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Sentenza n. 202500024/2025
29 gennaio 2025

Sentenza n. 202500024/2025

STRANIERI: ANN.TO DEL PROVV.TO DEL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO DD. 11.06.24 - ORDINE DI LASCIARE IL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOLZANO E DI NON FARVI RITORNO PER 4 ANNI .

TribunaleTAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data29 gennaio 2025
Numero202500024/2025
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Trentino Alto Adige contro un provvedimento emesso dal Questore della provincia di Bolzano in data 11 giugno 2024. Il provvedimento in questione costituisce un ordine di allontanamento dal territorio del comune di Bolzano per una durata di quattro anni, con il divieto di farvisi ritorno durante tale periodo. Lo straniero ha contestato la legittimità di tale ordine, sostenendo l'illegittimità del provvedimento e chiedendone l'annullamento. Il ricorso è stato esaminato dalla Sezione Prima del TAR di Bolzano in data 29 gennaio 2025, con esito sfavorevole al ricorrente.

Il quadro normativo

La materia degli stranieri e dell'ordine di allontanamento dal territorio rientra nella competenza della Questura, quale organo dello Stato delegato al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Gli ordini di allontanamento dal territorio di un comune o di una determinata circoscrizione territoriale trovano fondamento nella legislazione volta a tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza, secondo disposizioni che prevedono l'adozione di misure interdittive nei confronti di soggetti la cui permanenza sia ritenuta nociva ai fini della prevenzione della criminalità. La procedura di adozione e contestazione di tali provvedimenti è disciplinata dalla legislazione in materia di pubblico spettacolo e ordine pubblico, nonché dalle norme sulla disciplina dell'immigrazione e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale.

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento contestandone presumibilmente i presupposti fattici e legali, ovvero lamentando che non sussistessero i fondamenti giuridici necessari per l'adozione di una misura sanzionatoria di siffatta gravità e durata. La questione si incentra sulla legittimità della valutazione operata dal Questore circa l'esistenza dei presupposti per l'ordine di allontanamento, nonché sulla congruità della misura rispetto alle circostanze concrete del caso. In gioco vi è il bilanciamento tra l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e del territorio comunale e i diritti dello straniero alla libertà di movimento e circolazione, secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza che caratterizzano l'esercizio dei poteri amministrativi.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto di accogliere le considerazioni del Questore circa la sussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ordine di allontanamento, respingendo quindi le censure mosse dal ricorrente. Il collegio giudicante ha evidentemente valutato che la Questura aveva agito in conformità alle proprie competenze e che il provvedimento era sorretto da una motivazione congrua e da elementi fattici sufficienti. Il TAR ha probabilmente considerato che la misura, pur nella sua rigorosità, era proporzionata alle circostanze del caso e ai fini perseguiti in termini di ordine e sicurezza pubblica. Non ha ritenuto di ravvisare vizi procedurali o eccessi di potere nel modo in cui la Questura aveva esercitato le proprie funzioni.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso presentato dallo straniero, confermando così la piena legittimità del provvedimento del Questore del 11 giugno 2024. L'ordine di allontanamento dal territorio del comune di Bolzano per la durata di quattro anni rimane pertanto in vigore e produce tutti i suoi effetti giuridici. Il ricorrente rimane vincolato dal divieto di fare ritorno nel territorio del comune per il periodo indicato nel provvedimento.

Massima

Il provvedimento di ordine di allontanamento dal territorio di un comune emanato dal Questore per ragioni di ordine e sicurezza pubblica è legittimo allorché sorretto da adeguati presupposti fattici e sia proporzionato agli scopi perseguiti di prevenzione della criminalità e tutela della sicurezza territoriale.

Testo integrale

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Lorenza Pantozzi Lerjefors,	Presidente
Margit Falk Ebner,	Consigliere, Estensore
Alda Dellantonio,	Consigliere
Michele Menestrina,	Consigliere
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
a) del provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano dd. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale a -OMISSIS- è stato ordinato di lasciare il territorio del Comune di Bolzano e di non farvi ritorno per un periodo di 4 (quattro anni) dalla notifica, senza la preventiva autorizzazione della stessa Questura;
b) di ogni altro atto, pregresso, successivo, e comunque connesso, anche se di estremi ignoti.
sul ricorso numero di registro generale 219 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Annamaria Gagliardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Cassa di Risparmio, 2;
Ministero dell’Interno - Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio legale presso la sede dell’Avvocatura in Trento, largo Porta Nuova, 9;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 la consigliere Margit Falk Ebner e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CAP ed altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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