Indebito INPS a Roma: prescrizione quinquennale
Utente_Roma_9933 · 2 visualizzazioni
ho 72 anni, nel 2009 a seguito di licenziamento collettivo ho accettato di essere messo in mobilità. Ho percepito 4 anni di indennità di mobilità ma dal quarto anno ho iniziato a percepire anche la pensione. Il 5/1/2023 ho ricevuto un avviso bonario dall'INPS dove mi si chiede di restituire le rate di mobilità a partire dal 1/11/2012 al 8/9/2013 per circa 9.000 euro. Posso invocare la prescrizione decennale e/o la mancanza di dolo e buonafede mia
Risposta diretta
La prescrizione applicabile agli indebiti previdenziali INPS è quasi certamente quella quinquennale (5 anni, non 10), il che significa che il diritto di INPS a recuperare le somme erogate tra il 2012 e il 2013 era già prescritto dal 2018, ben prima dell'avviso bonario del gennaio 2023.
Quadro normativo
- Art. 2948 n. 4 c.c.: si prescrivono in 5 anni i diritti aventi ad oggetto pagamenti periodici, tra cui le prestazioni previdenziali (indennità di mobilità, pensioni, sussidi).
- Cass. SS.UU. n. 12195/2002: le Sezioni Unite hanno stabilito che il credito INPS per il recupero di prestazioni previdenziali indebitamente erogate è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
- Art. 52 L. 88/1989: l'INPS può chiedere la restituzione di prestazioni erogate, ma la buona fede del percettore rileva come elemento difensivo, soprattutto se l'errore è imputabile all'ente stesso.
- Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, è competente per le eventuali contestazioni giudiziarie in caso di mancato accordo con l'INPS territoriale di Roma.
Come funziona in pratica
- Le somme contestate riguardano il periodo 1/11/2012 – 8/9/2013: il dies a quo della prescrizione decorre dall'ultima erogazione, cioè al più tardi dal settembre 2013.
- Applicando la prescrizione quinquennale, il termine è scaduto intorno a settembre 2018.
- L'avviso bonario è datato 5 gennaio 2023: è pervenuto oltre 4 anni dopo la scadenza del termine prescrizionale.
- L'avviso bonario non è un atto interruttivo della prescrizione già maturata: la prescrizione era già consumata prima che INPS inviasse qualsiasi richiesta.
- La buona fede si fonda sul fatto che Lei non ha occultato nulla: INPS era in possesso di tutti i dati (pensione + mobilità) nei propri archivi e avrebbe potuto rilevare il cumulo autonomamente.
Cosa conviene fare
- Rispondere formalmente all'avviso bonario per iscritto, eccependo espressamente la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. e allegando il calcolo dei termini.
- Invocare contestualmente la buona fede: specificare che non vi è stato né dolo né occultamento, e che INPS disponeva di tutti i dati per rilevare il cumulo in autonomia.
- Non ignorare l'avviso: il silenzio non interrompe la prescrizione già maturata, ma potrebbe portare INPS ad emettere un avviso di addebito (equivalente a cartella esattoriale), da impugnare poi davanti al Tribunale di Roma, sezione lavoro, entro 40 giorni.
- Farsi assistere da un avvocato specializzato in diritto previdenziale per redigere la risposta formale e, se necessario, presentare ricorso al Comitato di Vigilanza INPS o al Tribunale del lavoro di Roma prima che la controversia si aggravi.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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