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Sentenza n. 202500263/2025
13 ottobre 2025

Sentenza n. 202500263/2025

STRANIERI: ANN.TO DEL PROVV.TO DI REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO .

TribunaleTAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data13 ottobre 2025
Numero202500263/2025
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Trentino Alto Adige un provvedimento della pubblica amministrazione che aveva disposto la revoca del suo permesso di soggiorno. La revoca era stata adottata dall'autorità competente secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di immigrazione. Lo straniero ha contestato la legittimità del provvedimento lamentando violazioni procedurali, mancanza di motivazione adeguata o assenza dei presupposti normativi per la revoca. Il ricorso ha dato origine a un giudizio nel quale il ricorrente ha chiesto l'annullamento integrale del provvedimento impugnato, sostenendo che la propria permanenza nel territorio italiano fosse legittima e meritevole di tutela.

Il quadro normativo

La materia della revoca del permesso di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che regola le condizioni di permanenza legale degli stranieri nel territorio italiano e i presupposti per l'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale. La revoca può essere disposta per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, oppure per violazione degli obblighi posti a carico del titolare del permesso di soggiorno medesimo. La procedura deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo, inclusi il diritto alla comunicazione dell'avvio del procedimento e il diritto di difesa, nonché il principio di proporzionalità nella comparazione tra interesse pubblico e diritti dell'individuo.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità della revoca del permesso di soggiorno e i presupposti procedurali e sostanziali che l'amministrazione aveva invocato per giustificare il provvedimento. La questione toccava l'equilibrio tra il potere amministrativo di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, da una parte, e il diritto dello straniero a una permanenza legale nel territorio, dall'altra. Il ricorso evidenziava le posizioni contrapposte sulla corretta applicazione della normativa in materia di immigrazione e sulla legittimità della procedura adottata dall'amministrazione, sollevando questioni di natura sia formale che sostanziale circa la validità del provvedimento impugnato.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale ha analizzato nel dettaglio le ragioni addotte dal ricorrente alla luce della normativa applicabile e ha verificato la sussistenza dei presupposti normativi per la revoca del permesso di soggiorno. Il collegio ha valutato se la procedura fosse stata correttamente seguita dall'amministrazione, se la motivazione del provvedimento fosse idonea e proporzionata, e se l'esercizio del potere discrezionale rientrasse nei limiti consentiti dall'ordinamento giuridico. Dopo aver esaminato gli elementi prodotti dalle parti e la documentazione amministrativa, il giudice ha ritenuto che l'amministrazione avesse agito legittimamente nel disporre la revoca, trovando fondamento nei presupposti normativi previsti dalla legge e non rinvenendo vizi procedurali capaci di inficiare la validità del provvedimento. Le argomentazioni del ricorrente sono state valutate ma non hanno trovato accoglimento presso il collegio giudicante.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale del Trentino Alto Adige ha respinto il ricorso nella sua interezza, confermando quindi la legittimità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno. La revoca mantiene piena efficacia e il cittadino straniero non avrà facoltà di impugnare nuovamente il medesimo provvedimento su medesimi presupposti di fatto e di diritto. La sentenza è passibile di ricorso in cassazione presso il Consiglio di Stato qualora sussistono motivi riguardanti la violazione di norme di diritto sostanziale o processuale.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno disposta dalla pubblica amministrazione secondo le procedure previste dalla legge, quando fondata sui presupposti normativi e priva di vizi procedurali rilevanti, costituisce legittimo esercizio del potere amministrativo finalizzato alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.

Testo integrale

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Stephan Beikircher,	Presidente
Margit Falk Ebner,	Consigliere
Lorenza Pantozzi Lerjefors,	Consigliere
Alda Dellantonio,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano, emesso in data -OMISSIS-, notificato a mani del ricorrente il successivo -OMISSIS-, mediante il quale si dispone la revoca del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti del medesimo -OMISSIS-, nell’ambito del procedimento amministrativo n. -OMISSIS-, nonché degli atti presupposti anche non conosciuti;
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Avolio e Anthony Lorenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto nel loro studio, in Bolzano, Piazza Vittoria, n. 47/B;
Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege negli uffici della medesima, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - di Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 la Consigliera Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori come riportato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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