Ritardo traghetto e rimborso biglietti: diritti del passeggero marittimo
Utente_roma_1483 · 0 visualizzazioni
Ho inviato via mail questa lettera alla Grimaldi Lines dove riassumo quanto accaduto. i hanno risposto che non ho diritt al rimborso e vorrei un consulto. Grazie Oggetto: Rif. G180258146 – Richiesta rimborso per ritardo nave il sottoscritto [Omissis] chiedo con la presente il rimborso (pari al 50% dei 760 Euro – Tot. 380 Euro) costo sostenuto per l'acquisto dei biglietti Civitavecchia/Porto Torres del 22/06/2018 e Porto Torres/Civitavecchia del 01/07/2018. Per quanto riguarda la tratta di andata la nave e' arrivata a destinazione alle 11.45 anziché alle 6 del mattino (esattamente con ore 5,45 minuti di ritardo). Ci tengo a sottolineare che al mio seguito avevo 2 minori, anche loro costretti ad imbarcarsi alle 3 di notte con tutti i disagi che si possono immaginare. Per quanto riguarda la tratta di ritorno del 01/07/2018 (causa ulteriore Vs. comunicazione di ritardo di 3 ore) ci siamo trovati costretti (su vostra proposta) a cambiare porto di partenza (quindi partire da Olbia) ed attraversare la Sardegna in auto aggravandoci di ulteriori costi e tutto questo solo per limitare i disagi. Inoltre, facendo per quest'ultima tratta una simulazione di spesa sul vostro sito, ci siamo accorti che la spesa era nettamente inferiore a quanto da noi pagato. Per Vs. comodità allego alla presente documenti di viaggio. Vi prego di accreditare il suddetto importo entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente sul conto utilizzato per l'acquisto. [Omissis] [IBAN omesso] Con riserva di ogni ulteriore e/o diversa azione.
Risposta diretta
In base al REGOLAMENTO UE N. 1177/2010 sui diritti dei passeggeri che viaggiano via mare, la sua richiesta di rimborso appare fondata nel merito. Tuttavia, dato che i viaggi risalgono al giugno-luglio 2018, occorre considerare con attenzione il problema della PRESCRIZIONE.Quadro normativo
Il Regolamento UE 1177/2010 (direttamente applicabile in Italia) disciplina i diritti dei passeggeri marittimi in caso di ritardo o cancellazione. L'articolo 19 prevede indennizzi automatici calcolati sul prezzo del biglietto in base all'entità del ritardo all'arrivo. Parallelamente, il Codice della Navigazione (articolo 418) stabilisce un termine di PRESCRIZIONE di 1 anno per le azioni contro il vettore marittimo derivanti dal contratto di trasporto.Come funziona in pratica
Per la tratta di andata (ritardo di 5 ore e 45 minuti), poiché la Civitavecchia-Porto Torres ha una durata di circa 11-12 ore, rientra nella fascia di viaggi tra 8 e 24 ore. In questo caso il Regolamento UE prevede:Con un ritardo di quasi 6 ore, avrebbe diritto al 50% del costo della singola tratta di andata, non dell'intero biglietto A/R. Per la tratta di ritorno (cambio porto imposto dal vettore con aggravio di costi), ha diritto al rimborso delle spese extra documentate sostenute per raggiungere Olbia, in quanto costi direttamente causati dalla modifica operativa della compagnia.
Cosa conviene fare
Il punto critico è il TERMINE DI PRESCRIZIONE. Essendo trascorsi circa 8 anni dai fatti (giugno-luglio 2018), qualsiasi azione legale ordinaria sarebbe quasi certamente prescritta. Ciò che può ancora verificare è:a. Se ha inviato la lettera di reclamo entro 1 anno dai fatti (interrompendo la prescrizione), è possibile che il termine si sia riavviato — ma anche in tal caso, ulteriore tempo è trascorso.
b. Se ritiene di aver rispettato i termini, può segnalare il caso all'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI (ART), che è l'organismo italiano preposto all'applicazione del Regolamento 1177/2010, tramite il sito art.gov.it.
c. Per valutare concretamente se esistano ancora margini d'azione, è indispensabile consultare un avvocato specializzato in diritto dei trasporti, che analizzi le date esatte degli atti interruttivi eventualmente già compiuti.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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