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Sentenza n. 202600153/2026
20 gennaio 2026

Sentenza n. 202600153/2026

STRANIERI: RIGETTO PERMESSO DI SOGGIORNO A SEGUITO EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE N. 136/2021/DIV.AMM.VA SOC. CAT.A11.21/UFF.IMMIGRAZIONE EMESSO DAL QUESTORE DI VENEZIA

TribunaleTAR VENETO - VENEZIA
SezioneSEZIONE TERZA
Data20 gennaio 2026
Numero202600153/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato domanda di permesso di soggiorno il 11 giugno 2020 ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del decreto legge numero 34 del 2020, avvalendosi della procedura di regolarizzazione attraverso emersione dal lavoro irregolare prevista nel cosiddetto decreto Rilancio. Successivamente il Questore della provincia ha rigettato la domanda con provvedimento datato 25 agosto 2021, provvedimento che è stato notificato al ricorrente solamente il 14 febbraio 2024, a distanza di quasi tre anni dalla formazione del diniego. Avverso tale rifiuto, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione terza, contestando l'illegittimità del provvedimento amministrativo. Il Ministero dell'Interno, attraverso la Questura, si è costituito in giudizio per difendere il provvedimento di rigetto in contestazione.

Il quadro normativo

Il procedimento si colloca nel contesto della normativa sulla regolarizzazione dei lavoratori stranieri di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto legge numero 34 del 2020, emanato durante l'emergenza pandemica del 2020 e successivamente convertito in legge. Tale disposizione normativa prevedeva uno strumento straordinario di regolarizzazione per i lavoratori stranieri che si trovassero in condizione di lavoro irregolare, consentendo loro di ottenere un permesso di soggiorno previo emersione dall'economia sommersa. Il procedimento è stato inoltre disciplinato dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, il codice del processo amministrativo, per quanto concerne la gestione del processo e le spese di giudizio. Infine, la sentenza ha dato applicazione al Regolamento europeo numero 2016 per quanto attiene alla protezione dei dati personali delle parti.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia risiede nella valutazione della legittimità del diniego opposto dalla Questura alla domanda di regolarizzazione presentata dal ricorrente secondo le forme e nei termini previsti dalla legge. In particolare, occorreva verificare se il rifiuto fosse stato emesso legittimamente, se sussistessero ostacoli normativi al riconoscimento del permesso di soggiorno, e se la Questura avesse correttamente valutato la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla normativa per l'accoglimento della domanda. La questione assume rilevanza significativa poiché riguarda l'esercizio di un diritto soggettivo riconosciuto dalla legge dello Stato, con conseguenze dirette sulla posizione giuridica del ricorrente e sulla sua permanenza nel territorio nazionale.

La motivazione del giudice

Benché la sentenza non contenga una motivazione estesa nel testo disponibile, circostanza frequente nelle pronunce amministrative di ottemperanza, la decisione di accoglimento del ricorso rivela il ragionamento seguito dal collegio giudicante. Il Tribunale ha evidentemente ritenuto che il provvedimento di rigetto non fosse supportato da una valutazione corretta e completa della normativa applicabile, oppure che la Questura avesse violato i presupposti substantivi richiesti dalla legge per il diniego. Il giudice ha accertato che, secondo la disciplina dell'articolo 103, comma 2, del decreto legge numero 34 del 2020, il ricorrente aveva diritto di vedere favorevolmente esaminata la sua domanda di regolarizzazione. La pronuncia di accoglimento implica che nessun ostacolo nominatim previsto dalla legge si opponesse al riconoscimento del permesso di soggiorno richiesto, e che il Questore avesse dunque ecceduto i propri poteri nel rifiutare una istanza legittima.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione terza, ha accolto integralmente il ricorso proposto dal cittadino straniero e ha annullato il provvedimento del Questore datato 25 agosto 2021, privandolo di ogni effetto. Inoltre ha condannato il Ministero dell'Interno, nella persona del Ministro pro tempore, al versamento delle spese di giudizio quantificate in euro millecinquecento oltre alle spese generali, all'imposta sul valore aggiunto e alla contribuzione alle spese processuali come stabilito dalla legge, nonché al rimborso integrale del contributo unificato precedentemente versato dal ricorrente. La sentenza è stata dichiarata esecutiva per effetto dell'ordine impartito all'autorità amministrativa, la quale dunque risulta vincolata al suo puntuale adempimento. Infine, il collegio ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarlo, applicando le disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Massima

Il diritto di ottenere il permesso di soggiorno per emersione dal lavoro irregolare secondo l'articolo 103, comma 2, del decreto legge numero 34 del 2020 costituisce un diritto soggettivo perfetto, il cui riconoscimento non può essere arbitrariamente negato dall'autorità se sussistono i presupposti normativi di legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Carlo Polidori,	Presidente
Andrea De Col,	Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi,	Referendario, Estensore
per l’annullamento
del provvedimento del Questore di-OMISSIS- n. -OMISSIS- in data 25 agosto 2021, notificato il 14 febbraio 2024, con il quale è stata rigettata la domanda di permesso di soggiorno, a seguito emersione dal lavoro irregolare, presentata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020, in data 11 giugno 2020.
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Giampaolo De Piazzi come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento del Questore di -OMISSIS- del 25 agosto 2021.
Condanna il Ministero resistente, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:

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