STRANIERI: NULLA OSTA ALLA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA LAVORO STAGIONALE A LAVORO SUBORDINATO
| Tribunale | TAR VENETO - VENEZIA |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 19 giugno 2025 |
| Numero | 202501012/2025 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, una tipologia temporanea destinata a prestazioni lavorative limitate nel tempo presso datori di lavoro italiani. Nel corso del tempo, la situazione lavorativa dello straniero si è consolidata e stabilizzata, portandolo a richiedere la conversione del suo permesso dalla categoria di lavoro stagionale a quella di lavoro subordinato ordinario, al fine di regolarizzare una situazione contrattuale che aveva assunto caratteri di continuità e permanenza. La pubblica amministrazione competente ha negato il nulla osta necessario per effettuare questa conversione, rifiutando così di autorizzare il passaggio da una tipologia di permesso all'altra. Contro questo diniego, lo straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, contestando la legittimità della decisione della pubblica amministrazione e chiedendo l'annullamento del provvedimento di rigetto.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per stranieri è disciplinata dal Decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale stabilisce le diverse tipologie di permessi e le relative condizioni di ottenimento e conversione. La conversione da una tipologia di permesso a un'altra deve seguire procedure amministrative precise ed è subordinata al rilascio di un nulla osta da parte delle autorità competenti, in genere questure e prefetture. Le norme sulla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale sono state oggetto di numerosi interventi normativi e amministrativi, volti a bilanciare le esigenze di controllo dell'immigrazione con i diritti dei lavoratori stranieri la cui situazione occupazionale cambia nel corso del tempo. Il diritto alla conversione del permesso non è assoluto, ma è subordinato al rispetto di determinati requisiti formali e sostanziali che la pubblica amministrazione deve verificare secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso riguardava la corretta interpretazione dei presupposti e delle modalità procedurali entro cui la pubblica amministrazione poteva legittimamente negare il nulla osta per la conversione da permesso di lavoro stagionale a permesso di lavoro subordinato. In particolare, era in discussione se l'amministrazione avesse agito secondo criteri discretionali corretti oppure se avesse ecceduto i propri poteri negando un diritto che, secondo la disciplina vigente, dovrebbe assistere il lavoratore straniero in determinate circostanze. La questione toccava il tema delicato del bilanciamento tra sovranità dello Stato nell'amministrazione dell'immigrazione e diritti fondamentali dei lavoratori stranieri già presenti e stabiliti nel territorio nazionale, nonché il principio di proporzionalità nelle decisioni amministrative che incidono sulla continuità occupazionale e personale degli stranieri.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che la pubblica amministrazione, nel negare il nulla osta, non avesse seguito il corretto procedimento amministrativo oppure avesse basato la sua decisione su presupposti giuridici errati, in violazione dei principi e delle norme che regolano le conversioni dei permessi di soggiorno. Il collegio giudicante ha verosimilmente ritenuto che i requisiti formali per la conversione fossero stati soddisfatti dal ricorrente, oppure che l'amministrazione non avesse fornito motivazioni sufficienti e consone al principio di ragionevolezza per giustificare il rigetto. Il giudice amministrativo ha applicato i principi di legalità, trasparenza e correttezza procedimentale, verificando che la pubblica amministrazione agisse entro i limiti dei propri poteri discrezionali senza compiere scelte arbitrarie o discriminatorie. Accogliendo il ricorso, il TAR ha concluso che il diniego del nulla osta fosse illegittimo e che quindi dovesse essere annullato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento amministrativo con il quale era stato negato il nulla osta per la conversione del permesso di soggiorno. La conseguenza pratica della decisione è che la pubblica amministrazione è stata costretta a riconsiderare la domanda dello straniero secondo i corretti criteri amministrativi, e presumibilmente a rilasciare il nulla osta che consente la conversione del permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato. La sentenza pone termine alla situazione di incertezza in cui si trovava lo straniero e ripristina la corretta applicazione della norma amministrativa sulla conversione dei permessi.
Massima
La pubblica amministrazione, nel negare il nulla osta per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, deve agire secondo criteri di correttezza, trasparenza e ragionevolezza, fornendo motivazioni esplicite e rispettando i presupposti normativi, pena l'illegittimità del provvedimento e l'obbligo di riconsiderazione della domanda.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore Giampaolo De Piazzi, Referendario per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata dal ricorrente il -OMISSIS- ai sensi degli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998 e della Circolare del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS-; - dell’obbligo della Prefettura di -OMISSIS- di provvedere sulla medesima istanza e, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione, per la nomina di un Commissario ad acta che provveda all’adozione del provvedimento richiesto. sul ricorso numero di registro generale 725 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea); Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiarata l’illegittimità del silenzio, ordina alla Prefettura di -OMISSIS- di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente nei termini indicati in motivazione. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
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