Non ammissione con PDP BES ignorato: ricorso TAR
Utente_Anonimo_5640 · 293 visualizzazioni
richiesta preventivo ricorso al tar per non ammissione classe 5 scuola secondaria di secondo grado con un PDP BES ignorato da due docenti già segnalati alla DS sia verbalmente che tramite pece anche da altri genitori/rappresentanti e dagli studenti della stessa classe
Risposta diretta
Se il Piano Didattico Personalizzato (PDP) dello studente BES non è stato applicato dai docenti in fase di valutazione, la delibera di non ammissione alla classe quinta è viziata e impugnabile davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale.
Quadro normativo
La materia è disciplinata da più fonti
- D.Lgs. 62/2017 e DPR 122/2009: regolano la valutazione degli alunni e le condizioni di ammissione alla classe successiva
- DM 27 dicembre 2012 e Circolare Ministeriale n. 8/2013: impongono l'adozione e il rispetto del PDP per tutti gli studenti con BES, con obbligo di applicazione anche in sede valutativa
- Legge 170/2010: per i DSA, garantisce misure dispensative e compensative che devono riflettersi nella valutazione
- Il mancato rispetto del PDP da parte dei docenti configura un vizio del procedimento valutativo, rendendo illegittima la delibera del consiglio di classe
Come funziona in pratica
- Il ricorso al TAR deve essere depositato entro 60 giorni dalla comunicazione scritta della non ammissione (di solito la pagella o il documento di valutazione finale)
- È possibile richiedere contestualmente una misura cautelare (sospensiva): il TAR può sospendere gli effetti della bocciatura in tempi rapidi (anche 1-2 settimane), permettendo allo studente di iscriversi alla quinta e frequentare nelle more del giudizio
- Gli elementi chiave da raccogliere subito sono: copia del PDP firmato, verbali del consiglio di classe, comunicazioni alla Dirigente Scolastica (comprese le PEC inviate), registro delle assenze o delle valutazioni, e qualsiasi documentazione che provi l'inosservanza del PDP
- In alternativa al TAR, esiste il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (termini: 120 giorni), ma non consente la sospensiva rapida, quindi è meno adatto in un caso urgente come questo
Cosa conviene fare
- Agire immediatamente: i 60 giorni decorrono dalla comunicazione e il tempo per la sospensiva è strettissimo (l'anno scolastico inizia a settembre)
- Non affidarsi al ricorso gerarchico interno (al Provveditore): i tempi sono lenti e non sospendono la bocciatura
- Raccogliere e conservare tutte le prove: le PEC inviate alla DS sono particolarmente forti perché tracciano data e contenuto delle segnalazioni
- Consultare un avvocato amministrativista con esperienza scolastica: il ricorso al TAR richiede il patrocinio legale obbligatorio e una strategia cautelare precisa
- Quantificare i costi: un ricorso TAR con sospensiva ha costi variabili (onorario + contributo unificato di circa €650 per le cause scolastiche), ma il rischio di perdere un anno scolastico giustifica l'investimento
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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💬 Utente_Anonimo_1503
si mio figlio non è stato ammesso alla classe successiva in terza superiore , ma la non ammissione arriva anche da una serie di anomalie che adesso elenco 1. che in data 11 giugno 2026, gli odierni istanti apprendevano che il Consiglio di Classe della 3^A dell'I.I.S. di Lecco aveva deliberato la non ammissione del loro figlio, , alla classe successiva per l'anno scolastico 2025/2026. 2. Tale esito giunge al termine di un percorso scolastico complesso, durante il quale l'alunno, a seguito di un trauma da incidente stradale, ha manifestato accertate fragilità emotive e disturbi d'ansia. A tutela della sua salute e del suo percorso formativo, l'Istituto ha formalmente redatto e sottoscritto un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che prevede specifiche misure compensative e dispensative, tra cui l'obbligo di programmare con congruo anticipo le verifiche orali e scritte. 3. Il giudizio finale di non ammissione appare, ad un'attenta analisi, viziato da plurime e macroscopiche illegittimità, riconducibili a violazioni di legge, eccesso di potere per palese ingiustizia, disparità di trattamento e difetto di istruttoria. Tali vizi, che si espongono di seguito, hanno minato la correttezza, la trasparenza e l'imparzialità del procedimento valutativo, rendendo il provvedimento finale annullabile in sede di autotutela per I seguneti motivi: a. Grave pregiudizio valutativo e condotta lesiva della dignità dello studente (Matematica). In occasione della correzione di una verifica di recupero, la docente di Matematica, [professionista], ometteva di valutare un esercizio interamente e correttamente svolto. A fronte della pacata richiesta di delucidazioni da parte dello studente, la docente lo accusava pubblicamente, dinanzi all'intera classe, di aver manomesso il compito dopo la consegna. Tale accusa, gravissima