STRANIERI: SILENZIO - INADEMPIMENTO DELLA PREFETTURA DI VENEZIA – SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE SULLA PROCEDURA DI CONFERMA DEL NULLA OSTA AL LAVORO STAGIONALE (PROT. P-VE/L/Q/2024/107529) RILASCIATO IN FAVORE DEL SIG. KAMRUL MD
| Tribunale | TAR VENETO - VENEZIA |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 24 aprile 2026 |
| Numero | 202600911/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona fisica, operante nel settore della somministrazione di lavoro, ha presentato ricorso avanti al TAR Veneto contro il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Venezia, in particolare contro lo Sportello Unico per l'Immigrazione. Il ricorso era volto a denunciare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura in relazione a una procedura di conferma del nulla osta al lavoro stagionale, protocollato con numero di riferimento omissato nella sentenza. Il nulla osta al lavoro stagionale è un documento necessario per l'assunzione di lavoratori stranieri non comunitari durante i periodi estivi, una materia sottoposta a rigorose procedure amministrative. La ricorrente denunciava che la Prefettura non aveva adottato alcun provvedimento espresso nel termine previsto dalla normativa, creando un'incertezza procedurale che incideva sulle attività lavorative e sulla sua situazione legale nel territorio nazionale.
Il quadro normativo
La disciplina del nulla osta al lavoro stagionale è contenuta nella normativa italiana relativa all'immigrazione e al lavoro straniero, principalmente nella direttiva recante disposizioni sulla gestione dei flussi di ingresso dei cittadini stranieri, nonché nei decreti legislativi e nei decreti del Presidente della Repubblica attuativi. Gli Sportelli Unici per l'Immigrazione, istituiti presso le Prefetture, sono gli organismi deputati al rilascio e alla gestione di tali autorizzazioni secondo i termini procedimentali fissati dalla legge. La procedura è regolata da tempi massimi entro cui l'Amministrazione deve concludersi mediante provvedimento espresso, pena l'illegittimità del silenzio e l'applicabilità del rimedio risarcitorio o dell'obbligo di conclusione procedimentale. Il principio della conclusione entro termini ragionevoli è affermato dalla giurisprudenza amministrativa generale e trova riscontro anche nelle disposizioni europee sulla durata ragionevole dei procedimenti amministrativi.
La questione giuridica
Il punto controverso era se il silenzio prolungato della Prefettura in una procedura di conferma del nulla osta al lavoro stagionale integrasse un comportamento amministrativo illegittimo e se fosse fondato il diritto della ricorrente di ottenere l'adozione di un provvedimento espresso entro termini ragionevoli. La questione investiva l'interpretazione dei termini procedimentali applicabili alla conferma dei nulla osta e il contenuto degli obblighi amministrativi di tempestività nel concludersi delle procedure relative all'immigrazione e al lavoro. In gioco vi era l'equilibrio tra la discrezionalità amministrativa nella valutazione dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione e il diritto della parte ricorrente a ottenere una decisione motivata e tempestiva, nonché il profilo della tutela processuale contro il silenzio dell'Amministrazione quale forma di abuso del potere amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale ha accolto il ricorso ritenendo fondato il censure dedotto in punto di illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura. Il collegio ha considerato che l'Amministrazione era tenuta a concludersi mediante provvedimento espresso entro i termini previsti dalla normativa vigente, e che l'inerzia prolungata integrava un comportamento contrario ai principi di trasparenza, tempestività e corretta gestione amministrativa. Il giudice amministrativo ha applicato la regola generale per cui il silenzio dell'Amministrazione, quando non coperto da specifiche previsioni normative che lo rendono significativo, costituisce abuso della discrezionalità amministrativa e privazione di tutela giurisdizionale effettiva. Il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente potesse validamente domandare l'adozione di un provvedimento espresso, mediante il quale l'Amministrazione avrebbe dovuto finalmente decidere sulla richiesta di conferma del nulla osta, verificando la sussistenza dei presupposti e motivando adeguatamente la propria decisione secondo il diritto applicabile.
La decisione
Il TAR Veneto ha accolto il ricorso dichiarando l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Venezia nella procedura di conferma del nulla osta al lavoro stagionale. Ha ordinato all'Amministrazione di concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, fissando nel contempo un termine massimo per l'adempimento e sottolineando l'esecutività della sentenza stessa. Ha inoltre condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese del giudizio nella somma di euro milleduecento, oltre accessori di legge, a titolo di indennizzo della lite sostenuta dalla ricorrente. La sentenza ha disposto infine l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della dignità della parte interessata, conformemente alla disciplina sulla riservatezza.
Massima
La Prefettura non può mantenere il silenzio in una procedura amministrativa di conferma del nulla osta al lavoro stagionale oltre i termini previsti dalla normativa vigente, in quanto tale inerzia integra comportamento amministrativo illegittimo e lesivo del diritto della parte a una decisione espressa e motivata, e il giudice amministrativo può ordinare l'adozione del provvedimento entro un termine perentorio sotto pena di commissario ad acta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Consigliere Massimo Zampicinini, Primo Referendario, Estensore per l’accertamento: dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Venezia – Sportello Unico per l’Immigrazione nella procedura di conferma del nulla osta al lavoro stagionale (prot. P--OMISSIS-) rilasciato in favore del lavoratore -OMISSIS-, nonché per la condanna della Prefettura di Venezia – Sportello Unico per l’Immigrazione a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione; sul ricorso numero di registro generale 345 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mason, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, Piazza San Marco 63;; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Venezia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. Massimo Zampicinini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Venezia - Ufficio territoriale del governo, Sportello Unico per l’Immigrazione, nel procedimento di conferma del nulla osta al lavoro stagionale prot. P--OMISSIS-, e ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso nei sensi di cui in motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione se antecedente, della presente sentenza. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di € 1.000,00, oltre accessori di legge qualora dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
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