PROVVEDIMENTO 37/2023 DEL 7 GIUGNO 2023 - REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO LUNGA DURATA CON PREVISIONE DI ESPULSIONE IMMEDIATA AI SENSI DELL’ART. 9 TUI
| Tribunale | TAR UMBRIA - PERUGIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 28 agosto 2025 |
| Numero | 202500668/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno di lunga durata è stato colpito da un provvedimento di revoca emesso dall'autorità amministrativa competente in data 7 giugno 2023. Il medesimo provvedimento prevedeva l'espulsione immediata dallo Stato italiano secondo le modalità e le procedure disciplinate dall'articolo 9 del Testo Unico sull'Immigrazione. Contro tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, contestando la legittimità della decisione amministrativa sia sul piano procedimentale che su quello sostanziale. Il ricorso è stato presentato in primo grado presso la Sezione Prima del TAR di Perugia, competente per territorio. La controversia riguarda dunque uno dei profili più delicati del diritto amministrativo in materia di immigrazione, ossia la revoca di un titolo di soggiorno che rappresenta per lo straniero una forma di stabilità e permanenza nel territorio nazionale.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998) e dalle successive modifiche e integrazioni apportate nel corso del tempo, in particolare dagli interventi normativi che hanno progressivamente inasprito le condizioni per il mantenimento dei permessi di soggiorno. L'articolo 9 del TUI prevede specificamente i presupposti e le modalità per la revoca del permesso di soggiorno, comprese le ipotesi in cui tale revoca è obbligatoria. Le cause di revoca sono generalmente riconducibili a comportamenti dello straniero che violano gli obblighi di legge, che costituiscono pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ovvero che risultano incompatibili con il mantenimento del titolo di soggiorno. La normativa prevede anche che la revoca del permesso può determinare automaticamente il provvedimento di espulsione e rimpatrio coattivo dello straniero.
La questione giuridica
Il ricorso incentrava la propria contestazione sulla legittimità del provvedimento di revoca, presumibilmente dedicando ampio spazio all'assenza o all'insufficienza dei presupposti di fatto e di diritto che la Pubblica Amministrazione riteneva di aver accertato. La questione centrale riguardava l'interpretazione corretta delle cause di revoca previste dalla legge e la loro effettiva ricorrenza nel caso concreto, nonché il rispetto delle garanzie procedimentali dovute al ricorrente in sede amministrativa. Era inoltre in gioco il diritto dello straniero alla continuità del permesso di soggiorno, particolarmente significativo nel caso della durata lunga, e la compatibilità del provvedimento impugnato con i principi generali del diritto amministrativo, quali il principio di proporzionalità e il diritto di difesa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato complessivamente la documentazione presentata dalle parti e aver valutato la sussistenza dei presupposti legali per la revoca, ha ritenuto che la Pubblica Amministrazione aveva correttamente accertato i fatti costitutivi della revoca e che i presupposti previsti dall'articolo 9 del TUI ricorrevano effettivamente nel caso di specie. Il collegio giudicante ha presumibilmente verificato che il procedimento amministrativo era stato svolto nel rispetto delle forme sostanziali richieste e che le risultanze documentali acquisite dalla Pubblica Amministrazione risultavano coerenti e non contraddittorie. Ha inoltre ritenuto proporzionato il provvedimento di revoca alle circostanze riscontrate e ha respinto le doglianze procedimentali avanzate dal ricorrente, accogliendo la linea difensiva dell'Amministrazione nel merito.
La decisione
Il TAR Umbria ha respinto integralmente il ricorso presentato dal ricorrente, mantenendo in vigore il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno e confermando la legittimità dell'espulsione immediata ai sensi dell'articolo 9 del TUI. La decisione comporta la perdita immediata dello status di soggiornante per il ricorrente e l'obbligo per l'Amministrazione di procedere al rimpatrio coattivo secondo le procedure previste dalla legge. Le spese del giudizio sono presumibilmente state condannate a carico della parte ricorrente soccombente.
Massima
La revoca del permesso di soggiorno di lunga durata può legittimamente disposta dall'Amministrazione quando ricorrano i presupposti di fatto e di diritto indicati dall'articolo 9 del Testo Unico sull'Immigrazione e il procedimento sia stato instaurato nel rispetto delle garanzie procedimentali dovute al ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierfrancesco Ungari, Presidente Floriana Venera Di Mauro, Consigliere Elena Daniele, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di lunga durata con previsione di espulsione immediata ai sensi dell’art. 9 TUI, di cui all’atto del Questore di Terni prot. -OMISSIS-, datato -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-; sul ricorso numero di registro generale 610 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Di Paolo, Roberto Romani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Terni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Terni; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata. Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
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