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Sentenza n. 202500617/2025
18 luglio 2025

Sentenza n. 202500617/2025

PROVVEDIMENTO CAT. A/12/2021/014/IMM./OD DEL 19/01/2021 - DINIEGO ISTANZA DI RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO

TribunaleTAR UMBRIA - PERUGIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data18 luglio 2025
Numero202500617/2025
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria impugnando un provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Perugia, i cui particolari identificativi sono stati omessi dal giudice a tutela della privacy del ricorrente. La controversia è stata sottoposta al vaglio della Sezione Prima del TAR Umbria in composizione collegiale, con udienza dibattimentale fissata per il giorno 8 luglio 2025. Contro il ricorrente si è costituito il Ministero dell'Interno per il tramite della Questura di Perugia, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, al fine di contrastare le pretese dedotte nel ricorso. La questione ha acquisito caratteri di rilevanza tale da richiedere l'intervento diretto dell'amministrazione nella sede giudiziale, evidenziando un conflitto di posizioni tra il ricorrente e l'autorità di pubblica sicurezza che lo ha destinatario del provvedimento impugnato.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel sistema generale del ricorso amministrativo, disciplinato dal codice del processo amministrativo che stabilisce i presupposti formali e sostanziali per l'ammissibilità delle doglianze proposte dinanzi al giudice amministrativo. La normativa sulla protezione dei dati personali, segnatamente l'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e gli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, hanno trovato applicazione nel procedimento al fine di tutelare i diritti e la dignità della parte ricorrente attraverso l'oscuramento dei dati sensibili. La sentenza si inserisce dunque in un contesto normativo che coniuga il diritto di accesso alla giustizia amministrativa con il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda la procedibilità del ricorso presentato, ossia se il ricorso stesso soddisfacesse i requisiti formali e sostanziali necessari per essere esaminato nel merito dal giudice amministrativo. La dichiarazione di improcedibilità emanata dal TAR indica che il ricorso, pur essendo stato regolarmente depositato e nonostante la costituzione della controparte, presenta carenze procedurali che impediscono al giudice di entrare nel merito della controversia. Tali carenze potrebbero derivare dal decorso dei termini di ricorso, dalla sopravvenuta mancanza di interesse a ricorrere oppure da altre violazioni delle condizioni procedurali prescritte dalla legge per la proponibilità dell'atto.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, presieduto da Pierfrancesco Ungari in veste di relatore e composto dai consiglieri Floriana Venera Di Mauro e Daniela Carrarelli, ha condotto l'esame preliminare del ricorso concentrandosi sulla verifica dei presupposti procedurali. Benché il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa, la dichiarazione di improcedibilità riflette una valutazione da parte del TAR circa l'esistenza di un ostacolo procedurale che preclude l'accesso al merito della causa. Il giudice ha ritenuto che tale ostacolo fosse insuperabile e non rimovibile dalle parti, procedendo quindi alla dichiarazione di improcedibilità come conseguenza obbligata della verifica dei presupposti di ricevibilità del ricorso. La compensazione delle spese, inoltre, testimonia che il TAR non ha ravvisato una colpa particolare in capo a una delle parti per la proposizione di un ricorso proceduralmente viziato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria ha dichiarato il ricorso improcedibile nella seduta del 18 luglio 2025, impedendo in tal modo l'esame nel merito delle pretese sollevate dal ricorrente avverso il provvedimento della Questura di Perugia. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, così che ciascuna sostiene le proprie spese processuali senza condanna dell'altra. Il TAR ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte delle competenti autorità amministrative, imponendo il rispetto del provvedimento originario del Questore. È stato infine disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente al fine di tutelare la riservatezza e la dignità della persona, conformemente alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

Il ricorso amministrativo contro un provvedimento della pubblica amministrazione è improcedibile quando non sussistono i presupposti procedurali formali richiesti dalla legge, indipendentemente dal merito della pretesa dedotta, con la conseguenza che il giudice amministrativo non può entrare nel merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Pierfrancesco Ungari,	Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro,	Consigliere
Daniela Carrarelli,	Primo Referendario
per l’annullamento
provvedimento del Questore della Provincia di Perugia Cat.-OMISSIS-;
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianni Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, Questura di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:

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