e infondata (il foglio non presentava alcuna alterazione), umiliava profondamente l'alunno, innescando in lui un acuto stato d'ansia, in palese contrasto con le finalità del PDP. Non paga, al termine delle lezioni, la [professionista] tratteneva indebitamente lo studente da solo in aula, costringendolo a svolgere un esercizio estemporaneo al fine di "testare" le sue capacità, in un contesto di forte pressione psicologica e in violazione di ogni protocollo di tutela del minore. L'intera vicenda è documentata dallo scambio di corrispondenza intercorso tra i genitori e la docente (doc. 1). b. Sistematica disapplicazione del PDP (Italiano e Storia). La docente di Italiano e Storia ha,, ignorato le prescrizioni del PDP. In spregio all'obbligo di programmazione, l'alunno è stato sottoposto a reiterate interrogazioni "a sorpresa", senza alcuna calendarizzazione sul registro elettronico, con l'evidente scopo di coglierlo impreparato e di aggirare le tutele previste per la sua condizione di ansia. In alcune occasioni, inoltre, è stato interrogato in Italiano durante l'ora di Storia e viceversa, in un quadro di confusione didattica lesivo del suo diritto a un apprendimento sereno e organizzato. c. Omessa attivazione degli obblighi di recupero (D.M. 80/2007). Sebbene l'Istituto abbia attivato corsi di recupero per le materie di Chimica e Italiano, è rimasto del tutto inadempiente per Matematica e Fisica, discipline in cui l'alunno riportava una valutazione pari a 4. Tale omissione viola il dovere dell'istituzione scolastica di porre in essere tutte le iniziative necessarie a garantire il successo formativo e a prevenire l'insuccesso, come imposto dalla normativa ministeriale (D.M. n. 80/2007 e O.M. n. 92/2007), e si configura come un grave difetto di istruttoria nel percorso che ha condotto alla non ammissione. d. Discriminazione e disparità di trattamento (Fisica Ambientale). Benché il PTOF d'Istituto preveda la possibilità di recuperare le valutazioni insufficienti tramite colloqui orali, a [nome omesso] non è mai stata offerta tale opportunità nella disciplina di Fisica Ambientale. Tale condotta assume carattere palesemente discriminatorio se si osserva che, nel medesimo periodo, il docente ha regolarmente calendarizzato e svolto interrogazioni orali per altri studenti della classe, privando così l'alunno di una fondamentale e paritetica possibilità di recupero, in violazione sia del principio di imparzialità dell'azione amministrativa sia delle specifiche indicazioni inclusive del PDP. e. Omessa registrazione di atto pubblico e vizio di calcolo (Italiano). L'alunno ha riportato in pagella la valutazione finale di 4 in Italiano, a fronte di una media aritmetica dell'anno pari a 4,58. Si evidenzia che lo studente ha sostenuto un'ultima verifica orale, con esito positivo, relativa a un elaborato didattico regolarmente consegnato alla docente via email. Tale prova e la relativa valutazione non sono mai state annotate sul registro elettronico. Tale omissione, che costituisce violazione dei principi di trasparenza e veridicità degli atti pubblici (D.P.R. 122/2009), è decisiva: l'annotazione del voto positivo avrebbe innalzato la media annuale, modificando la proposta di voto in sede di scrutinio e, potenzialmente, l'esito finale. La consegna dell'elaborato è provata dalla ricevuta di invio telematico (doc. 2). f. Anomalia statistica e fallimento dell'azione didattica. Su 19 alunni totali, i non ammessi alla classe successiva (oltre il 40%). Un dato così abnorme è indice sintomatico di un fallimento complessivo dell'azione didattica e della capacità del Consiglio di Classe di gestire le dinamiche relazionali e di apprendimento, spostando l'onere di tale fallimento unicamente sugli studenti. g.. Omessa vigilanza e vizio di procedura. Si segnala che il Dirigente Scolastico non ha presenziato, al Consiglio di Classe straordinario del 19 febbraio 2026, convocato proprio per discutere le criticità didattico-disciplinari della classe, venendo meno al suo ruolo di organo di garanzia e imparzialità. Tale assenza, unita alla tolleranza verso le palesi e reiterate violazioni procedurali e didattiche da parte dei docenti, configura una grave omissione nel dovere di vigilanza e controllo che incombe sul Dirigente Scolastico, rendendo necessario un intervento ispettivo esterno a garanzia di imparzialità. I fatti sopra esposti, nel loro complesso, delineano un quadro di palese illegittimità del procedimento valutativo che impone a codesta Amministrazione un intervento in autotutela per il ripristino della legalità violata.
Risposta diretta
La delibera di non ammissione è un provvedimento amministrativo impugnabile davanti al TAR entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale. I fatti descritti — PDP sistematicamente disapplicato, omissione dei corsi di recupero obbligatori, vizi valutativi documentati — configurano potenziali motivi di illegittimità tali da rendere il provvedimento annullabile.
