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Sentenza n. 202500036/2025
6 febbraio 2025

Sentenza n. 202500036/2025

STRANIERI: ANN.TO DEL DECRETO DEL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO N. 24/A12/2024/IMM DD. 03.04.2024 DI REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO .

TribunaleTAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data6 febbraio 2025
Numero202500036/2025
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente straniero ha presentato ricorso al TAR Trentino Alto Adige contro il decreto del Questore della Provincia di Bolzano n. 24/a12/2024/imm del 3 aprile 2024, con il quale l'autorità di polizia ha revocato il suo permesso di soggiorno di lungo periodo. La revoca di tale permesso costituisce un atto amministrativo incisivo dei diritti dello straniero, poiché il permesso di soggiorno di lungo periodo rappresenta una forma di autorizzazione di permanenza particolarmente stabile e tutelata sia dalla normativa nazionale che dal diritto internazionale. Il ricorrente ha evidentemente contestato i presupposti fattici e giuridici della revoca, lamentando l'illegittimità del provvedimento per violazione di norme di legge o carenza di idonea motivazione. La controversia si inserisce nel delicato contesto dei provvedimenti restrittivi della libertà di circolazione e permanenza nel territorio italiano nei confronti di cittadini stranieri, settore sensibile che bilancia esigenze di ordine e sicurezza pubblica con diritti fondamentali della persona.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, decreto legislativo n. 286 del 1998, che regola i permessi di soggiorno in tutte le loro forme, incluso il permesso di lungo periodo. L'articolo 15 del decreto legislativo stabilisce i presupposti e le procedure per il rilascio del permesso di lungo periodo, mentre gli articoli 13 e 14 disciplinano le ipotesi di diniego e revoca. Il Questore, in qualità di autorità di pubblica sicurezza territoriale, è competente a rilasciare e revocare i permessi di soggiorno secondo criteri di opportunità amministrativa legati alla sicurezza e all'ordine pubblico. La revoca del permesso deve comunque rispettare i principi di legalità, ragionevolezza e proporzionalità, nonché il diritto di difesa del ricorrente secondo i canoni del giusto procedimento amministrativo.

La questione giuridica

Il punto controverso riguarda la legittimità della revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo disposta dal Questore, ovvero se sussistessero effettivamente i presupposti normativi e fattici per l'emanazione del provvedimento e se fossero state rispettate le procedure previste dalla legge. Il ricorrente ha probabilmente eccepito che la revoca fosse ingiustificata, carente di motivazione adeguata ovvero frutto di un eccesso di potere dell'amministrazione nella valutazione discrezionale delle circostanze relative alla sicurezza e all'ordine pubblico. La questione tocca il delicato equilibrio tra il potere discrezionale della polizia amministrativa di amministrare l'immigrazione e i diritti di difesa e di predittabilità che spettano al ricorrente.

La motivazione del giudice

Il TAR ha ritenuto di respingere il ricorso, accogliendo implicitamente la linea difensiva dell'amministrazione. Il collegio giudicante ha verosimilmente accertato che sussistessero i presupposti legittimi per la revoca, sia dal punto di vista fattuale che giuridico. L'organo giurisdizionale ha probabilmente verificato che il Questore avesse correttamente valutato le circostanze rilevanti secondo le informazioni e gli elementi disponibili, e che la revoca non costituisse un esercizio arbitrario o sproporzionato del potere discrezionale riconosciuto dalla legge. Il TAR ha dunque confermato la legittimità sia formale che sostanziale del decreto impugnato, ritenendo che l'amministrazione avesse agito entro i margini di discrezionalità senza eccedere in irragionevolezza o carenza di motivazione.

La decisione

Il TAR ha disposto il rigetto del ricorso nei confronti del decreto del Questore di Bolzano che revocava il permesso di soggiorno di lungo periodo. Di conseguenza il decreto di revoca conserva piena efficacia e il ricorrente straniero rimane privo del permesso di soggiorno, con i correlati effetti sulla sua permanenza nel territorio italiano. Il ricorrente potrebbe eventualmente proporre ricorso in cassazione dinanzi alla Corte di Cassazione qualora ricorressero questioni di legittimità costituzionale o errori di diritto di fondamentale importanza.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo disposta dal Questore è legittima quando sussistano i presupposti fattici e normativi per l'emanazione del provvedimento e l'amministrazione agisca secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità e corretta motivazione.

Testo integrale

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Lorenza Pantozzi Lerjefors,	Presidente
Margit Falk Ebner,	Consigliere
Stephan Beikircher,	Consigliere
Fabrizio Cavallar,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Bolzano n. -OMISSIS- dd. -OMISSIS- di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Walter Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, corso Italia, n. 13/M;
Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il consigliere Fabrizio Cavallar e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con la precisazione di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:

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