Esclusione illegittima da bando scolastico: rimedi?
Utente_Anonimo_1519 · 10 visualizzazioni
nell' ambito di una procedura selettiva emanata da una scuola pubblica per il reclutamento di esperti esterni (fondi pon europei) per l' attuazione di 2 progetti formativi nell' area motoria per un importo di 4200 euro (2100 l' uno) la ds dell' istituto al fine di poter garantire i 2 progetti all' unico altro candidato (che dalla disamina della documentazione del successivo accesso agli atti si evinceva gia' aver collaborato in passato molte volte con la scuola) gestiva con la scusa del potere discrezionale di cui asseriva di essere titolare in modo invece in realta' completamentente arbitrario la procedura abiurando sia le regole del suo stesso bando quelle della logica e delle prescrizioni normative , escludendomi illeggittimamente dalla procedura pur possedendo il titolo di accesso previsto dal bando stesso . Inoltre nell' ambito della procedura di accesso si rifiutava di fornire la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi adducendo che la moltitudine di collaborazioni avute con l' altro esperto non avesse significato di privilegio.Di fatto se mi avesse incluso avrei avuto piu' punteggio per stessa ammissione della ds ed avrei avuto i moduli ( almeno 1 di certo) primo contatto solo mail: [email omessa]
Risposta diretta
L'esclusione da una procedura selettiva pubblica in violazione delle regole del bando costituisce un vizio di legittimità dell'atto amministrativo, impugnabile davanti al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento. La mancata dichiarazione di conflitto di interessi da parte della dirigente scolastica aggrava ulteriormente la posizione dell'istituto.
Quadro normativo
Si applicano diverse fonti normative
- L. 241/1990 — impone alle PA di seguire criteri di trasparenza, imparzialità e buon andamento; l'atto arbitrario è annullabile
- D.Lgs. 39/2013 — obbliga i responsabili di procedura a dichiarare e astenersi in caso di conflitto di interessi; il rifiuto della DS configura una violazione specifica
- D.Lgs. 165/2001, art. 53 — disciplina gli incarichi esterni nelle PA e i requisiti di selezione
- Il bando stesso — costituisce lex specialis: la PA è vincolata alle proprie regole e non può derogarvi in modo discrezionale
- D.Lgs. 36/2023 (Codice Appalti, applicabile agli affidamenti con fondi PON) — impone procedure competitive trasparenti anche per incarichi di importo ridotto
Come funziona in pratica
- L'accesso agli atti che hai già esercitato è fondamentale: i documenti ottenuti sono prove decisive del trattamento preferenziale
- L'esclusione in contrasto con i criteri del bando (pur possedendo il titolo richiesto) è un eccesso di potere per sviamento e violazione della lex specialis
- Il rifiuto di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi da parte della DS è una violazione autonoma, segnalabile separatamente
- Le reiterate collaborazioni pregresse tra la DS e l'altro candidato configurano un conflitto di interessi rilevante ai sensi del D.Lgs. 39/2013, che avrebbe imposto l'astensione
- Se fossi stato incluso e avessi ottenuto punteggio superiore, il danno è concreto e quantificabile (almeno 2.100 €, possibilmente 4.200 €)
Cosa conviene fare
- Verifica il termine: hai 60 giorni dalla piena conoscenza dell'esclusione per ricorrere al TAR; accertati della data esatta dell'atto o della comunicazione
- Presenta ricorso al TAR per annullamento del provvedimento di esclusione e, in subordine, risarcimento del danno — valuta anche la richiesta di misura cautelare se la procedura non è ancora conclusa
- Segnala all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) la violazione delle norme sulla trasparenza e il conflitto di interessi non dichiarato: la segnalazione è gratuita e può attivare ispezioni
- Segnala all'USR (Ufficio Scolastico Regionale) di competenza per eventuali profili disciplinari a carico della dirigente scolastica
- Conserva tutta la documentazione: bando, domanda di partecipazione, documentazione ottenuta con accesso agli atti, comunicazioni con la scuola
- Consulta un avvocato amministrativista con urgenza, data la scadenza del termine di 60 giorni
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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