Quadro normativo
I riferimenti normativi su cui costruire il ricorso sono molteplici
- L. 170/2010 e D.M. 12/07/2011: obbligano la scuola ad applicare concretamente il PDP; la sua sistematica disapplicazione costituisce violazione di legge
- D.M. 80/2007 e O.M. 92/2007: impongono l'attivazione dei corsi di recupero per le insufficienze; l'omissione per Matematica e Fisica è difetto di istruttoria
- D.P.R. 122/2009: regolamenta la valutazione e la trasparenza degli atti; la mancata registrazione del voto orale su Italiano integra un vizio dell'atto pubblico
- D.Lgs. 62/2017: disciplina i criteri di ammissione alla classe successiva
- D.P.R. 275/1999: rende vincolante il PTOF d'istituto; la mancata applicazione delle opportunità di recupero orale previste dal PTOF è ulteriore disparità di trattamento
Come funziona in pratica
- Raccogliere tutta la documentazione prima di agire: PDP firmato da scuola e famiglia, estratto del registro elettronico (assenza di calendarizzazione interrogazioni), verbali del Consiglio di Classe, ricevute email di consegna elaborati, corrispondenza con docenti e Dirigente Scolastico
- Presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla comunicazione scritta della non ammissione (il termine decorre dalla notifica formale, non dalla comunicazione informale)
- Contestualmente al ricorso di merito, chiedere la sospensiva cautelare: il TAR può sospendere gli effetti del provvedimento e consentire l'iscrizione alla classe successiva in attesa della sentenza
- In alternativa, è proponibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni: meno costoso ma più lento e senza sospensiva automatica
- Valutare segnalazione all'USR (Ufficio Scolastico Regionale) per i profili disciplinari a carico dei docenti e per l'omessa vigilanza del Dirigente
Cosa conviene fare
- Contattare immediatamente un avvocato specializzato in diritto amministrativo scolastico: i 60 giorni decorrono già dalla comunicazione e i tempi per preparare un ricorso al TAR sono stretti
- Chiedere formalmente alla scuola, tramite accesso agli atti (L. 241/1990), copia integrale del verbale di scrutinio, del registro di classe e di tutti i documenti valutativi
- Documentare l'anomalia statistica (oltre il 40% di non ammessi) come prova di eccesso di potere per manifesta ingiustizia e fallimento dell'azione didattica collettiva
- Non presentare ricorso gerarchico all'USR come unica strada: ha efficacia limitata e non garantisce la sospensiva necessaria per l'iscrizione immediata alla classe successiva
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
💬 Utente_Anonimo_4563
ci sono le premesse per autotutela oppure bisogna andare al tar e ci sono probabilità che il tar accoglie la richiesta visto il dossier
Risposta diretta
Sì, esistono concrete basi giuridiche per impugnare la non ammissione: l'inosservanza del Piano Didattico Personalizzato (PDP) da parte dei docenti costituisce un vizio grave del procedimento di valutazione, che può portare all'annullamento del provvedimento sia in autotutela sia davanti al TAR.
Quadro normativo
La valutazione degli studenti con BES è disciplinata dalla Legge 170/2010, dalla Circolare Ministeriale n. 8/2013 e dal DPR 122/2009. Queste norme impongono ai docenti di applicare le misure compensative e dispensative indicate nel PDP durante tutto l'anno scolastico, incluse le verifiche. Il mancato rispetto del PDP invalida la valutazione stessa, perché avviene con strumenti e modalità non adeguate al profilo dello studente. La segnalazione scritta inviata via PEC al Dirigente Scolastico è un elemento chiave: dimostra che la violazione era nota all'istituzione prima della decisione finale.
Come funziona in pratica
- Autotutela: il Dirigente Scolastico può riesaminare e annullare la non ammissione d'ufficio o su istanza della famiglia. Va presentata entro breve tempo (idealmente entro 10-15 giorni) con una diffida formale che richiami le violazioni al PDP e le segnalazioni già inviate
- Ricorso al TAR: se l'autotutela viene rigettata o ignorata, si impugna il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente, chiedendo anche la sospensiva per consentire l'inizio dell'anno scolastico in quinta
- Termini: il ricorso al TAR deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento di non ammissione
- Prove chiave: le PEC inviate alla DS, eventuali verbali del consiglio di classe, il testo del PDP firmato, le dichiarazioni degli altri genitori e degli studenti rafforzano il dossier
Cosa conviene fare
- Presentare subito una diffida formale [indirizzo omesso] al Dirigente Scolastico e all'Ufficio Scolastico Regionale, chiedendo l'autotutela e allegando tutto il dossier
- Non aspettare la risposta prima di consultare un avvocato amministrativista: i tempi scolastici e i termini del TAR sono stretti
- Raccogliere tutta la documentazione prima dell'estate: PDP firmato, PEC già inviate, registro elettronico, comunicazioni scritte con i docenti
- Valutare la sospensiva al TAR se si va in giudizio: permette allo studente di frequentare la quinta durante il processo, evitando il danno immediato
- Le probabilità di accoglimento dipendono dalla solidità del dossier, ma casi analoghi con PDP documentato e segnalazioni formali preesistenti hanno buoni precedenti favorevoli nei TAR italiani
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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