Esclusione dai turni di reperibilità H24 in contrasto con il giudizio del medico competente: è legittima?
Utente_figline_8220 · 0 visualizzazioni
Ho bisogno di un avvocato del lavoro per una eventuale contestazione all'azienda sanitaria dove lavoro. Al fine di darvi conoscenza dei fatti vi allego lo scambio di mail tra me il Medico competente della mia ASL, ed i miei dirigenti e dai quali si ricavano tutte le informazioni necessarie, in particolare nella mail che ho inviato al mio Medico Competente. Si consideri che nella zono di mia competenza sono presenti almeno 5 - 6 operatori contemporaneamente per ogni turno di reperibilità. A: "Maria Spisso" <> Cc: "ambra morini" <>, "alessandro mani" <>, "Paolo Fratini" <> Inviato: Mercoledì, 19 gennaio 2022 10:20:41 Oggetto: idoneità ad effettuare H24 [professionista], Buongiorno, Spero che si ricordi di me. Leggono in copia il Dr. Fratini e la Dr.ssa Morini, dirigenti del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie - Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro. L'anno scorso sono rientrato al lavoro presso il PISLL di Figline, dopo un'assenza di alcuni mesi, a seguito di una operazione al ginocchio che ha visto la sostituzione della mia rotula sx. Nel 2018 mi ero fatto male durante l'attività di servizio e dopo due anni di dolori ed impedimenti, la mia condizione si è aggravata talmente che si è resa necessaria tale operazione. Nella visita che Ella mi ha fatto il 21/09/2021, al fine di valutare le mie condizioni di salute e la mia idoneità al lavoro, Lei ha accertato che fossi idoneo a riprendere il lavoro, salvo "evitare attività lavorativa nei cantieri edili, cave, gallerie". Le allego il documento che Ella ha inviato al mio Dipartimento con le risultanze della Sua visita. Se ricorda, ad una mia precisa domanda ovvero se tale impedimento potesse impedirmi di svolgere la reperibilità il H24, Lei mi disse che: "la limitazione non riguardava l'effettuazione della reperibilità". Al mio rientro ho informato i miei dirigenti della Sua determinazione e pertanto, con loro, ho concordato di sospendere la mia attività programmata nei cantieri edili, e concordando inoltre, che nel caso di chiamata in reperibilità, sarei intervenuto ove il luogo non fosse un cantiere edile e che comunque, nella verificata la disponibilità dell'operatore con cui fossi intervenuto, mi sarei limitato ad svolgere le attività documentali senza espormi a pericoli (salire sui ponteggi, percorrere superfici irregolari, ecc). Così è stato finora. Infatti, ad esempio, solo nel mese di Dicembre scorso, sono intervenuto due volte: presso una falegnameria a Bagno a Ripoli e presso un centro commerciale a Reggello (in questo caso sono intervenuto volontariamente, anche se non ero di turno H24, al fine di agevolare una collega in quel momento che si trovava in Via della Cupola, a Firenze, ma anche per accelerare i tempi del nostro intervento sul luogo dell'infortunio). Venerdì scorso sono stato chiamato in reperibilità per un infortunio a Pontassieve, mi è stato detto immediatamente che era accaduto presso un cantiere edile. Questa volta si prospettava la presenza di un collega che non era a conoscenza delle mie limitazioni. Dopo essermi preparato, prima di uscire, in considerazione che potessero sorgere eventuali discussioni con il collega (ribadisco a me non conosciuto), ho voluto ricordare alla triagista, che mi erano inibite le attività presso i cantieri edili. A questo punto, senza ulteriori spiegazioni, la triagista ha deciso di inviare un altro operatore al mio posto. Lunedì scorso, con una velocità decisoria che nel nostro Dipartimento è pari, se non superiore, alla velocità della luce, è stata organizzata improvvisamente una riunione presso la nostra sede di Figline, durante la quale mi è stato comunicato che sarei immediatamente stato escluso dall'H24. Tale decisione, che mi è parsa eccessiva se non persecutoria, veniva motivata in quanto non ero intervenuto. Dall'altro campo, più logicamente e comprensivamente, mi veniva richiesto dal dr. Fratini, quali sarebbero state le sue responsabilità nel caso mi fosse accaduto un infortunio durate il mio eventuale accesso in un cantiere. Dopo aver compiuti gli atti scaramantici del caso, ho risposto che intervenendo secondo gli accordi già presi non era probabile che ciò accadesse. Questo non è stato sufficiente a convincere il Dr. Fratini e la Dr,ssa Morini. Ho pertanto concordato con loro di richiedere a Lei un parere definitivo sulla questione. Per questo, in questa mail, ho voluto dettagliare i particolari degli avvenimenti e delle valutazioni dei miei dirigenti, in modo che Ella possa chiarire cosa posso o non posso fare. L'esclusione dai turni di reperibilità mi comporterebbe un mancato introito di circa 250 - 300 euro mensili, per i prossimi 7 mesi e 16 giorni che mi mancano alla pensione, ma non posso certamente io, non considerare le legittime preoccupazioni del mio responsabile, Dr. Fratini, che non vuole prendersi eventuali responsabilità nel caso, improbabile, che