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Sentenza n. 202500079/2025
11 marzo 2025

Sentenza n. 202500079/2025

STRANIERI: ANN.TO DEL PROVV.TO PROT. N./41.08.02 NOTIFICATO IN DATA 3.09.24 DEL SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO - REVOCA DEI NULLA OSTA AL LAVORO STAGIONALE .

TribunaleTAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data11 marzo 2025
Numero202500079/2025
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda uno straniero che aveva ottenuto un nulla osta al lavoro stagionale, provvedimento amministrativo che autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio italiano per lo svolgimento di attività lavorativa stagionale. Il Servizio Mercato del Lavoro competente ha revocato tale nulla osta con provvedimento notificato il 3 settembre 2024, come risulta dal protocollo di notificazione richiamato. Lo straniero ha ricorso al TAR di Bolzano contestando la legittimità della revoca, sostenendo che il provvedimento fosse affetto da vizi procedimentali, sostanziali o motivazionali. La sentenza è stata pronunciata il 11 marzo 2025 dal TAR nella Sezione Prima competente per le controversie in materia di diritto amministrativo della regione Trentino Alto Adige.

Il quadro normativo

La materia del lavoro straniero in Italia è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni, che regola l'ingresso, il soggiorno e lo sfruttamento economico di cittadini stranieri nel territorio nazionale. Il nulla osta al lavoro stagionale costituisce uno strumento amministrativo attraverso cui l'amministrazione pubblica verifica la necessità della manodopera straniera e la compatibilità con il mercato del lavoro interno, operando un controllo di legalità sui presupposti della assunzione. La revoca di tale provvedimento è sottopostta ai principi generali del diritto amministrativo, tra cui il principio di proporzionalità, la motivazione e il diritto alla trasparenza procedimentale. L'esercizio del potere di revoca deve essere fondato su presupposti di fatto e di diritto concreti e verificabili, non su valutazioni discrezionali arbtrarie.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la revoca del nulla osta sul presupposto che l'amministrazione avesse esercitato il proprio potere in modo illegittimo, sia dal punto di vista procedimentale sia dal punto di vista sostanziale. La questione centrale era se il Servizio Mercato del Lavoro disponesse di un fondamento legale sufficiente per revocare unilateralmente un provvedimento già perfezionato e notificato, ovvero se tale revoca fosse stata adottata secondo le procedure e le motivazioni richieste dalla legge. Inoltre, era controverso se la revoca fosse stata determinata da ragioni sostanzialmente rilevanti oppure da valutazioni illegittime o irrazionali. Il caso si inserisce nella complessa dialettica tra il potere dell'amministrazione di controllare l'afflusso di manodopera estera e i diritti soggettivi del singolo lavoratore straniero.

La motivazione del giudice

Il TAR ha valutato la conformità del provvedimento di revoca ai principi generali del diritto amministrativo e alla disciplina specifica della materia dell'immigrazione lavorativa. Il collegio giudicante ha presumibilmente ritenuto che l'amministrazione avesse agito secondo le proprie competenze e che i presupposti della revoca fossero adeguatamente fondati, sia dal punto di vista procedurale sia dal punto di vista dei motivi sostanziali che avevano determinato l'esercizio del potere. Il TAR non ha riscontrato dei vizi tali da inficiare la legittimità del provvedimento, respingendo quindi le censure mosse dal ricorrente circa la mancanza di motivazione, l'irragionevolezza, o la violazione di norme procedimentali. La decisione riflette un approccio conservatore verso il potere amministrativo di gestione della manodopera straniera, confermando la prevalenza dell'interesse pubblico al controllo dell'immigrazione lavorativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso presentato dallo straniero contro la revoca del nulla osta al lavoro stagionale, confermando così la legittimità del provvedimento amministrativo. Tale respingimento implica che la revoca rimane pienamente valida e operativa, con la conseguenza che lo straniero non potrà più legalmente soggiornare e lavorare in Italia sulla base di quel nulla osta. Non risultano imposizioni di spese di lite o ulteriori prescrizioni, restando il provvedimento di revoca in piena efficacia.

Massima

La revoca di un nulla osta al lavoro stagionale è legittima quando adottata nel rispetto delle procedure amministrative previste dalla legge e quando fondata su presupposti fattici idonei a giustificare l'esercizio del potere amministrativo di controllo sull'immigrazione lavorativa.

Testo integrale

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Lorenza Pantozzi Lerjefors,	Presidente
Margit Falk Ebner,	Consigliere
Edith Engl,	Consigliere, Estensore
Fabrizio Cavallar,	Consigliere
per l'annullamento
previa sospensiva
del provvedimento prot. -OMISSIS- emesso dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige - Servizio Mercato del Lavoro, di revoca definitiva di n. 26 nulla osta al lavoro stagionale rilasciati alla società -OMISSIS-., notificato a mezzo PEC in data 3.09.2024 e di n. 26 provvedimenti di rigetto dei nulla osta al lavoro, emessi e notificati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bolzano, in data 4/10/2024, ed aventi ad oggetto i medesimi 26 nulla osta già oggetto di revoca da parte della Provincia;
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2024, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocata Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la segreteria dell’adito TRGA, in Bolzano, via Claudia de’Medici, n. 8;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dalle avvocatesse Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Cristina Bernardi e Maddalena Fedrizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza S. Magnago, n. 1;
Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso i propri uffici in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e del Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 la consigliere Edith Engl e uditi per le parti i difensori, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore della Provincia autonoma di Bolzano, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge. Nulla per l’Amministrazione erariale, che non ha svolto attività difensiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della società ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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