Prelazione a Terni: i donatari sono esclusi
Utente_Terni_3155 · 1 visualizzazioni
Mio zio deceduto e senza figli, lascia in eredità un locale a mio padre e mia zia. Fin qui, non vi e' dubbio sulla necessità della prelazione fra i due per una eventuale vendita. Ma mio padre muore e a lui succediamo mia madre ed io. Dunque, provenienti da due successioni erditarie diverse abbiamo da un lato due coeredi, dall' altro mia zia. Nell' arco di pochissimo tempo dal decesso di mio padre, mia zia dona la sua quota ai suoi due figli. Ora mia madre ed io dobbiamo vendere la quota. Esiste il diritto di prelazione per i cugini succeduti per donazione? Grazie
Risposta diretta
I cugini che hanno ricevuto la quota per donazione dalla zia non hanno diritto di prelazione ex art. 732 c.c. quando voi vendete la vostra parte: quella norma si applica solo tra coeredi della medesima successione, qualità che i donatari non possiedono.Quadro normativo
L'art. 732 c.c. (prelazione ereditaria e retratto successorio) impone a chi vuole alienare la propria quota di offrirla preventivamente agli altri coeredi. La norma contiene però due requisiti stringenti:- Qualità di coerede: la prelazione spetta solo a chi ha acquistato il titolo di erede nella stessa successione — nel vostro caso, quella dello zio. I cugini hanno ricevuto la quota per atto di liberalità dalla madre: non sono «coeredi» dello zio, bensì semplici aventi causa a titolo gratuito.
- Alienazione a titolo oneroso: la giurisprudenza prevalente — tra cui Cass. n. 4814/2012 e Cass. n. 1258/2020 — esclude che la donazione faccia scattare la prelazione ex art. 732 c.c., poiché la norma presuppone una vendita a soggetti terzi estranei alla comunione ereditaria.
Come funziona in pratica
- Voi (madre e figlio/a) siete subentrati al padre per successione ereditaria, acquisendo la qualità di coeredi della successione dello zio per la quota già paterna.
- La zia ha ceduto la propria quota ai figli per donazione, uscendo dalla comunione ereditaria: i cugini non entrano nel perimetro dell'art. 732 c.c.
- Di conseguenza, quando decidete di vendere la vostra quota, non siete obbligati a notificare preventivamente la proposta ai cugini.
- Per qualsiasi controversia — azione di retratto, divisione giudiziale o impugnazione della donazione — la competenza territoriale spetta al Tribunale di Terni (art. 713 c.c. per la divisione).
Cosa conviene fare
- Vendere senza obbligo di notifica ai cugini: non sussiste la prelazione ex art. 732 c.c. nei loro confronti, perché non sono coeredi della successione dello zio.
- Proporre comunque un'offerta informale: pur non essendo dovuto, coinvolgere i cugini nella trattativa può prevenire contestazioni future e agevolare la vendita.
- Valutare la divisione giudiziale: se non si raggiunge accordo, il Tribunale di Terni può essere adito per sciogliere la comunione ex art. 713 c.c.
- Consultare un avvocato esperto in successioni: la catena — successione zio → padre → voi, più donazione zia → cugini — è articolata; un parere preventivo chiarisce la posizione di tutti i comproprietari e protegge da eventuali impugnazioni.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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