AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202600346/2026
6 febbraio 2026

Sentenza n. 202600346/2026

STRANIERI: PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL’ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO EX ART. 32 CO. 1 BIS DEL D. LGS. 286/98, EMESSO DALLA QUESTURA DI VERONA IN DATA 11.10.2024 E NOTIFICATO IN DATA 20.12.2024

TribunaleTAR VENETO - VENEZIA
SezioneSEZIONE TERZA
Data6 febbraio 2026
Numero202600346/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona la cui identità è protetta da oscuramento, la quale aveva ottenuto un permesso di soggiorno in qualità di minore, ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto contro il provvedimento del Questore della relativa provincia, risalente all'11 ottobre 2024 e notificato il 20 dicembre 2024, che aveva rigettato la sua istanza di conversione da permesso di soggiorno per minore età a permesso per lavoro subordinato. Il ricorrente aveva formulato richiesta di conversione ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo numero 286 del 1998, norma che disciplina appunto il passaggio da una tipologia di permesso all'altra nel momento in cui il giovane straniero raggiunge la maggiore età pur continuando a trovarsi in territorio italiano. La questione involveva il nucleo delicato della gestione amministrativa della transizione dei diritti dei minori stranieri al loro compimento della maggiore età, un ambito nel quale incrociano la protezione dell'infanzia, il diritto al lavoro e la sovranità amministrativa nella gestione dei flussi migratori.

Il quadro normativo

La fattispecie ricade nell'ordinamento italiano dell'immigrazione e asilo, disciplinato principalmente dal decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale stabilisce le condizioni e le procedure per il soggiorno degli stranieri nel territorio italiano, differenziando fra diverse categorie di permessi a seconda della causa del soggiorno: protezione internazionale, motivi familiari, lavoro, protezione speciale e altre ipotesi. L'articolo 32, comma 1-bis, prevede specificamente un meccanismo di conversione che consente ai minori stranieri di mantenere una forma di protezione legale quando raggiungono la maggiore età, assicurando che la transizione amministrativa non determini una sospensione della loro condizione giuridica di regolarità. Questo istituto riflette il principio costituzionale e convenzionale di tutela dell'infanzia e della dignità della persona umana, nonché l'interesse dello Stato italiano a gestire ordinatamente e coerentemente le posizioni giuridiche degli stranieri presenti nel territorio. La normativa prevede che il Questore, quale autorità amministrativa locale competente in materia di permessi di soggiorno, debba valutare le istanze di conversione secondo criteri predeterminati e trasparenti, non disponendo di un potere discrezionale incondizionato nel rigetto.

La questione giuridica

Il punto controvertibile risiedeva nel merito della decisione del Questore di respingere la richiesta di conversione del permesso di soggiorno del ricorrente, sulla base di motivi che la sentenza non esplicita nel testo disponibile, ma che il Tribunale ha evidentemente ritenuto non conformi alla legge o insufficienti a giustificare il rigetto. La questione giuridica attiene alla corretta interpretazione e applicazione del meccanismo di conversione previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, nonché all'accertamento di quali siano i requisiti effettivamente richiesti dalla norma affinché il Questore sia vincolato a concedere la conversione ovvero se disponga di margini di apprezzamento che gli permettano il rigetto per motivazioni aggiuntive non previste dalla legge. In particolare, il ricorso poneva il problema della legittimità dell'esercizio del potere amministrativo da parte della Questura e della compatibilità dell'operato di quest'ultima con i vincoli normativi e i principi di correttezza, proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali della persona.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso, pronunciandosi favorevolmente sul ricorrente, il che significa che ha ritenuto illegittimo il rifiuto del Questore e ha giudicato che le ragioni addotte per negare la conversione non fossero sostanzialmente fondate ovvero non fossero idonee a elidere il diritto del ricorrente alla conversione stessa secondo la legge. Sebbene il testo depositato non espliciti compiutamente i passaggi argomentativi della decisione, è ragionevole desumere che il Tribunale abbia valutato che il Questore avesse violato il procedimento amministrativo previsto dalla normativa, non avesse correttamente applicato i criteri legali di conversione oppure avesse omesso di considerare elementi di fatto rilevanti per la decisione. Il giudice amministrativo ha presumibilmente affermato il principio che la conversione non costituisce una concessione discrezionale bensì un diritto soggettivo quando sussistono le condizioni di legge, vincolando l'amministrazione al rispetto della normativa e impedendole di aggiungere requisiti ulteriori non previsti dalla disciplina vigente. La sentenza rispecchia la giurisprudenza amministrativa contemporanea di tutela rafforzata dei minori stranieri e di controllo serrato sui provvedimenti di diniego in materia migratoria.

La decisione

Il Tribunale ha annullato il provvedimento del Questore dell'11 ottobre 2024 nel quale era stato respinto il ricorso per la conversione del permesso di soggiorno, imponendo alla Questura l'obbligo di pronunciarsi nuovamente sulla domanda e di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ovvero in via subsidiaria un permesso per protezione speciale, qualora il primo non fosse possibile per qualche ragione procedurale o fattuale. Le spese del giudizio sono state compensate fra le parti, con l'eccezione che il Ministero dell'Interno ha l'obbligo di rimborsare il contributo unificato versato dal ricorrente. La sentenza è stata dichiarata eseguibile immediatamente dall'autorità amministrativa, il che significa che la Questura non poteva opporre ulteriori frappezzi procedurali al suo adempimento. Infine, il Tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente per motivi di tutela della dignità e dei diritti della persona interessata, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

Quando un minore straniero titolare di permesso di soggiorno per minore età richieda la conversione a permesso per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, d.lgs. numero 286 del 1998, il Questore è vincolato dalla legge a valutare la domanda secondo i criteri stabiliti dalla norma, non potendo rigettarla se i requisiti legali sono soddisfatti, e il diniego illegittimo può essere annullato dal giudice amministrativo con condanna al rilascio del permesso.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Carlo Polidori,	Presidente
Andrea De Col,	Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi,	Referendario, Estensore
per l’annullamento
del provvedimento del Questore di -OMISSIS- dell’11 ottobre 2024, notificato il 20 dicembre 2024, con il quale è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato ex art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente;
con condanna della Questura di -OMISSIS- a rilasciare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ovvero, in subordine, per protezione speciale.
sul ricorso numero di registro generale 385 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Mazzi, Maria Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Giampaolo De Piazzi e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato come indicato in motivazione e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, tenuta a pronunciarsi entro il termine indicato.
Spese compensate, salvo l’obbligo del Ministero dell’Interno di rifondere l’importo del contributo unificato, se corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →