STRANIERI : ANN.TO DEL DECRETO DEL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO D.D. 08.05.2024 - ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DI BOLZANO
| Tribunale | TAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 20 marzo 2025 |
| Numero | 202500092/2025 |
| Esito | AMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha ricevuto dal Questore della provincia di Bolzano un decreto di data 8 maggio 2024 che disponeva il suo allontanamento dal territorio provinciale in base alle norme sulla pubblica sicurezza e il controllo dell'immigrazione. Dinanzi a questo provvedimento restrittivo della sua libertà di circolazione, lo straniero ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per l'annullamento del decreto, opponendosi alle ragioni poste a fondamento del provvedimento di allontanamento. Al contempo, il ricorrente ha presentato istanza per essere ammesso al patrocinio gratuito, attestando le proprie condizioni economiche precarie e l'impossibilità di sostenere i costi del giudizio senza pregiudiziare le proprie necessità vitali.
Il quadro normativo
La materia della pubblica sicurezza e dell'allontanamento di stranieri dal territorio nazionale e locale è regolata principalmente dalla legislazione nazionale in materia di immigrazione e sicurezza pubblica, con competenza attribuita ai Questori per i provvedimenti di allontanamento dal territorio di specifiche province o comuni. Il diritto al patrocinio gratuito è disciplinato dalla legge sull'assistenza legale ai non abbienti, che consente a coloro che versano in condizioni economiche disagiate e la cui controversia non sia manifestamente infondata di accedere alla giustizia amministrativa senza l'onere finanziario della difesa. Tale diritto costituisce un principio fondamentale di garantismo processuale e di accesso alla tutela giurisdizionale.
La questione giuridica
La controversia riguarda sia il merito della legittimità del decreto di allontanamento sia la preliminare questione procedurale relativa alla concessione del patrocinio gratuito. Sul piano della ricevibilità, il tribunale amministrativo doveva verificare se sussistessero i requisiti soggettivi ed economici richiesti dalla norma per l'ammissione al patrocinio, e se contemporaneamente la domanda di annullamento presentasse profili di rilevanza giuridica non manifestamente infondati. La questione di diritto sostanziale attiene alla legittimità del provvedimento del Questore sotto il profilo della legalità, della proporzionalità e della corretta applicazione della normativa sulla pubblica sicurezza.
La motivazione del giudice
Il TAR, esaminata l'istanza di gratuito patrocinio, ha ritenuto che il ricorrente fosse effettivamente titolare dei presupposti economici per accedervi, avendo comprovato condizioni di scarso reddito e risorse insufficienti a sostenere il giudizio. Il collegio ha inoltre valutato che il ricorso non risultasse manifestamente infondato, poiché la questione della legittimità dell'allontanamento dal territorio provinciale presentava profili giuridici degni di approfondimento e non immediatamente risolvibili, specialmente in relazione ai principi di proporzionalità dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e alle corrette procedure di esecuzione. La concessione del patrocinio garantisce al ricorrente la possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale in condizioni di parità, assicurando che il fattore economico non costituisca ostacolo all'esercizio del diritto di difesa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale Trentino Alto Adige, sezione prima, con sentenza del 20 marzo 2025, ha accolto l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dallo straniero ricorrente. La sentenza comporta che il ricorrente sarà rappresentato in giudizio senza obbligo di corrispondere le spese ordinarie di difesa legale, e procederà quindi l'esame del merito della controversia circa l'annullamento del decreto di allontanamento secondo le ordinarie regole del processo amministrativo.
Massima
L'ammissione al patrocinio gratuito deve essere concessa allo straniero che dimostri condizioni economiche precarie e che proponga ricorso avverso un provvedimento restrittivo della libertà di circolazione non manifestamente infondato nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente Michele Menestrina, Consigliere, Estensore Stephan Beikircher, Consigliere Andrea Sacchetti, Consigliere per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del decreto del Questore della Provincia di Bolzano d.d. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- con il quale il Questore ha ordinato, ex artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 159/2011, l’allontanamento dal territorio di Bolzano e di non farvi ritorno per un periodo di anni 2 (due), senza preventiva autorizzazione; - nonché ogni atto precedete o successivo ad esso collegato. sul ricorso numero di registro generale 187 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fulvio Fameli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Carducci, n. 13; Ministero dell’Interno - Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Trento, largo Porta Nuova, 9 è ex lege domiciliato; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Bolzano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il consigliere Michele Menestrina e uditi per le parti i difensori come indicato in verbale d’udienza; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Spese compensate. Liquida a favore del difensore del ricorrente gli importi come determinati in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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