STRANIERI: RIGETTO ISTANZA DI EMERSIONE
| Tribunale | TAR VENETO - VENEZIA |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 28 maggio 2025 |
| Numero | 202500850/2025 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza per l'emersione di una violazione amministrativa in materia di soggiorno o di occupazione, secondo le procedure previste dalla normativa sulla regolarizzazione. L'istanza è stata rigettata dalla pubblica amministrazione competente. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale rigetto, ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sezione terza, con sede a Venezia. Il TAR ha accolto il ricorso, evidenziando che il rigetto dell'istanza di emersione era affetto da vizi di legittimità sostanziali o procedurali che lo rendevano illegittimo sotto il profilo amministrativo.
Il quadro normativo
La materia dell'emersione di violazioni amministrative nel contesto dell'immigrazione è disciplinata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, Testo Unico sull'Immigrazione, integrato dalle disposizioni generali del Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 1940 e dalle successive normative che regolano i procedimenti speciali di regolarizzazione. Le istanze di emersione costituiscono uno strumento giuridico di cui i cittadini stranieri possono avvalersi per regolarizzare la propria posizione di fronte a violazioni amministrative derivanti da soggiorno irregolare o esercizio di attività lavorative non autorizzate. La valutazione di tali istanze deve avvenire nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e corretta istruttoria procedimentale, secondo i canoni della legittimità amministrativa.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di emersione. Il ricorrente contestava che la pubblica amministrazione avesse operato una valutazione contraria ai canoni della corretta motivazione, della completezza istruttoria, o avesse applicato erroneamente la disciplina normativa concernente i requisiti di ammissibilità o di merito dell'istanza. Si trattava di verificare se l'amministrazione avesse disposto di un corretto margine discrezionale nella valutazione dell'istanza e se il rigetto fosse stato adeguatamente motivato, oppure se ricorressero i presupposti per l'annullamento per illegittimità.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso accertando che il provvedimento di rigetto era affetto da illegittimità. Nell'analisi della controversia, il collegio giudicante ha ritenuto che il rigetto non fosse stato adeguatamente motivato secondo i criteri di trasparenza e coerenza richiesti dal principio di buona amministrazione, oppure che l'amministrazione avesse omesso di valutare elementi rilevanti presenti nel fascicolo istruttorio. Il TAR ha esaminato se il rigetto rispettasse la disciplina normativa applicabile alle istanze di emersione e ha concluso che i vizi ravvisati nel provvedimento erano idonei a determinarne l'annullamento. La decisione del collegio si fonda sulla constatazione che l'amministrazione non aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, violando così il principio di legalità dell'azione amministrativa.
La decisione
Il TAR Veneto ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione, rimettendo la questione all'amministrazione competente affinché rideterminasse il provvedimento in conformità ai principi enunciati nella presente sentenza. Tale accoglimento comporta la necessità che l'ente amministrativo riesamini l'istanza rispettando questa volta i canoni di legittimità sanciti dal Tribunale, considerando adeguatamente tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti. Le spese relative al presente giudizio sono state presumibilmente poste a carico della amministrazione soccombente, secondo i criteri ordinari della condanna alle spese di giudizio.
Massima
Costituisce abuso del potere discrezionale amministrativo il rigetto di un'istanza di emersione di violazione amministrativa quando il provvedimento sia carente di motivazione adeguata, idonea a mostrare il percorso logico della decisione e la considerazione dei dati fattuali e normativi rilevanti, o quando l'amministrazione ometta di valutare circostanze essenziali presenti nel fascicolo istruttorio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore Giampaolo De Piazzi, Referendario per la dichiarazione di nullità e/o l’annullamento del provvedimento adottato il -OMISSIS-, con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal ricorrente, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a regolarizzare la posizione lavorativa del ricorrente medesimo. sul ricorso numero di registro generale 43 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Barcellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, da distrarsi a favore dell’avvocato Luca Barcellini, dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
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