Quando si può parlare di diffamazione condominiale?

È un fatto noto a tutti che le assemblee condominiali non rappresentino riunioni molto pacifiche. Ogni volta si assiste a discussioni molto accese per motivi più o meno degni di nota, quali l’ascensore, il cortile o il banale rumore del vicino di casa.

diffamazione condominiale

1. Libertà di pensiero e diffamazione

Molto spesso i condomini arrivano ad insultarsi tra loro, presi dalla foga del momento e inconsapevoli, talvolta, di porre in essere un comportamento penalmente rilevante. Difatti, le assemblee condominiali sono il terreno di elezione per la diffamazione e in casi estremi di minacce vere e proprie.

Basti pensare al condomino che definisce il suo vicino una persona “sporca” perché magari lascia in disordine il balcone o – e questo è il caso più comune – l’amministratore che definisce un condomino “cattivo pagatore” perché non paga puntualmente le rate delle spese condominiali.

È bene soffermarsi a pensare se questi casi siano davvero penalmente rilevanti oppure costituiscano espressione della libertà di manifestazione del pensiero, quest’ultima tutelata anche a livello costituzionale (art. 21 della Costituzione)

Ebbene, per rispondere in maniera esaustiva a questa domanda dobbiamo innanzitutto chiarire il concetto di diffamazione e quando si configura il reato di diffamazione ex art. 595 c.p.

2. Cos’è la diffamazione?

La diffamazione consiste nell’offesa all’altrui reputazione, perpetrata mediante la comunicazione a più persone; è necessario che il messaggio oltraggioso venga comunicato ad almeno due persone, affinché si possa configurare il delitto di diffamazione.

L’art. 595 c.p. (diffamazione) punisce tutti coloro che, comunicando con almeno due persone, ledano l’altrui reputazione. La pena prevista è la reclusione fino ad un anno o la multa fino a € 1032,00. Vi sono poi delle aggravanti:

  • se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la reclusione può arrivare fino a due anni e la multa sino a € 2065,00;
  • se l’offesa è perpetrata col mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, la pena prevede una reclusione da sei mesi a tre anni o una multa non inferiore a € 516,00;
  • se l’offesa è destinata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, le pene previste aumenterebbero.

Sono ammesse delle scusanti che comportano la non applicazione della sanzione per la non punibilità per la diffamazione (art. 599 c.p.) nei seguenti casi:

  • se le offese sono reciproche;
  • se il fatto è stato commesso in stato d’ira, dovuto ad un fatto ingiusto e subito dopo di esso.

La persona offesa dal delitto di diffamazione dovrà sporgere querela innanzi alle autorità competenti affinché il colpevole venga punito (art. 597 c.p.).

La querela per diffamazione, proponibile entro 90 giorni dal fatto, può essere proposta anche dagli eredi della vittima, se questa sia morta prima del decorso del suddetto termine.

In entrambi i casi, le vittime possono, entro 5 anni, richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (art. 2947 c.c.).

3. Diffamazione in condominio

Come abbiamo già detto, le discussioni che si determinano all’interno di un’assemblea condominiale possono dar luogo a casi di diffamazione, superando il limite della mera espressione della libertà di pensiero di cui all’art. 21 della Costituzione.

Questo succede tutte le volte in cui l’espressione incriminata, cioè la critica, non risponda a tre requisiti:

  • interesse collettivo: la critica deve essere di interesse generale per l’intero condominio e non configurarsi in un mero attacco personale che trascenda le questioni condominiali;
  • continenza: il linguaggio usato, pur essendo colorito, deve essere proporzionato e non deve spingersi in insulti e/o offese di vario genere;
  • veridicità: la critica deve corrispondere al vero.

Facendo riferimento all’esempio sopra citato, potremo considerare espressione della libertà di pensiero e non diffamazione il comportamento dell’amministratore che, in assemblea, definisce “cattivo pagatore” il condomino moroso presente.

Di converso, avrà commesso diffamazione il condomino che ha segnalato come “sporco” il vicino che tiene in disordine il proprio balcone.

Il contesto in cui sono manifestate certe critiche è dirimente nel considerare penalmente rilevante o meno l’espressione incriminata.

Ad esempio, laddove l’amministratore dovesse affiggere sul portone d’ingresso una lettera contenente l’espressione “cattivo pagatore” riferita al singolo condomino, sarà perseguibile per diffamazione giacché la lettera sarebbe letta non solo dai condomini interessati al fatto ma anche dagli estranei al condominio.

Allo stesso modo commettono diffamazione quei condomini che, ad esempio, nel cortile o sul pianerottolo, usano espressioni oltraggiose riferendosi al condomino assente.  

A ben vedere, dunque, non tutte le critiche, per quanto pesanti, danno luogo a diffamazioni, suscettibili di risarcimento: è, dunque, fortemente consigliato rivolgersi ad avvocati esperti in diffamazione per evitare di incorrere in cause inutili.

Fonti normative

Art. 2947 c.c.

Artt. 595, 597, 599 c.p.

Art. 21 Cost.

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