versamento: deve rivolgersi al tribunale per ottenere una modifica o revoca del provvedimento che lo obbliga a pagare. Se l'assegno è stato stabilito in sede di separazione o divorzio, o con decreto del tribunale, vale lo stesso principio: solo il giudice può modificarlo.

Come funziona in pratica

  • Il mantenimento cessa solo quando il figlio raggiunge la concreta autosufficienza economica, non semplicemente perché ha superato una certa età
  • La ricerca attiva di lavoro (invio candidature, iscrizione ai centri per l'impiego, colloqui) dimostra la non autosufficienza incolpevole, che è tutelata dalla legge
  • Se tuo padre vuole ridurre o eliminare l'assegno, deve presentare ricorso al Tribunale competente dimostrando che sei diventata autosufficiente o che la tua situazione è cambiata
  • Interrompere il pagamento senza un provvedimento giudiziario lo espone a inadempimento e al recupero forzoso delle somme arretrate

Cosa conviene fare

  • Raccogli prove della ricerca lavoro: email di candidatura, risposte ricevute, iscrizione a portali, attestati di centri per l'impiego — sono fondamentali in giudizio
  • Invia una diffida scritta (anche tramite raccomandata A/R) in cui richiedi il ripristino immediato dell'assegno, citando l'art. 337-septies c.c.
  • Se non risponde o si rifiuta, presenta ricorso al Tribunale di Genova per ottenere il ripristino dell'assegno e il recupero degli arretrati
  • Valuta se hai i requisiti per il gratuito patrocinio (reddito sotto ~€11.746 annui), che ti consentirebbe di agire legalmente senza anticipare le spese legali
  • Rivolgiti a un avvocato specializzato in diritto di famiglia per un'analisi del tuo caso specifico, soprattutto se l'assegno era stato fissato con un provvedimento del tribunale

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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