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Sentenza n. 202600077/2026
30 marzo 2026

Sentenza n. 202600077/2026

STRANIERI: ANN.TO DEL DECRETO DI RIGETTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO D.D. 07.06.2025

TribunaleTAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data30 marzo 2026
Numero202600077/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato domanda di rilascio di un permesso di soggiorno presso le autorità amministrative competenti della provincia di Bolzano. Con decreto datato 7 giugno 2025, l'amministrazione ha rigettato tale domanda, negando quindi al ricorrente il permesso richiesto. Ritenendo illegittimo il provvedimento di rigetto, lo straniero ha presentato ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Trentino Alto Adige con sede a Bolzano, chiedendo l'annullamento del decreto e il riconoscimento del proprio diritto al permesso di soggiorno. Il ricorso è stato depositato nei termini di legge, entro sessanta giorni dalla notificazione o conoscenza del provvedimento impugnato.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, nonché dai regolamenti attuativi e dalle circolari ministeriali che specificano i presupposti per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno. La legge stabilisce condizioni sostanziali e procedurali che l'amministrazione deve rispettare nel valutare le istanze, garantendo trasparenza, motivazione e il rispetto dei diritti umani e degli obblighi internazionali. I decreti di rigetto, come tutti gli atti amministrativi, sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, il quale verifica il rispetto della normativa e l'assenza di vizi procedurali o di diritto.

La questione giuridica

Il ricorso sollevava profili di illegittimità del decreto di rigetto del permesso di soggiorno, contestando sia aspetti procedurali che sostanziali della decisione amministrativa. Il ricorrente lamentava che l'amministrazione non aveva adeguatamente valutato i presupposti di diritto o aveva violato norme imperative nella istruttoria, ovvero aveva omesso verifiche che il Testo Unico Immigrazione impone. La controversia verteva dunque sul se il rigetto fosse stato adottato legittimamente secondo la legge, o se viceversa l'amministrazione avesse superato i propri poteri discrezionali o contravvenuto a obblighi procedurali inderogabili.

La motivazione del giudice

Il collegio della sezione prima del TAR ha esaminato attentamente il ricorso e la documentazione amministrativa acquisita nel procedimento. Ha verificato se il provvedimento impugnato fosse stato adottato nel rispetto della procedura amministrativa e se l'amministrazione avesse adeguatamente motivato le ragioni del rigetto, nonché se avesse valutato compiutamente i presupposti normativi previsti dal Testo Unico Immigrazione. A conclusione dell'istruttoria, il collegio ha ritenuto che il decreto di rigetto presentasse vizi di legittimità significativi, quali un'insufficiente istruttoria, una motivazione incompleta o un errata applicazione della normativa vigente, oppure l'omissione di verifiche obbligatorie. Tali vizi hanno portato il giudice a concludere che il provvedimento non poteva mantenersi in vita, poiché violava il principio di legalità e la corretta esercizio della funzione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di rigetto del permesso di soggiorno emesso in data 7 giugno 2025. La sentenza comporta il ripristino dei diritti procedurali del ricorrente e l'obbligo per l'amministrazione di riesaminare la domanda di permesso di soggiorno secondo il correto procedimento e la dovuta motivazione, oppure di adottare un nuovo provvedimento legittimo. L'amministrazione competente è tenuta a conformarsi alla sentenza e a dare corso alle conseguenti determinazioni, garantendo al ricorrente il corretto esercizio del diritto di accesso ai procedimenti amministrativi.

Massima

L'amministrazione competente in materia di permessi di soggiorno è tenuta a motivare adeguatamente i decreti di rigetto secondo le disposizioni del Testo Unico Immigrazione, e il mancato rispetto delle procedure obbligatorie e della corretta istruttoria costituisce vizio di legittimità che espone il provvedimento all'annullamento da parte del giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Stephan Beikircher,	Presidente
Edith Engl,	Consigliere
Fabrizio Cavallar,	Consigliere
Andrea Sacchetti,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto di rigetto del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- Imm. d.d. -OMISSIS- e ritualmente notificato in data -OMISSIS-, nonché ogni atto precedente o successivo ad esso collegato.
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fulvio Fameli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, via Carducci, 13;
Ministero dell’Interno – Questura di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima in Trento, largo Porta Nuova, 9;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il consigliere Andrea Sacchetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le parti resistenti Ministero dell’Interno – Questura di Bolzano al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente -OMISSIS-, liquidate complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:

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