INAMMISSIBILITA' ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - DECRETO DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO NOTIFICATO IN DATA 22/12/2020.
| Tribunale | TAR TRENTINO ALTO ADIGE - TRENTO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 23 luglio 2025 |
| Numero | 202500123/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana in data 1° febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, rivolgendosi al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, organo amministrativo competente per la decisione su tali domande nel territorio trentino. Il Commissariato ha successivamente respinto l'istanza con un provvedimento amministrativo formale. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale respingimento, ha promosso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento nel 2025, a distanza di circa sette anni dal respingimento iniziale, chiedendo l'annullamento del provvedimento e conseguentemente la riacquisizione o il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana. Il ricorrente si è fatto rappresentare e difendere dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con studio professionale a Milano.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 n. 91, che contiene le norme generali sulla cittadinanza e sulle modalità di acquisto, mantenimento e perdita di tale status. L'articolo 9 di tale legge individua specificamente i presupposti e le modalità per la concessione della cittadinanza attraverso atti amministrativi del Ministero dell'Interno o di suoi organi periferici, quali il Commissariato del Governo. Il Tribunale Amministrativo Regionale è il giudice competente per valutare la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati in materia, applicando i principi generali del diritto amministrativo relativi alla legittimità, proporzionalità e coerenza formale e sostanziale dei provvedimenti. La sentenza è stata emessa dal TAR della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol, giudice di primo grado in questa materia.
La questione giuridica
Il punto di diritto al centro della controversia riguardava la legittimità del provvedimento di respingimento dell'istanza di cittadinanza, vale a dire se il Commissariato del Governo avesse agito secondo le norme di legge e avesse correttamente valutato i presupposti richiesti. Il ricorrente contestava la decisione amministrativa sostenendo l'esistenza di vizi di illegittimità nel provvedimento, la carenza di adeguata motivazione, oppure l'inapplicabilità delle norme sulla base delle quali era stato respinto. La controversia comportava una valutazione sulla corretta interpretazione e applicazione della legge 91/1992 al caso concreto del ricorrente, nonché sul rispetto dei diritti procedurali nel corso del procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dalla Presidente Alessandra Farina, dal Consigliere Maria Cappellano e dal Consigliere Estensore Cecilia Ambrosi, ha affrontato la causa nell'udienza pubblica del 17 luglio 2025. Il magistrato relatore, consigliere Ambrosi, ha illustrato i risultati dell'istruttoria e il quadro complessivo della controversia. Durante l'udienza è stato ascoltato il difensore dell'Amministrazione resistente, rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha difeso la legittimità del provvedimento impugnato. Dalla parte ricorrente non è intervenuto nessun difensore per fornire ulteriori argomenti orali. Il collegio, sulla base della documentazione acquisita, degli atti amministrativi disponibili e degli argomenti discussi in udienza, ha ritenuto che il provvedimento di respingimento del Commissariato del Governo fosse legittimo e non contenesse i vizi denunciati dal ricorrente, e che quindi il ricorso dovesse essere respinto nel suo complesso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha definitivamente respinto il ricorso, confermando la validità del provvedimento di respingimento dell'istanza di cittadinanza emesso dal Commissariato del Governo. Come conseguenza processuale del respingimento, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali nella misura di 1.000 euro, oltre al 15% di spese generali ed agli altri accessori di legge dovuti alla parte vincente, costituita dal Ministero dell'Interno-Commissariato del Governo per la Provincia di Trento. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa secondo le norme della giurisdizione amministrativa.
Massima
La concessione della cittadinanza italiana opera come provvedimento amministrativo discrezionale vincolato alle condizioni di legge, la cui legittimità può essere sindacata dal giudice amministrativo solo per violazione della legge e dei principi generali dell'azione amministrativa, e la mancanza di difesa in udienza non costituisce motivo di annullamento qualora il ricorso risulti sostanzialmente infondato sulla base degli atti di causa.
Testo integrale
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandra Farina, Presidente Maria Cappellano, Consigliere Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore per l’annullamento del provvedimento trasmesso dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento con cui veniva decretato il respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata dal -OMISSIS- in data 1° febbraio 2018. sul ricorso numero di registro generale 44 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Lunigiana 46; Ministero dell’Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, 9; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Trento; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025 il consigliere Cecilia Ambrosi e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, nessuno intervenuto per la parte ricorrente come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento, nei confronti della Amministrazione resistente, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre al 15% di spese generali ed agli altri accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
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