Cessione del quinto a Modena dopo fallimento
Utente_Modena_1288 · 2 visualizzazioni
Avevo una cessione del quinto ma la mia ditta è fallita e non ho preso né Tfr né ferie né tredicesima niente perché c'e il procuratore fallimentare di mezzo. Ora lavoro con un un'agenzia con contratto fino al 30 di agosto e questo mese mi sono ritrovato la vecchia cessione in busta paga vi chiedo se è possibile una cosa del genere grazie per la risposta
Risposta diretta
Sì, quello che è successo è legalmente possibile: la cessione del quinto non si estingue con il fallimento del vecchio datore di lavoro, ma può «seguirti» presso il nuovo, purché l'istituto creditore abbia formalmente notificato l'atto di cessione all'agenzia. Il nuovo datore è obbligato per legge ad operare la trattenuta una volta ricevuta la notifica.
Quadro normativo
- DPR 5 gennaio 1950, n. 180 — disciplina la cessione del quinto: il credito ceduto è opponibile a qualsiasi datore di lavoro che assuma il lavoratore, previa notifica dell'atto di cessione.
- D.lgs. 21 aprile 2016, n. 170 — aggiorna le norme sulla cessione del quinto per i lavoratori privati.
- Art. 2, L. 29 maggio 1982, n. 297 — istituisce il Fondo di Garanzia INPS per il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro (inclusi i fallimenti).
- Art. 2751-bis c.c. — il TFR, le ferie non godute e la tredicesima sono crediti privilegiati nel passivo fallimentare.
Come funziona in pratica
- La cessione del quinto è un contratto trilaterale tra te, l'istituto finanziario e il datore: quando cambi azienda, il creditore può notificare la cessione al nuovo datore, che da quel momento è tenuto a trattenere la rata.
- La trattenuta non può superare un quinto dello stipendio netto mensile: verifica subito che l'importo in busta paga rispetti questo limite.
- Con un contratto a termine (scadenza 30 agosto), l'istituto avrebbe dovuto tener conto della durata residua; se il debito residuo supera le rate che maturano fino alla scadenza, la situazione merita un controllo più approfondito.
- Per TFR, ferie non pagate e tredicesima con il vecchio datore, esistono due binari paralleli:
Cosa conviene fare
- Controlla la busta paga: verifica che la rata trattenuta non superi il quinto netto e che l'agenzia abbia ricevuto regolare notifica dall'istituto finanziario; chiedi una copia dell'atto di cessione notificato.
- Presenta domanda al Fondo di Garanzia INPS al più presto per il TFR: l'istanza va inoltrata in via telematica e richiede la prova dell'apertura della procedura fallimentare; non aspettare la chiusura del fallimento.
- Insinuati nel passivo fallimentare tramite il curatore nominato dal Tribunale di Modena per tutti gli altri crediti (ferie, tredicesima, eventuali differenze retributive): hai diritto di prelazione come creditore privilegiato.
- Se l'importo totale dei crediti non riscossi è rilevante, rivolgiti a un avvocato giuslavorista o a un sindacato per predisporre correttamente l'istanza INPS e la domanda di insinuazione, evitando decadenze.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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