STRANIERI: ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITA’ DEL SILENZIO INADEMPIMENTO SERBATO DALLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE NEI CONFRONTI DELLA RICHIESTA DI INSERIMENTO NEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA DI CUI AL D. LGS. 142/2015 DIMESSA A MEZZO PEC IN DATA 02.10.2025
| Tribunale | TAR VENETO - VENEZIA |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 13 marzo 2026 |
| Numero | 202600558/2026 |
| Esito | AMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero, le cui generalità sono state oscurate a tutela della privacy, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto per contestare il silenzio inadempimento della Questura competente su una richiesta di inserimento nel sistema di accoglienza presentata il 2 ottobre 2025, ai sensi del Decreto Legislativo numero 142 del 2015. La Prefettura, rappresentata in giudizio dal Ministero dell'Interno tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, non aveva provveduto a evadere formalmente la richiesta, lasciandola senza risposta per un periodo prolungato. Il ricorrente, difeso dall'avvocato Simone Giuseppe Bergamini, aveva proposto il ricorso presso il TAR nella speranza di ottenere l'accesso al sistema di accoglienza per richiedenti asilo, un diritto fondamentale garantito dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione internazionale. La controversia evidenzia il tema cruciale dell'esercizio del diritto di asilo e dell'accesso ai servizi di prima accoglienza per stranieri vulnerabili in Italia.
Il quadro normativo
La fattispecie è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 142 del 2015, che riporta le disposizioni di attuazione della direttiva europea 2013/33/UE sulla accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e rappresenta la normativa cardine per il sistema di accoglienza italiano. Le regole procedurali sui ricorsi amministrativi e sul sindacato giurisdizionale del silenzio inadempimento della pubblica amministrazione trovano fondamento nella legislazione sul processo amministrativo, in particolare nella giurisprudenza consolidata che riconosce il diritto del cittadino a ricevere una decisione amministrativa entro termini ragionevoli. La sentenza sottende anche i principi di protezione dei dati personali del Decreto Legislativo numero 196 del 2003 e del Regolamento UE numero 2016/679 (GDPR), richiamati espressamente per giustificare l'oscuramento delle generalità al fine di tutelare la dignità della persona interessata. Il contesto normativo è dunque quello della tutela amministrativa del diritto di asilo e dei diritti fondamentali della persona nella procedura amministrativa.
La questione giuridica
La questione centrale riguarda la legittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di accoglienza e, conseguentemente, il rimedio giurisdizionale apprestato dal giudice amministrativo per fronteggiare l'inerzia amministrativa. Il ricorso pone il problema se il semplice silenzio della Questura, senza un provvedimento esplicito di accoglimento o rigetto, integri un illegittimo rifiuto della prestazione dovuta ovvero un inadempimento dell'obbligo legale di pronunciarsi. La questione è giuridicamente rilevante perché coinvolge l'equilibrio fra i poteri della pubblica amministrazione e le garanzie processuali dei ricorrenti, nonché il diritto fondamentale all'accoglienza e alla protezione internazionale. Il giudice amministrativo ha dovuto valutare se l'amministrazione avesse assolto al suo obbligo di pronunciarsi formalmente sulla richiesta entro i termini stabiliti dalla legge e dagli usi amministrativi.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza presenti solo l'epigrafe e il dispositivo senza una motivazione estesa, è possibile inferire che il collegio giudicante, composto dal presidente Carlo Polidori, dal consigliere estensore Andrea De Col e dal referendario Giampaolo De Piazzi, ha ritenuto fondato il ricorso sulla base della documentazione e degli argomenti esposti dalle parti nella camera di consiglio del 11 marzo 2026. Il giudice ha presumibilmente accertato l'illegittimità del silenzio inadempimento della Questura, considerando che la mancata risposta a una richiesta di inserimento nel sistema di accoglienza costituisce una violazione dell'obbligo legale di pronunciarsi che l'amministrazione deve osservare nei confronti dei cittadini e dei richiedenti asilo. La motivazione sottesa al dispositivo sembra poggiare sull'incompatibilità fra il silenzio amministrativo e la natura del diritto rivendicato, cioè l'accesso a una prestazione essenziale per garantire l'alloggio e l'assistenza sanitaria a persone vulnerabili. L'accoglimento del ricorso riflette il principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa secondo cui il silenzio su richieste che incidono su diritti fondamentali non può essere opposto dalla pubblica amministrazione come forma di risposta legittima.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha accolto il ricorso e ha ordinato alla Questura di provvedere sull'istanza del ricorrente entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, a pena di responsabilità dell'amministrazione. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, in modo da assicurare l'adempimento celere dell'obbligo. Il giudice ha inoltre deciso che nulla era dovuto per le spese di lite e ha ammesso definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, liquidando in favore del suo avvocato la somma di duemilacinquecento euro quale compenso per l'attività processuale svolta. L'ammissione al patrocinio gratuito conferma il riconoscimento del carattere fondamentale del diritto fatto valere e la natura vulnerabile della posizione del ricorrente.
Massima
Il silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di inserimento nel sistema di accoglienza di un richiedente protezione internazionale costituisce illegittimo inadempimento che il giudice amministrativo può rimediare ordinando al provvedimento entro termini perentori al fine di garantire l'accesso alla prestazione essenziale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Consigliere, Estensore Giampaolo De Piazzi, Referendario per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata sulla richiesta di inserimento nel sistema di accoglienza di cui al D. Lgs. 142/2015 presentata in data 2 ottobre 2025; - nonché dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza, con ordine di disporre l’immediato ingresso del ricorrente medesimo nel sistema di accoglienza con conseguente condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere sulla predetta istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, e nomina di un Commissario ad acta; sul ricorso numero di registro generale 2281 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Simone Giuseppe Bergamini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno – Prefettura di-OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Prefettura di-OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Questura di-OMISSIS- di provvedere sull’istanza del ricorrente nel termine di trenta (30) giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza. Nulla spese. Ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida in favore del difensore del ricorrente medesimo, per l’attività svolta nel presente giudizio, la somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, diritti e spese, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
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