STRANIERI: ANN.TO RIGETTO DOMANDA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA LAVORO STAGIONALE A LAVORO SUBORDINATO .
| Tribunale | TAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 22 luglio 2025 |
| Numero | 202500213/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino Alto Adige di Bolzano avverso il rigetto della propria domanda di conversione del permesso di soggiorno. La situazione fattuale riguarda uno straniero titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, il quale ha successivamente richiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, presumibilmente per passare da una situazione lavorativa stagionale a una di carattere permanente o con maggiore stabilità contrattuale. L'amministrazione competente, molto probabilmente la Questura territoriale, ha rigettato questa domanda di conversione. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale rigetto, ha impugnato il provvedimento dinanzi al giudice amministrativo, lamentando vizi procedurali, violazione di norme di legge o irragionevolezza della decisione amministrativa.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, il decreto legislativo numero 286 del 1998, che regola il rilascio, il rinnovo e la conversione dei permessi di soggiorno per stranieri. Le disposizioni normative prevedono diverse categorie di permessi a seconda della finalità del soggiorno, tra cui appunto il permesso per lavoro stagionale e quello per lavoro subordinato, con condizioni e requisiti differenti. La conversione da una categoria all'altra è ammessa dalla legge, ma soggetta a verifiche amministrative e al rispetto di specifiche condizioni previste dai decreti ministeriali applicativi e dalle istruzioni delle Questure. Il giudice amministrativo deve valutare se il rigetto della domanda di conversione sia stato adottato in conformità alle norme vigenti e secondo i principi di correttezza, trasparenza e ragionevolezza che disciplinano l'azione amministrativa.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità del rigetto opposto alla domanda di conversione. Il ricorrente contestava presumibilmente che l'amministrazione avesse rigettato senza adeguata motivazione, ovvero che il rigetto non rispettasse i requisiti procedurali previsti dalla legge o dai regolamenti amministrativi. In alternativa, il ricorrente poteva sostenere che i presupposti normativi per la conversione fossero effettivamente sussistenti e che il rigetto fosse quindi irragionevole o basato su una interpretazione errata della normativa. La questione era dunque se l'amministrazione avesse agito correttamente nel negare la conversione richiesta, considerando le circostanze concrete del caso e l'applicazione coerente della disciplina relativa ai permessi di soggiorno.
La motivazione del giudice
Il TAR ha esaminato la documentazione amministrativa e gli argomenti presentati dalle parti, concludendo che il rigetto della domanda di conversione era legittimo e meritevole di conferma. Il collegio giudicante ha presumibilmente ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente verificato il mancato sussistenza di uno o più requisiti richiesti per effettuare la conversione da permesso stagionale a permesso subordinato, oppure che avesse agito secondo criteri corretti nella sua valutazione discrezionale. Il giudice ha respinto le doglianze del ricorrente, accertando che il provvedimento amministrativo era fondato su basi normative solide e che l'istruttoria del fascicolo amministrativo era stata condotta regolarmente. La sentenza ha confermato quindi la correttezza formale e sostanziale del rigetto amministrativo, riconoscendo all'amministrazione un margine ragionevole di discrezionalità nel valutare i presupposti per la conversione.
La decisione
Il TAR Trentino Alto Adige ha respinto il ricorso del cittadino straniero, dichiarando infondati gli argomenti difensivi e confermando la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto della domanda di conversione. Non risulta che il giudice abbia ordinato modifiche al provvedimento o prescrizioni correttive all'amministrazione; al contrario, ha validato la decisione della Questura. Il ricorrente rimane dunque titolare del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e dovrà, eventualmente, ripresentare istanza motivata da nuovi elementi fattici o normativi qualora volesse ottenere la conversione in futuro.
Massima
L'amministrazione competente ha ampi margini di discrezionalità nella valutazione dei requisiti per la conversione di un permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, e il giudice amministrativo non può sindacare il rigetto della domanda qualora l'istruttoria sia stata condotta correttamente e la motivazione amministrativa sia conforme alla normativa vigente.
Testo integrale
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA Stephan Beikircher, Presidente Edith Engl, Consigliere Fabrizio Cavallar, Consigliere Andrea Sacchetti, Consigliere, Estensore per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato n. prot. -OMISSIS- emesso dalla Provincia Autonoma - Sportello Unico per l’Immigrazione di Bolzano, notificato al difensore in data -OMISSIS-, in ogni caso privo di traduzione, nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 44 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Padova, via Berchet, 10; Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima in Trento, largo Porta Nuova, 9; Provincia autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris Ambach e Georg Windegger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Provincia autonoma di Bolzano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Andrea Sacchetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di legittimazione passiva nei confronti del Ministero dell’Interno e, per il resto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia autonoma di Bolzano, liquidate complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti). Spese del procedimento compensate in relazione alla posizione del Ministero dell’Interno. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
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