STRANIERI: ANN.TO DEL DECRETO DEL COMMISSARIO DEL GOV. DELLA PROV. DI BZ DEL 13.05.2024 - RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA .
| Tribunale | TAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 14 gennaio 2025 |
| Numero | 202500005/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza al Commissariato del Governo della Provincia Autonoma di Bolzano per ottenere la concessione della cittadinanza italiana. Tale richiesta rappresenta uno dei procedimenti amministrativi più delicati nel sistema italiano, poiché coinvolge il riconoscimento della appartenenza alla comunità nazionale. Il Commissario del Governo, organo statale che sovrintende all'osservanza della legalità nelle province autonome, ha valutato la domanda secondo i criteri previsti dalla normativa sulla cittadinanza. Nel corso dell'esame preliminare, il Commissario ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, ritenendo che non fossero soddisfatti i presupposti procedurali o sostanziali richiesti dalla legge. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale provvedimento, ha sottoposto la questione al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 1948, numero 555, che stabilisce i requisiti e le modalità per l'acquisto della cittadinanza, distinguendo fra cittadinanza per nascita, per matrimonio, per elezione e per naturalizzazione. Per quanto attiene ai procedimenti dinanzi al Commissario del Governo della Provincia Autonoma di Bolzano, trovano applicazione le disposizioni dello statuto speciale della provincia autonoma, che attribuisce al Commissario funzioni di controllo e coordinamento dell'attività amministrativa. Il procedimento di concessione della cittadinanza è sottoposto a requisiti ristretti e a fasi istruttorie complesse, durante le quali l'amministrazione deve verificare la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge, nonché acquisire informazioni dalle autorità locali competenti.
La questione giuridica
Il punto controverso riguarda la legittimità del provvedimento con cui il Commissario ha dichiarato inammissibile la domanda di cittadinanza, senza procedere all'esame del merito. La questione pone il problema se la ricevibilità della domanda sia stata corretta valutata, se siano stati rispettati i presupposti procedurali necessari, e se il ricorrente possa far valere eventuali vizi nel procedimento amministrativo. In particolare, emerge una tensione fra il potere discrezionale dell'amministrazione nel valutare i requisiti formali e sostanziali e il diritto del ricorrente a un procedimento condotto secondo i canoni della trasparenza, motivazione e rispetto dei diritti procedurali.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato i motivi del ricorso e ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse legittimo sotto il profilo processuale e sostanziale. Nella valutazione, il collegio ha considerato che il Commissario del Governo aveva correttamente applicato i criteri normativi di ammissibilità previsti dalla legislazione sulla cittadinanza, verificando che la richiesta presentata non soddisfacesse i requisiti indefettibili fissati dalla legge. Il TAR ha altresì ritenuto che il procedimento fosse stato correttamente istruito, senza violazione dei principi procedurali e senza difetto di motivazione. Conseguentemente, non ha riscontrato elementi che potessero giustificare l'annullamento del provvedimento, respingendo altresì la pretesa risarcitoria che non trovava alcun fondamento in una precedente illegittimità dell'atto.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero, confermando la legittimità del decreto del Commissario del Governo che dichiarava inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Ha inoltre respinto la domanda di risarcimento danni, in quanto non trovava fonte in alcuna illegittimità certificata. Le spese processuali sono state compensate fra le parti, in considerazione della natura della controversia e della posizione di entrambi i contendenti nel procedimento.
Massima
La dichiarazione di inammissibilità di una domanda di concessione della cittadinanza, quando fondata sull'inosservanza dei requisiti di legge, costituisce esercizio legittimo della discrezionalità amministrativa e non è soggetta ad annullamento se il procedimento sia stato correttamente istruito e il provvedimento adeguatamente motivato.
Testo integrale
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente Margit Falk Ebner, Consigliere, Estensore Edith Engl, Consigliere Fabrizio Cavallar, Consigliere per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Commissario del Governo della Provincia di Bolzano, emesso il -OMISSIS- e notificato al ricorrente il -OMISSIS-, con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata dal sig. -OMISSIS- – prot. -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 171 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Sperduti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, viale dello Statuto 52/A; Ministero dell’Interno - Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale negli uffici della stessa in Trento, largo Porta Nuova, 9; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 la consigliere Margit Falk Ebner e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e con esso le altre domande proposte. Respinge la domanda di risarcimento danni. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
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