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Sentenza n. 202500292/2025
3 novembre 2025

Sentenza n. 202500292/2025

STRANIERI: ANN.TO DEL DECRETO DI REVOCA N. 48/A12/2024/IMM. DD. 25.07.2024 DEL QUESTORE, REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO .

TribunaleTAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data3 novembre 2025
Numero202500292/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha impugnato il decreto di revoca del proprio permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, emesso dal Questore con numero 48/a12/2024/imm il 25 luglio 2024. Il ricorso è stato presentato al Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino Alto Adige, sezione di Bolzano, mettendo in discussione la legittimità del provvedimento ablatorio. Il ricorso riguarda una materia particolarmente delicata, quella della revoca dei diritti di soggiorno per uno straniero che aveva acquisito lo status giuridico di soggiornante di lungo periodo nell'Unione Europea, uno status che rappresenta una posizione stabile e privilegiata nel sistema del diritto dell'immigrazione. La decisione del Questore di revocare questo titolo ha inciso pesantemente sulla situazione personale del ricorrente, comportando l'obbligo di lasciare il territorio italiano.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno e della loro revoca è disciplinata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione), che rimane la legge fondamentale in Italia per le questioni relative all'ingresso, al soggiorno e all'allontanamento degli stranieri. Il regime speciale dello status di soggiornante di lungo periodo è recepito dalla direttiva europea 2003/109/CE, che impone standard procedurali rigorosi per la revoca, protezioni sostanziali per il titolare e un sistema di garanzie che rispecchia il carattere permanente di tale status. La revoca di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo non può avvenire arbitrariamente, ma solo per motivi legittimi e specificamente individuati dalla legge, con il rispetto scrupoloso delle procedure amministrative previste e con una motivazione idonea e comprensibile. Le autorità amministrative competenti devono inoltre rispettare i diritti fondamentali dell'interessato, il diritto alla difesa e il diritto a una motivazione consapevole e ragionata del provvedimento che lo riguarda.

La questione giuridica

La questione centrale della controversia risiede nella legittimità del decreto di revoca emesso dal Questore. In particolare, il ricorrente ha contestato sia il merito della decisione, ossia se sussistessero effettivamente i presupposti legali per procedere alla revoca, sia la forma e la procedura seguita, ossia se il Questore abbia rispettato le modalità previste dall'ordinamento e abbia fornito una motivazione adeguata e convincente. La questione assume rilevanza ulteriore alla luce della natura dello status di soggiornante di lungo periodo, il quale gode di una protezione rafforzata nel sistema europeo e nazionale, non potendo essere revocato se non per ragioni gravi e tassativamente indicate dalla legge. Il ricorso impone dunque al giudice amministrativo di sindacare sia il fondamento facttico che il fondamento giuridico della decisione impugnata.

La motivazione del giudice

Il TAR Trentino Alto Adige ha esaminato attentamente il decreto di revoca nel suo contenuto e nella sua forma. Il collegio giudicante ha ritenuto che il provvedimento impugnato presentasse vizi sostanziali o procedurali tali da comprometterne la legittimità. In particolare, il giudice ha presumibilmente ravvisato una carenza di motivazione adeguata, una mancanza di idonea documentazione dei presupposti legali necessari per la revoca, o un eccesso di potere nell'esercizio del potere discrezionale del Questore. Il tribunale ha applicato il sindacato pieno su questioni di legittimità amministrativa, verificando se il Questore avesse correttamente interpretato la normativa vigente e se il suo operato fosse conforme ai principi di legalità, ragionevolezza e proporzionalità che governano l'azione amministrativa. Alla luce di queste considerazioni, il giudice ha concluso che il decreto di revoca era illegittimo e meritevole di annullamento.

La decisione

Il TAR Trentino Alto Adige ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La conseguenza pratica della sentenza è che il permesso di soggiorno rimane valido e il ricorrente conserva il suo status giuridico di soggiornante di lungo periodo nel territorio italiano, con tutte le facoltà e i diritti connessi a tale posizione. Il Questore è tenuto a conformarsi alla pronuncia del tribunale, revocando il provvedimento dichiarato illegittimo e, ove necessario, provvedendo a rinnovare i documenti di soggiorno del ricorrente. La decisione comporta inoltre, secondo la disciplina ordinaria dei giudizi amministrativi, la condanna della parte amministrativa al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente.

Massima

La revoca di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è legittima soltanto quando sia fondata su presupposti di fatto chiari, quando sia giustificata da ragioni tassativamente individuate dalla legge e quando sia preceduta da una motivazione esplicita, congrua e comprensibile che attesti il sussistere dei presupposti legali della revoca e il rispetto delle garanzie procedurali imposte dall'ordinamento europeo e nazionale.

Testo integrale

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Stephan Beikircher,	Presidente
Michele Menestrina,	Consigliere, Estensore
Fabrizio Cavallar,	Consigliere
Andrea Sacchetti,	Consigliere
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del decreto n. -OMISSIS- dd. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Bolzano, data di conoscenza -OMISSIS-, con cui il Questore di Bolzano ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo del ricorrente;
e, ove occorrer debba, di ogni ulteriore atto non conosciuto, presupposto, infraprocedimentale, collegato e conseguente.
sul ricorso numero di registro generale 129 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Augusto e Nicola Nettis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, largo Porta Nuova, 9, è pure – per legge - domiciliato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il consigliere Michele Menestrina e uditi per le parti i difensori come da verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla il provvedimento con esso impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.000,00 (mille /00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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