Divorzio al Comune con stessa residenza: si può?
Utente_Anonimo_2035 · 37 visualizzazioni
buon giorno, mi chiamo [Omissis], vorrei fare il divorzio in comune per risparmiare , ho già le carte della separazione legali firmate del giudice , mia figlia lavora ed e autonoma , abbiamo , io e mia moglie la stessa residenza , il mio comune mi ha detto che non è possibile fare il divorzio a meno che uno dei due , marito o moglie , cambi residenza , la mia domanda e , e vero ? e possibile questa cosa da parte del mio comune , Dolceacqua (im) come posso fare per ottenere il divorzio ?
Risposta diretta
Il Comune di Dolceacqua ha torto: avere la stessa residenza non impedisce di divorziare davanti all'ufficiale di stato civile. La procedura semplificata è legittimamente accessibile anche a coniugi residenti nello stesso Comune.
Quadro normativo
Il divorzio davanti all'ufficiale di stato civile è disciplinato dall'art. 12 del D.L. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014. La norma stabilisce che la competenza spetta al Comune di residenza di uno dei due coniugi. Non è richiesto in alcun modo che i coniugi abbiano residenze in Comuni diversi: è sufficiente che almeno uno dei due risulti residente nel Comune presso cui si presenta la domanda. Se entrambi vivono a Dolceacqua, quel Comune è pienamente competente.
Le condizioni sostanziali per usare questa procedura sono
- assenza di figli minori, di figli con disabilità gravi o di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (sua figlia lavora ed è autonoma: condizione soddisfatta)
- accordo di entrambi i coniugi
- assenza di accordi traslativi di proprietà immobiliari tra i coniugi nell'ambito del divorzio (in quel caso occorre l'atto notarile o il tribunale)
Come funziona in pratica
- Entrambi i coniugi si presentano all'ufficio di stato civile del Comune con i documenti: carta d'identità, atto di matrimonio e il provvedimento di separazione omologato dal giudice
- L'ufficiale di stato civile raccoglie la dichiarazione di volontà di divorziare e fissa un secondo appuntamento non prima di 30 giorni
- Al secondo appuntamento, se entrambi confermano la volontà, il divorzio viene perfezionato e trascritto
- Non è obbligatorio il difensore (avvocato) per questa procedura, a differenza della negoziazione assistita
Cosa conviene fare
- Tornare all'ufficio di stato civile di Dolceacqua portando copia della L. 162/2014, art. 12, e chiedere per iscritto il motivo del diniego
- Se il Comune persiste nel rifiuto, presentare un esposto alla Prefettura di Imperia, che esercita la vigilanza sugli uffici di stato civile e può intervenire
- In alternativa, valutare la negoziazione assistita davanti a due avvocati (uno per parte): percorso anch'esso stragiudiziale e meno costoso del tribunale
- Solo come ultima opzione, ricorrere al tribunale con un legale, che però comporta costi maggiori
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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💬 Utente_Anonimo_9559
vorrei specificare che sia io che mia moglie viviamo nella stessa casa e quindi abbiamo la stessa residenza , e questo che il mio comune contesta
Risposta diretta
Il Comune di Dolceacqua ha torto: la Legge 162/2014 non richiede che i coniugi abbiano residenze diverse. Se entrambi risiedono nello stesso Comune, quell'ufficiale di stato civile è competente e non può rifiutare la procedura per questo motivo.
Quadro normativo
L'articolo 12 della Legge 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto la possibilità di divorziare davanti all'ufficiale di stato civile senza ricorrere a giudici né avvocati. La norma prevede che la dichiarazione sia resa davanti all'ufficiale del Comune di residenza di uno dei coniugi — non richiede in alcun punto che le residenze siano distinte. Nel tuo caso il Comune è competente due volte: è il Comune di residenza del marito e anche della moglie.
La procedura è ammessa a condizione che
- non vi siano figli minori, incapaci o economicamente non autosufficienti (tua figlia lavora ed è autonoma: questa condizione è soddisfatta)
- i coniugi siano d'accordo su tutte le condizioni del divorzio
- non vi siano trasferimenti di beni immobili o di altri diritti reali tra i coniugi (in quel caso serve il notaio o la negoziazione assistita)
Come funziona in pratica
- Entrambi i coniugi si presentano allo sportello di stato civile del Comune
- Rendono la dichiarazione congiunta di voler sciogliere il matrimonio, confermando le condizioni
- L'ufficiale fissa un secondo appuntamento a distanza di 30 giorni
- Al secondo incontro, se la volontà è confermata, il divorzio viene registrato e ha piena efficacia
- Nessuna udienza in tribunale, nessun giudice, nessun avvocato obbligatorio
- La stessa residenza non impedisce nulla: la legge chiede solo che il Comune sia quello di residenza di almeno uno dei due coniugi
Cosa conviene fare
- Inviare una diffida scritta al Comune citando l'art. 12, L. 162/2014 e specificando che la norma non prevede il requisito di residenze separate: in molti casi un chiarimento formale sblocca la situazione
- Chiedere che il diniego venga formalizzato per iscritto con motivazione: un rifiuto verbale non è sufficiente e mette il Comune in una posizione difficile
- Se il Comune persiste nel rifiuto, valutare la negoziazione assistita (art. 6, L. 162/2014): è anch'essa extragiudiziale, richiede un avvocato per parte ma rimane molto più economica di un giudizio ordinario
- Come ultima opzione, rivolgersi al tribunale ordinario con ricorso congiunto
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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