Diritto Civile

Separazione figli e casa cointestata

Utente_Roma_1395 · 74 visualizzazioni

Buon pomeriggio, la mia compagna (non siamo sposati) abbiamo 2 bambini di 7 e 10 anni. Lei ha deciso di terminare la relazione e da circa 15gg , a giorni alterni, sta dormendo fuori casa. La casa è cointestata al 50% cosi come il mutuo. Vorrei avere un vostro consulto per meglio comprendere come gestire la situazione in considerazione della presenza di 2 bambini.

Risposta diretta

Anche senza matrimonio, la legge tutela pienamente i vostri figli e disciplina sia l'affidamento condiviso sia la gestione della casa cointestata. La vostra situazione richiede di affrontare due piani distinti: i diritti dei bambini e i rapporti patrimoniali tra voi.

Quadro normativo

Per i figli, si applicano gli artt. 337-bis e seguenti del Codice Civile, introdotti dalla Legge 54/2006, che valgono indipendentemente dallo stato civile dei genitori. Il principio cardine è la bigenitorialità: i minori hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.

Per la casa, l'art. 337-sexies c.c. prevede che il giudice possa assegnare l'abitazione familiare al genitore collocatario (quello con cui vivono prevalentemente i figli), anche se l'immobile è di proprietà dell'altro o cointestato. Per i rapporti patrimoniali tra conviventi, rileva la Legge 76/2016 (Legge Cirinnà), che riconosce diritti specifici alle coppie di fatto.

Come funziona in pratica

  • Affidamento: il regime ordinario è l'affidamento condiviso a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso uno di essi (solitamente la madre, ma non è automatico)
  • Mantenimento dei figli: il genitore non collocatario versa un assegno mensile proporzionato al reddito di entrambi e alle esigenze dei minori; le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive) si dividono solitamente al 50%
  • Assegnazione della casa: il giudice può assegnare la casa al genitore collocatario per tutelare i figli, anche se l'immobile è cointestato — il che limita temporaneamente il diritto dell'altro comproprietario
  • Mutuo cointestato: l'assegnazione della casa non elimina la responsabilità solidale verso la banca; entrambi restate obbligati al pagamento delle rate, salvo accordi interni o rinegoziazione con l'istituto di credito
  • Scioglimento della comunione: se non si trova un accordo, si può procedere alla divisione giudiziale dell'immobile, con vendita e ripartizione al 50% del ricavato

Cosa conviene fare

  • Raggiungere un accordo scritto con la vostra compagna su affidamento, tempi di permanenza dei bambini, assegno e gestione della casa: è più rapido e meno costoso del tribunale
  • Rivolgersi al Tribunale Ordinario (a Roma, il Tribunale Civile) per omologare i patti sull'affidamento e rendere l'accordo vincolante ed eseguibile
  • Non interrompere il pagamento del mutuo durante la transizione: le rate vanno pagate entrambi, indipendentemente da chi abita la casa
  • Consultare un avvocato specializzato in diritto di famiglia per valutare se proporre un accordo di convivenza o un piano di divisione dell'immobile che tuteli anche la vostra posizione patrimoniale
  • Documentare le spese sostenute per i figli fin da subito: servirà in sede di determinazione del mantenimento

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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