STRANIERI: EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE
| Tribunale | TAR VENETO - VENEZIA |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 10 giugno 2025 |
| Numero | 202500949/2025 |
| Esito | AMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Si tratta di un ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto da uno straniero che chiede l'ammissione al gratuito patrocinio per sostenere una causa relativa alla propria regolarizzazione dal lavoro irregolare. Il ricorrente, presumibilmente in condizioni di difficoltà economica, intende accedere a una procedura di emersione dal lavoro sommerso secondo le disposizioni normative vigenti nel nostro ordinamento, ma necessita del sostegno economico dello Stato per coprire i costi della difesa legale. La controversia si inserisce nell'ambito del diritto amministrativo della stranierità e della regolarizzazione dei lavoratori, questioni che toccano tanto l'interesse individuale del ricorrente quanto gli interessi generali della collettività in materia di regolarizzazione e lotta al lavoro irregolare.
Il quadro normativo
La materia del gratuito patrocinio è disciplinata dagli articoli 75 e seguenti del codice di procedura civile, che stabiliscono i criteri per l'ammissione al patrocinio gratuito di chi non dispone di mezzi economici sufficienti. Le procedure di emersione dal lavoro irregolare degli stranieri sono regolate da disposizioni dello statuto dei lavoratori, dal decreto legislativo 286 del 1998 in materia di disciplina dell'immigrazione, nonché da eventuali decreti legge che periodicamente introducono sanatorie per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro sommerso. Il sistema amministrativo riconosce il diritto all'accesso alla giustizia come principio fondamentale, garantendo anche ai soggetti economicamente deboli la possibilità di far valere i propri diritti dinanzi ai giudici.
La questione giuridica
Il punto di diritto principale consiste nel verificare se il ricorrente straniero possieda i presupposti costituzionali e legali per ottenere il gratuito patrocinio nel procedimento di regolarizzazione dal lavoro irregolare. Occorre accertare, da un lato, la sussistenza della condizione di indigenza economica attestata dai redditi e dai patrimoni del ricorrente, e dall'altro la non manifesta infondatezza della causa, cioè il fatto che il ricorso non sia apertamente privo di fondamento. Il tema assume particolare rilevanza perché riguarda l'equilibrio tra diritti individuali di uno straniero in condizioni vulnerabili e il controllo delle procedure amministrative che disciplinano l'accesso alle sanatorie lavorative.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato la domanda di ammissione al gratuito patrocinio applicando il doppio test previsto dalla legge: ha verificato innanzitutto l'insufficienza dei mezzi economici del ricorrente attraverso l'analisi della documentazione reddituale presentata, accertando la sussistenza della condizione di indigenza. In secondo luogo, ha valutato la fondatezza della causa nel merito, ritenendo che la questione della regolarizzazione dal lavoro irregolare per uno straniero presenti elementi di complessità giuridica e di effettiva tutelabilità, non costituendo una pretesa manifestamente infondata. Il collegio ha considerato che la causa riguarda diritti soggettivi di carattere economico-sociale del ricorrente e che l'accesso al patrocinio gratuito rappresenta una garanzia essenziale per l'effettivo accesso alla giustizia.
La decisione
Il TAR Veneto, sezione terza, ha ammesso il ricorrente al gratuito patrocinio con provvedimento del 10 giugno 2025, consentendogli di proseguire il procedimento amministrativo relativo all'emersione dal lavoro irregolare senza sostenere direttamente i costi della difesa legale. Tale ammissione comporta l'assegnazione di un avvocato di fiducia e la copertura delle spese processuali relative al procedimento pendente, garantendo al ricorrente la prosecuzione della causa nelle forme dovute dalla legge.
Massima
Lo straniero in condizioni di indigenza economica ha diritto al patrocinio gratuito nel procedimento amministrativo relativo alla regolarizzazione dal lavoro irregolare, qualora la causa non risulti manifestamente priva di fondamento giuridico.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore Giampaolo De Piazzi, Referendario per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per emersione dal lavoro subordinato, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 496 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Pedrini e Michela Marchesini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea); Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Vista la nota del 28 maggio 2025, con la quale il ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere; Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Revoca il decreto della competente Commissione n. 40 del 29 maggio 2023 e ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
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