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Sentenza n. 202500065/2025
3 marzo 2025

Sentenza n. 202500065/2025

STRANIERI: ANN.TO DEL DECRETO DEL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO D.D. 08/05/24 - ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DI BOLZANO .

TribunaleTAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data3 marzo 2025
Numero202500065/2025
EsitoAMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha ricevuto dal Questore della Provincia di Bolzano un decreto di allontanamento dal territorio della provincia, emesso il 8 maggio 2024. Contro tale provvedimento ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Trentino Alto Adige, Sezione di Bolzano, al fine di ottenerne l'annullamento. Il ricorrente, non disponendo di mezzi economici sufficienti per sostenere le spese processuali e professionali, ha contestualmente richiesto di essere ammesso al patrocinio gratuito, diritto riconosciuto agli indigenti di fronte ai giudici amministrativi. La questione si inserisce nel contesto più generale dei provvedimenti di polizia amministrativa riguardanti la permanenza di stranieri sul territorio nazionale e locale.

Il quadro normativo

I decreti di allontanamento dal territorio sono provvedimenti adottati dai Questori sulla base delle norme previste dal Testo Unico sull'Immigrazione e dalle disposizioni del codice della strada e di leggi speciali che disciplinano l'ordine e la sicurezza pubblica. Il diritto al patrocinio gratuito è garantito dal Codice del Processo Amministrativo, il quale stabilisce che i ricorrenti in giudizio amministrativo privi di risorse economiche hanno diritto a una difesa finanziata dallo Stato, a condizione che la causa non sia manifestamente infondata. La Provincia Autonoma di Bolzano, pur nell'esercizio delle competenze conferitagli, rimane sottoposta ai principi costituzionali di tutela della difesa e del diritto al ricorso giurisdizionale.

La questione giuridica

La questione centrale riguarda se il ricorrente, straniero sottoposto a decreto di allontanamento, possedesse i presupposti legittimi per accedere al patrocinio gratuito presso il giudice amministrativo, ossia l'insufficienza di mezzi economici e la non manifesta infondatezza del ricorso. L'ammissione al gratuito patrocinio comporta il riconoscimento preliminare che il ricorso presenta elementi di fondatezza rilevanti e non è manifestamente privo di fondamento, segnalando al giudice che la causa merita di essere trattata nel merito. Il TAR doveva inoltre verificare la ricevibilità del ricorso e il possesso dei presupposti personali e processuali richiesti dalla legge.

La motivazione del giudice

Il Collegio ha valutato favorevolmente la richiesta di patrocinio gratuito, riconoscendo che il ricorrente presentava i requisiti soggettivi (carenza di mezzi economici documentata) e oggettivi (non manifesta infondatezza della domanda di annullamento) previsti dal Codice del Processo Amministrativo. Nel formulare questa decisione, il TAR ha considerato che il ricorso contro un decreto di allontanamento emanato da un'autorità amministrativa solleva questioni di legittimità amministrativa che meritano valutazione nel merito, evidenziando che la causa non presentava gli elementi di palese infondatezza che avrebbero potuto giustificare un rigetto preliminare. L'ordinanza riconosce implicitamente che la difesa dello straniero in ricorso è garantita dall'ordinamento e che il ricorrente non deve sopportare da solo il costo della controversia a causa della mancanza di risorse.

La decisione

Il TAR ha ammesso il ricorrente al gratuito patrocinio, garantendogli il diritto a una difesa finanziata dallo Stato e a un avvocato designato dall'ufficio di patrocinio. In conseguenza, gli oneri relativi alla difesa legale saranno caricati sull'amministrazione dello Stato secondo le procedure ordinarie di compensazione. Il ricorso rimane in corso per il giudizio nel merito sulla fondatezza dell'istanza di annullamento del decreto di allontanamento.

Massima

Quando un ricorrente straniero dimostra insufficienza di mezzi economici e il ricorso contro un decreto di allontanamento non presenta manifesta infondatezza, il giudice amministrativo deve ammettere al patrocinio gratuito garantendo il diritto alla difesa mediante avvocato designato d'ufficio.

Testo integrale

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Lorenza Pantozzi Lerjefors,	Presidente
Margit Falk Ebner,	Consigliere
Edith Engl,	Consigliere
Fabrizio Cavallar,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto del Questore della Provincia di Bolzano d.d. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, notificato l’-OMISSIS-, con il quale il Questore ha ordinato, ex artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159/2011, l’allontanamento del ricorrente dal territorio del Comune di Bolzano per un periodo di due anni;
nonché di ogni atto precedente o successivo ad esso collegato.
sul ricorso numero di registro generale 193 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Fameli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, via Carducci, n. 13;
Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il consigliere Fabrizio Cavallar e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida in favore dell’avvocato Fulvio Fameli la somma complessiva di euro 1.500,00 (mille e cinquecento), oltre I.V.A. e C.A.P., dovuti per legge, per onorari, diritti e spese relativi al presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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