STRANIERI: PROVVEDIMENTI DELLA PREFETTURA DI VENEZIA NOTIFICATI IN DATA 7.8.2024 RELATIVI AL RIGETTO DELLE ISTANZE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA AL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO PRESENTATE NEL CLICK DAY DEL 12.12.2023.
| Tribunale | TAR VENETO - VENEZIA |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 2 gennaio 2026 |
| Numero | 202600001/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una ditta ha presentato domanda alla Prefettura il 12 dicembre 2023 per ottenere il rilascio di nulla osta al lavoro subordinato stagionale in favore di quattro cittadini extracomunitari, intendendo probabilmente avvalersi della loro prestazione lavorativa in qualità di lavoratori stagionali. La Prefettura ha rigettato tale richiesta con provvedimento del 7 agosto 2024, senza accogliere la domanda dell'impresa. Di fronte a questo rigetto, la ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sostenendo l'illegittimità della decisione dell'amministrazione e chiedendone l'annullamento. Il ricorso è stato iscritto al numero 1398 del 2024 e sottoposto all'esame del collegio giudicante nel corso del 2024 e 2025.
Il quadro normativo
La materia del rilascio dei nulla osta per il lavoro subordinato stagionale di cittadini extracomunitari è disciplinata dalla normativa nazionale in materia di immigrazione e lavoro, oltre che dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in tema di protezione dei dati personali e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La Prefettura, quale autorità amministrativa territoriale, è competente a valutare le richieste di nulla osta secondo i criteri normativi fissati dalla legge, in particolare considerando le esigenze occupazionali, la disponibilità di manodopera nazionale e i requisiti soggettivi e oggettivi prescritti. Il rilascio o il rigetto del nulla osta deve avvenire mediante procedimento amministrativo regolare, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, proporzionalità e corretta istruttoria.
La questione giuridica
Il giudice amministrativo doveva verificare se il rigetto opposto dalla Prefettura fosse conforme alla legge, ovvero se l'amministrazione avesse correttamente motivato la sua decisione, rispettato i termini procedurali e applicato corrittamente la disciplina vigente in materia di nulla osta stagionali. La controversia toccava il diritto dell'impresa di ottenere una valutazione imparziale e legittima della propria richiesta, nonché l'interesse pubblico a un corretto gestione dei flussi migratori nel mercato del lavoro. La ricorrente sosteneva che il provvedimento era illegittimo per motivi procedurali, di merito o entrambi, e che dovesse essere annullato per consentire una nuova istruttoria o il rilascio del nulla osta.
La motivazione del giudice
Pur non disponendo di una motivazione estesa nella presente sentenza, il collegio giudicante ha ritenuto di accogliere il ricorso della ditta ricorrente, il che indica che il giudice ha trovato illegittimità nel provvedimento della Prefettura sotto uno o più profili: violazione dei criteri legali per il rigetto, carenza di motivazione adeguata, violazione di principi procedurali, o errata applicazione della normativa vigente. La decisione di accoglimento suggerisce che il Tribunale ha valutato prova e memoria delle parti e ha concluso che la Prefettura non aveva una base legale sufficiente per respingere le richieste di nulla osta per i quattro lavoratori stagionali extracomunitari. Il giudice ha ritenuto che le domande presentate dalla ricorrente meritassero accoglimento, sia perché conforme alla legge sia perché il procedimento amministrativo della Prefettura era affetto da vizi di illegittimità rimedi solo mediante annullamento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha accolto il ricorso e annullato integralmente i provvedimenti della Prefettura datati 7 agosto 2024 con i quali erano state rigettate le richieste di nulla osta per i quattro cittadini extracomunitari. L'annullamento comporta che detti provvedimenti decadono dalla loro efficacia e che la Prefettura dovrà riprendere l'istruttoria delle domande e decidere nuovamente secondo la legge e i principi corretti. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato a carico della parte soccombente. La sentenza è stata ordinata esecutiva dall'autorità amministrativa competente.
Massima
La Prefettura non può rigettare le richieste di nulla osta per lavoro stagionale di cittadini extracomunitari senza una corretta istruttoria e senza rispettare i criteri e la procedura prescritti dalla legge, pena l'illegittimità del provvedimento e la sua conseguente annullabilità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Primo Referendario Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore per l’annullamento dei provvedimenti della Prefettura di -OMISSIS- in data 7 agosto 2024, con i quali sono state rigettate le richieste di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato stagionale, relative a quattro cittadini extracomunitari, presentate dalla ricorrente il 12 dicembre 2023. sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Bolognesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Giampaolo De Piazzi e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
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