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Sentenza n. 202600736/2026
3 aprile 2026

Sentenza n. 202600736/2026

STRANIERI: ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INADEMPIMENTO SERBATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO -QUESTURA DI VERONA- IN MERITO ALL’ISTANZA N. 188541359910, PRESENTATA IN DATA 16.6.2025, DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

TribunaleTAR VENETO - VENEZIA
SezioneSEZIONE TERZA
Data3 aprile 2026
Numero202600736/2026
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cittadina straniera ha presentato il sedici giugno duemilaventicinque un'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari presso la Questura competente. L'Amministrazione, tuttavia, non ha mai adottato un provvedimento espresso in risposta a tale richiesta, limitandosi a mantenere un atteggiamento di silenzio prolungato nonostante il decorso dei termini procedimentali. La ricorrente, vistosi negato l'accesso a una risposta amministrativa e quindi impossibilitata a conoscere l'esito della propria domanda, ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto chiedendo l'accertamento dell'illegittimità di questo silenzio inadempimento e l'obbligo della Questura di provvedere attraverso un atto amministrativo concreto e formale. Il ricorso è stato proposto nel corso del duemilaventicinque con numero di registro generale duemilasei hundred novanta, rappresentato dagli avvocati Anna Maria Pinto e Emanuele Sebri.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata principalmente dal Decreto Legislativo numero duecentottantasei del millenovecentonovantotto, che costituisce il Testo Unico in materia di immigrazione e che fissa i presupposti, le modalità e i termini procedimentali per il rilascio e il rinnovo dei documenti di soggiorno. Le istanze relative ai permessi di soggiorno per motivi familiari, in particolare, rappresentano una categoria protetta dalla normativa internazionale sui diritti della famiglia e dal diritto dell'Unione Europea. Il procedimento amministrativo di risposta a tali richieste è regolato dalla Legge numero duecentoquarantuno del millenovecentonovanta, che disciplina il procedimento amministrativo ordinario e stabilisce l'obbligo della pubblica amministrazione di adottare un provvedimento espresso. Quando la Pubblica Amministrazione rimane inerte oltre i termini legalmente fissati, configurandosi il cosiddetto silenzio inadempimento, questa omissione di provvedere costituisce una forma di illegittimità amministrativa e genera il diritto della parte interessata di ricorrere al giudice amministrativo per ottenere una sentenza di accertamento e condanna al provvedimento.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia risiede nel diritto della ricorrente a ottenere una risposta amministrativa, cioè un provvedimento formale ed espresso, sulla sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, e nel conseguente diritto di ricorrere al giudice amministrativo nel caso in cui la Pubblica Amministrazione rimanga inerte oltre i termini. Il silenzio inadempimento rappresenta una forma particolarmente grave di illegittimità poiché priva il cittadino del diritto fondamentale di conoscere la sorte della propria istanza, impedendogli di pianificare la propria vita e di esercitare i propri diritti. In questo contesto, il giudice amministrativo doveva valutare se il silenzio della Questura fosse effettivamente illegittimo e se ricorresse il diritto della ricorrente a ottenere una sentenza di accoglimento che obbligasse l'Amministrazione a provvedere, eventualmente attraverso l'istituto del commissario ad acta nel caso di ulteriore inerzia.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella persona del magistrato estensore Giampaolo De Piazzi, ha ritenuto fondato il ricorso della cittadina, accogliendo senza riserve la tesi secondo cui l'Amministrazione aveva l'obbligo inderogabile di adottare un provvedimento espresso entro i termini legalmente previsti. Il collegio ha considerato che il silenzio inadempimento sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari costituisce un vizio sostanziale e procedurale particolarmente grave, specialmente considerando l'importanza del diritto alla vita familiare quale diritto fondamentale tutelato dalle convenzioni internazionali e dall'ordinamento dell'Unione Europea. La sentenza ha evidenziato che la ricorrente aveva compiuto tutti gli adempimenti necessari per proporre validamente la propria istanza e che nessuna circostanza poteva giustificare il comportamento omissivo della Questura. Il TAR ha quindi deciso di condannare il Ministero dell'Interno alla conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine perentorio di quindici giorni, e di nominare un commissario ad acta quale ulteriore tutela nel caso in cui l'Amministrazione continuasse a restare inerte anche dopo la sentenza.

La decisione

Il Tribunale ha accolto interamente il ricorso e ordinato al Ministero dell'Interno di provvedere mediante adozione di un atto amministrativo espresso entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. In via cautelare e a tutela dei diritti della ricorrente, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, il quale avrà facoltà di delegare i compiti esecutivi a un funzionario dello stesso Dipartimento, e che dovrà emanare il provvedimento entro ulteriori quindici giorni dalla proposizione di apposita istanza della parte ricorrente nel caso di mancato adempimento da parte dell'Amministrazione ordinaria. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in millecinquecento euro oltre le spese generali, l'aliquota di imposta sul valore aggiunto e la contribuzione di processo per legge, nonché al rimborso integrale del contributo unificato versato in sede di costituzione del ricorso.

Massima

L'Amministrazione che rimane inerte nel provvedere su un'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari oltre i termini legalmente stabiliti compie un atto illegittimo costituente silenzio inadempimento e può essere costretta dal giudice amministrativo, mediante sentenza di accoglimento e nomina di commissario ad acta, a provvedere formalmente entro termini perentori.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Carlo Polidori,	Presidente
Andrea De Col,	Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi,	Referendario, Estensore
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari n. -OMISSIS-, presentata dalla ricorrente il 16 giugno 2025, e dell’obbligo di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso;‬‬‬
nonché per la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento adottando un provvedimento espresso, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
sul ricorso numero di registro generale 2609 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Maria Pinto e Emanuele Sebri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - Questura di-OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Giampaolo De Piazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’obbligo di provvedere sulla domanda formulata dalla ricorrente e condanna il Ministero dell’Interno - Questura di-OMISSIS- a concludere il procedimento, avviato con l’istanza della ricorrente in epigrafe indicata, mediante adozione di un provvedimento espresso entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
b) per l’ipotesi di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione resistente nomina, quale commissario ad acta, il direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno il quale, alla scadenza del termine precedente ed entro l’ulteriore termine di quindici giorni dalla proposizione di apposita istanza della parte ricorrente, emanerà il provvedimento indicato al punto precedente, con facoltà di delegare gli adempimenti esecutivi ad un funzionario del medesimo Dipartimento;
c) condanna il Ministero dell’Interno a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato;
d) manda alla Segreteria di comunicare la presente sentenza alle parti costituite ed al commissario ad acta nominato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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