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Sentenza n. 202600181/2026
23 gennaio 2026

Sentenza n. 202600181/2026

STRANIERI: PROVVEDIMENTO DELLA QUESTURA DI VENEZIA N. 205/2024/DIV. P.A.S.I. – CAT A.12/2024/UFF. IMMIGRAZIONE 1° SEZIONE RECANTE DINIEGO RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO.

TribunaleTAR VENETO - VENEZIA
SezioneSEZIONE TERZA
Data23 gennaio 2026
Numero202600181/2026
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza affronta il ricorso di uno straniero che ha impugnato il provvedimento della Questura di Venezia n. 205/2024 con il quale è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Il ricorrente aveva presentato domanda presso gli uffici dell'Immigrazione della Questura veneziana, dichiarando di aver risieduto legalmente in Italia per il periodo prescritto dalla legge e fornendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. La Questura ha tuttavia opposto un diniego, verosimilmente fondato su valutazioni relative alla sussistenza di taluni presupposti legali per il rilascio del permesso, quali l'effettiva continuità della permanenza, la verifica della moralità e l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi di sostentamento. Il ricorso è stato proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto per impugnare il provvedimento e ripristinare la corretta applicazione della normativa sull'immigrazione.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni, in particolare dall'articolo 9 che delinea i requisiti e le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Rientrano in questa categoria gli stranieri che hanno risieduto legalmente e ininterrottamente nel territorio italiano per almeno cinque anni, non hanno precedenti penali incompatibili e dispongono di mezzi economici sufficienti a garantire il proprio sostentamento. La materia è stata inoltre integrata dalla legge 94 del 2009 e dalle successive normative di riforma, nonché da decreti legislativi che hanno modificato e ristretto alcuni criteri di accesso. Le questioni interpretative riguardano sia i presupposti sostanziali del diritto al permesso sia il rispetto dei procedimenti amministrativi, con particolare riguardo al dovere di motivazione del diniego e al divieto di discrezionalità amministrativa irragionevole.

La questione giuridica

La controversia verte sulla corretta valutazione dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio del permesso di lungo periodo e sulla legittimità del provvedimento amministrativo di diniego. In particolare, è emerso un contrasto interpretativo circa il significato di continuità della permanenza, la rilevanza delle interruzioni temporanee, la modalità di accertamento dei mezzi economici e la possibilità per l'amministrazione di porre in dubbio la veridicità della documentazione prodotta. La giurisdizione del giudice amministrativo era interpellata sulla sindacabilità delle valutazioni di fatto compiute dalla Questura e sulla sussistenza di eventuali vizi procedurali nel diniego, quali l'insufficienza di motivazione o l'errore nella ricostruzione dei fatti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha esaminato in dettaglio la documentazione prodotta dalle parti, accertando parzialmente il fondamento dei rilievi addotti dal ricorrente. La motivazione del giudice ha evidenziato come la Questura avesse fondato il diniego su elementi fattici che risultavano contraddetti dalla documentazione allegata oppure insufficientemente motivati nel provvedimento amministrativo stesso. Il collegio ha accolto la tesi secondo la quale la continuità della permanenza era adeguatamente provata, almeno in relazione a taluno dei profili contestati, mentre ha ritenuto necessario un approfondimento circa altri requisiti. La decisione è stata tuttavia cauta, riconoscendo alla Questura un margine di discrezionalità amministrativa nella valutazione complessiva, ma imponendo un riesame più rigoroso e consapevole della documentazione prodotta dal ricorrente in sede di ottemperanza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto parzialmente il ricorso, annullando il provvedimento della Questura nella parte in cui era stato negato il permesso di lungo periodo sulla base di difetti motivazionali o erronee valutazioni fattiche accertate dal giudice. La Questura è stata rinviata a pronunciarsi nuovamente sul ricorso del ricorrente, stavolta osservando i canoni di ragionevolezza e coerenza logica prescritti dal diritto amministrativo, nonché apprezzando correttamente la documentazione prodotta. La sentenza non ha accolto tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente, bensì ha selettivamente riconosciuto taluni difetti nel provvedimento originario, lasciando margine alla Questura di svolgere nuove valutazioni su altri profili.

Massima

Il diniego del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è sindacabile dal giudice amministrativo sulla base della insufficienza della motivazione e della contraddittorietà della valutazione fattica compiuta dall'amministrazione rispetto alla documentazione prodotta dal ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Carlo Polidori,	Presidente
Andrea De Col,	Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi,	Referendario, Estensore
per l’annullamento
del provvedimento del 1° ottobre 2024 n. -OMISSIS-/Div. P.A.S.I. del Questore di -OMISSIS-, con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o successivo, inclusa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, emessa dalla Questura di -OMISSIS- il 13 agosto 2024.
sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mason, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Giampaolo De Piazzi come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e con le prescrizioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:

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