Diritto Civile

Modifica regolamento condominiale: quanti millesimi servono?

Utente_Milano_8851 · 12 visualizzazioni

Quanti millesimi occorrono per modificare il regolamento condominiale in un condominio?

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

Per modificare il regolamento condominiale assembleare occorre una delibera approvata dalla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi (metà del valore dell'edificio). Se il regolamento è di natura contrattuale, la modifica richiede invece il consenso unanime di tutti i condomini.

Quadro normativo

La disciplina si ricava da due articoli del Codice Civile

  • Art. 1138 c.c. — disciplina il regolamento di condominio, obbligatorio negli edifici con più di dieci condomini
  • Art. 1136, comma 2 c.c. — stabilisce che le deliberazioni richiedono un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi)
La distinzione tra regolamento assembleare e contrattuale è fondamentale perché cambia completamente la soglia richiesta.

Come funziona in pratica

  • Regolamento assembleare — è approvato dall'assemblea dei condomini e può essere modificato con la stessa procedura: maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi su 1000
  • Regolamento contrattuale — è quello allegato agli atti di acquisto o accettato da tutti i condomini al momento della stipula; contiene spesso limitazioni all'uso delle parti private o comuni, e può essere modificato solo con il consenso unanime di tutti i proprietari
  • Il quorum costitutivo dell'assemblea (per la validità della riunione) richiede, in prima convocazione, i due terzi dei millesimi; in seconda convocazione basta un terzo
  • Se la modifica non raggiunge il quorum in prima convocazione, si procede con la seconda, ma il quorum deliberativo di 500 millesimi rimane invariato

Cosa conviene fare

  • Verificare il tipo di regolamento — controlla l'atto di compravendita o chiedi all'amministratore se il regolamento è assembleare o contrattuale
  • Convocare l'assemblea correttamente — la convocazione deve avvenire con almeno 5 giorni di preavviso (art. 66 disp. att. c.c.) e indicare all'ordine del giorno la proposta di modifica
  • Raccogliere le deleghe — i condomini assenti possono delegare un rappresentante (con limiti per l'amministratore)
  • Verbalizzare la delibera — il verbale deve riportare i millesimi di ogni votante e il totale favorevole, a prova del raggiungimento del quorum
  • Consultare un avvocato — se il regolamento contiene clausole di natura contrattuale ma non è chiaro il titolo, è opportuno un parere legale prima di procedere

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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