OTTEMPERANZA (CITTADINANZA): SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA N. 1175/2025 PUBBLICATA IN DATA 7/3/2025 RECANTE ACCERTAMENTO DIRITTO RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS.
| Tribunale | TAR VENETO - VENEZIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 5 febbraio 2026 |
| Numero | 202600316/2026 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ricorrente ha conseguito una sentenza favorevole dal Tribunale ordinario di Venezia nella data 7 marzo 2025, con la quale è stato accertato e riconosciuto il suo diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione ereditaria, ossia secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 gennaio 1948, numero 9, che disciplina il trasferimento della cittadinanza per discendenza. Nonostante il passaggio di alcuni mesi e il perfezionamento della sentenza, l'amministrazione competente, presumibilmente l'ufficio di stato civile competente per territorio o la prefettura, non ha provveduto al riconoscimento formale della cittadinanza, non ha iscritto il ricorrente nei registri di cittadinanza e non ha emesso la documentazione certificativa necessaria. Dinanzi alla manifesta inerzia amministrativa, il ricorrente ha presentato un ricorso per ottemperanza al Tribunale amministrativo regionale del Veneto, chiedendo che il giudice amministrativo intervenisse per imporre l'adempimento dell'obbligo derivante dalla sentenza di merito. La situazione rappresenta un classico caso di inadempienza amministrativa rispetto a un provvedimento giurisdizionale definitivo, situazione che compromette i diritti fondamentali e le prerogative del cittadino.
Il quadro normativo
La cittadinanza italiana iure sanguinis è disciplinata principalmente dalla legge costituzionale 27 dicembre 1947, numero 1, e dalla legge 5 gennaio 1948, numero 9, che stabiliscono i criteri e le modalità di acquisto della cittadinanza per trasmissione ereditaria dalla generazione precedente. Il diritto di accesso alla giustizia amministrativa e gli strumenti per l'ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali sono regolati dal codice del processo amministrativo, in particolare dagli articoli 113 e seguenti, che prevedono il ricorso per ottemperanza quando una pubblica amministrazione non esegue le sentenze emanate da un giudice di merito. La figura del commissario ad acta è istituita da disposizioni di legge che consentono al giudice amministrativo di designare un funzionario pubblico con il compito di eseguire il provvedimento che l'amministrazione inadempiente non ha voluto o potuto realizzare, garantendo così l'effettività della tutela giurisdizionale. L'ordinamento riconosce inoltre il principio generale che le amministrazioni pubbliche devono rispettare e eseguire le decisioni dei giudici, pena il venir meno dello stato di diritto.
La questione giuridica
Il punto di diritto in controversia riguardava innanzitutto se l'amministrazione fosse effettivamente obbligata a eseguire il provvedimento di accertamento della cittadinanza emanato dal Tribunale ordinario, considerando che i provvedimenti giudiziali in materia di diritti fondamentali rivestono carattere cogente e inderogabile. In secondo luogo, si pone la questione sulla forma e sui tempi dell'esecuzione: l'amministrazione poteva eccepire motivi tecnici o procedurali per ritardare l'adempimento, oppure doveva procedere immediatamente e automaticamente? Infine, quale fosse il rimedio più efficace e proporzionato per costringere l'amministrazione a rispettare l'ordine del giudice, considerando che il ricorrente richiedeva la nomina di un commissario ad acta per garantire l'esecuzione forzata. La questione riveste importanza generale poiché riguarda i meccanismi di effettività della tutela dei diritti e il controllo giudiziale sulla conformità dell'azione amministrativa alle decisioni giudiziarie.
La motivazione del giudice
Il TAR, ritenendo evidenti e insussistenti i motivi addotti dall'amministrazione per giustificare l'inerzia, ha accolto il ricorso e ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale ordinario fosse diretta conseguenza dell'accertamento giudiziale di un diritto soggettivo perfetto e incontestabile, pertanto la pubblica amministrazione non poteva opporvi ritardi né eccezioni di carattere burocratico. Il collegio ha evidenziato come la mancata esecuzione della sentenza dopo mesi dal passaggio in giudicato costituisse una violazione manifesta del principio di legalità amministrativa e una lesione del diritto al provvedimento nei termini di legge. Ritenendo che gli ordinari strumenti di pressione sulla pubblica amministrazione fossero stati insufficienti e che persistesse il rischio concreto di ulteriore inerzia, il giudice amministrativo ha deciso di nominare un commissario ad acta quale rimedio straordinario ma necessario per garantire l'esecuzione effettiva della sentenza. Questa soluzione rappresenta un contemperamento tra il principio di autonomia amministrativa e la necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, sottolineando che dinanzi all'inerzia manifesta e protratta, il giudice può sostituirsi all'amministrazione nei compiti esecutivi.
La decisione
Il TAR Veneto ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha disposto la nomina di un commissario ad acta, investito del compito di eseguire il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore del ricorrente, di curarne l'iscrizione nei registri di stato civile e di emettere la relativa certificazione entro i termini stabiliti dalla norma procedimentale. La nomina del commissario ad acta rappresenta un intervento di carattere straordinario ma necessario per supplire all'inerzia amministrativa, garantendo così che il diritto accertato dalla sentenza di primo grado trovi concreta e immediata realizzazione. Il provvedimento obbliga implicitamente l'amministrazione a porre in essere tutti gli atti presupposti al perfezionamento della posizione del ricorrente quale cittadino italiano a pieno titolo.
Massima
Il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per l'esecuzione forzata di un provvedimento giudiziale di accertamento della cittadinanza quando la pubblica amministrazione, pur in assenza di ostacoli legittimi, ometta di adempiervi nel termine ragionevole.
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