Diritto Civile

Insulti del gestore su Booking: è diffamazione?

Utente_Anonimo_9759 · 0 visualizzazioni

Il cliente riferisce di aver pubblicato una recensione legittima su Booking.com nei confronti di una struttura ricettiva di Catania, documentando con foto e video le scarse condizioni igieniche e la presenza di un estintore scaduto. In risposta alla recensione, il gestore della struttura ha pubblicato in data 20 settembre 2026 una replica pubblica contenente insulti personali diretti al richiedente: "morto di fame", "pezzente" e "finti ricchi". Le espressioni sono tuttora visibili sulla piattaforma, liberamente accessibile anche agli utenti non registrati. Il caso presenta profili di rilevanza sia penale — diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3 c.p. — sia civile, con possibile azione risarcitoria per lesione dell'onore e della reputazione personale ex art. 2043 c.c.

Risposta diretta

Sì: le espressioni "morto di fame", "pezzente" e "finti ricchi" pubblicate dal gestore su Booking.com integrano il reato di diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3 c.p. e fondano parallelamente un'azione civile risarcitoria per lesione dell'onore e della reputazione personale.

Quadro normativo

L'art. 595, comma 1 c.p. punisce chiunque offenda la reputazione altrui comunicando con più persone; il comma 3 aggrava la pena quando il fatto è commesso con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, categoria in cui la giurisprudenza costante include le piattaforme internet accessibili al pubblico indistinto come Booking.com. Sul versante civile, l'art. 2043 c.c. obbliga al risarcimento del danno ingiusto (patrimoniale e non patrimoniale) cagionato con dolo o colpa; l'art. 185 c.p. consente inoltre di richiedere il risarcimento del danno morale direttamente in sede penale, costituendosi parte civile.

Come funziona in pratica

  • Le espressioni contestate sono offensive della reputazione in senso assoluto secondo la giurisprudenza: non si tratta di critica legittima né di opinione protetta, ma di insulti personali privi di qualsiasi connessione con il merito della recensione.
  • La replica del gestore è visibile a chiunque senza necessità di registrazione: ciò integra senza dubbio la comunicazione con più persone e l'aggravante del mezzo di pubblicità.
  • Trattandosi di reato procedibile a querela di parte, il termine è di tre mesi dalla data in cui il soggetto offeso ha avuto notizia del fatto (art. 124 c.p.): nel caso in esame, il termine decorre dal 20 settembre 2026 e scade indicativamente il 20 dicembre 2026 — è urgente agire.
  • In sede civile, il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno patrimoniale (es. prenotazioni future perse se il richiedente gestisce attività) e del danno non patrimoniale (danno all'immagine, stress, turbamento).
  • Booking.com, in quanto hosting provider, può essere diffidato a rimuovere il contenuto; la mancata rimozione dopo segnalazione formale può esporre la piattaforma a responsabilità concorrente.

Cosa conviene fare

  • Acquisire subito le prove: screenshot con data e URL della replica, video che mostri la visibilità pubblica della pagina, eventuali testimoni che abbiano letto gli insulti.
  • Presentare querela entro il 20 dicembre 2026 presso la Procura competente (sede del richiedente o, in alternativa, sede del server/piattaforma), allegando tutta la documentazione raccolta.
  • Inviare diffida formale a Booking.com tramite avvocato, con richiesta di rimozione immediata del contenuto e conservazione dei log identificativi del gestore.
  • Valutare la costituzione di parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento del danno morale contestualmente alla condanna.
  • Considerare un'azione civile autonoma ex art. 2043 c.c. qualora si intenda quantificare e richiedere anche danni patrimoniali documentabili.

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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