mi facessi male (seguono altri gesti apotropaici). Le sarei grato che Lei potesse comunicare, ai sensi dell'art. 41 del d.lvo 81/08, il suo giudizio ai responsabili in indirizzo, oltre che a me. Naturalmente mi rendo disponibile, se fosse necessario, a sottopormi ad ulteriore visita di controllo e/o esame/i strumentale/i. Approfitto per inviare a Lei ed al dr. Mani, con il quale ho condiviso dei momenti divertenti, i miei più sentiti Saluti. *********************************** Dr.Gabriele Oliva Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie U.F.S. P.I.S.L.L. - Zona Fiorentina Sud-Est Via G. da Verrazzano - Valdarno (FI) tel. - fax mail : Cordiali saluti ----- Messaggio inoltrato ----- Da: Maria Spisso <> A: gabriele oliva <> Cc: ambra morini <>, alessandro mani <>, Paolo Fratini <> Inviato: Wed, 19 Jan 2022 11:04:38 +0100 (CET) Oggetto: Re: idoneità ad effettuare H24 Può effettuare le attività di reperibilità, fermo restando le limitazioni già emesse. dr.ssa Maria Spisso Da: "gabriele oliva" <> Da: "ambra morini" <> A: "Maria Spisso" <> Cc: "Paolo Fratini" <>, "gabriele oliva" <> Inviato: Mercoledì, 19 gennaio 2022 12:15:07 Oggetto: Fwd: Re: idoneità ad effettuare H24 Buongiorno dott.ssa Spisso, mi occorre una precisazione. Le attività da svolgere in reperibilità (pronta disponibilità) per il servizio PISLL riguardano in oltre il 60% dei casi attività di inchieste infortuni accaduti in cantiere edili, per i quali il collega ha una limitazione lavorativa. Quindi , se ho ben capito il senso della sua risposta, e su questo le chiedo appunto eventuale conferma, il collega può effettuare attività in reperibilità ovvero ispezioni in inchieste infortuni con l'esclusione di quelle che si svolgono in luoghi quali cantieri, cave e gallerie. E' ovvio tuttavia che non è possibile prevedere quali interventi si verificheranno in pronta disponibilità e adibire il collega alle sole attività di Pronta Disponibilità che ottemperino alla limitazione richiesta, posto che tale PD deve svolgersi necessariamente nell'ambito di una organizzazione che prevede l'intervento attivo di due operatori con medesime specifiche. Attualmente restiamo in attesa di poter disporre della collaborazione del collega Oliva in modalità operative che consentano la sua attività nel modo atteso dalla organizzazione Aziendale e contrattuale di PD oltreché rispondente alle limitazione emesse dal medico competente. In attesa le porgo Cordiali Saluti [professionista] delle Professioni Tecnico Sanitarie P.O. PISLL Firenze1 e Firenze 2 Tel. Cell. dal Medico Competente in risposta a Ambra Morini: Confermo quanto già detto, il Sig. [persona] può svolgere attività in reperibilità con l'esclusione di quelle che si svolgono in luoghi quali cantieri, cave e gallerie. Dr.ssa
Risposta diretta
No, l'esclusione totale dai turni di reperibilità H24 appare illegittima, poiché il medico competente ha espressamente confermato per iscritto — ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 — che il lavoratore può svolgere l'attività di pronta disponibilità, nel rispetto delle sole limitazioni già emesse (esclusione da cantieri edili, cave e gallerie).Quadro normativo
L'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) attribuisce al MEDICO COMPETENTE la competenza esclusiva sulla valutazione dell'idoneità del lavoratore. Il giudizio di idoneità con prescrizioni vincola il datore di lavoro, che deve adeguare l'organizzazione del lavoro alle limitazioni indicate, non eliminare tout court la prestazione. Rilevante è anche il D.Lgs. 216/2003, che vieta discriminazioni fondate sulle condizioni di salute nei rapporti di lavoro. Nel caso di un dipendente pubblico (AUSL/ASL), si applica inoltre il D.Lgs. 165/2001 e il CCNL di comparto, che tutelano il lavoratore da misure organizzative penalizzanti non giustificate da ragioni oggettive.Come funziona in pratica
Cosa conviene fare
a. Inviare immediatamente una DIFFIDA FORMALE SCRITTA alla dirigenza, citando la conferma scritta del medico competente e chiedendo la reintegrazione nei turni di reperibilità compatibili con le limitazioni.b. Coinvolgere il rappresentante sindacale aziendale (RSU) o il proprio sindacato di categoria: in una AUSL il canale sindacale è spesso il percorso più rapido per risolvere la controversia senza avviare un contenzioso.
c. Valutare un esposto all'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO (ITL) per violazione delle norme sulla tutela del lavoratore con idoneità parziale.
d. Documentare tutto: conservare la catena email con il medico competente e i dirigenti — costituisce prova scritta fondamentale di qualsiasi eventuale ricorso.
e. Considerare l'azione giudiziale per recupero delle differenze retributive (MANCATO INTROITO) solo se la via stragiudiziale non produce risultati, tenendo conto dei tempi in relazione alla prossima pensione.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
Hai un'altra domanda?
Hai bisogno di un avvocato?
Invia il tuo caso — ti assegniamo un avvocato specializzato nella tua zona.