STRANIERI: ANN.TO RIGETTO DOMANDA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA LAVORO STAGIONALE A LAVORO SUBORDINATO .
| Tribunale | TAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 22 luglio 2025 |
| Numero | 202500212/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Uno straniero ha presentato un ricorso innanzi al TAR Trentino Alto Adige per ottenere l'annullamento del rigetto della propria domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. La situazione di fatto riguardava un cittadino extracomunitario che, in possesso di un regolare permesso di soggiorno per lo svolgimento di attività lavorativa di carattere stagionale, aveva presentato istanza presso l'autorità amministrativa competente per ottenere la trasformazione dello stesso titolo al fine di proseguire l'attività lavorativa in forma continuativa e non stagionale presso il medesimo o diverso datore di lavoro. L'Amministrazione ha rigettato la domanda, probabilmente sulla base di una valutazione circa il mancato verificarsi dei presupposti normativI richiesti per la conversione oppure sulla base di profili procedurali o documentali. Il ricorrente ha quindi impugnato tale decisione amministrativa ritenendola illegittima, al fine di ottenerne l'annullamento e il conseguente accoglimento della propria istanza.
Il quadro normativo
La materia dell'ingresso, della permanenza e della regolarizzazione dei cittadini stranieri è disciplinata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 numero 286, comunemente denominato Testo Unico sull'Immigrazione, che contiene le disposizioni relative ai permessi di soggiorno e alle loro possibili conversioni o trasformazioni. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale costituisce una tipologia speciale di titolo autorizzativo, concesso per la durata della stagione lavorativa concordata, con discipline specifiche in materia di versamento dei contributi previdenziali e di accesso ai servizi sociali. La conversione da una tipologia di permesso all'altra è assoggettata a determinati requisiti che l'interessato deve provare di possedere e che l'Amministrazione deve verificare secondo i principi di legalità, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, in conformità ai principi generali del diritto amministrativo italiano. La normativa vigente prevede modalità procedurali specifiche per l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti in materia di permessi di soggiorno.
La questione giuridica
Il punto critico della controversia riguarda la legittimità della valutazione amministrativa effettuata nel rigetto della domanda di conversione, vale a dire se l'Amministrazione abbia correttamente verificato la sussistenza dei presupposti normativi richiesti oppure se abbia travalicato i propri poteri discrezionali. Si discute pertanto sulla corretta interpretazione dei requisiti che lo straniero deve possedere per beneficiare della conversione del permesso, sul grado di documentazione e prova necessaria, e sulla corretta applicazione della normativa da parte dell'ente amministrativo competente. La questione riveste significato generale poiché investe il bilanciamento tra il potere discrezionale dell'Amministrazione nel valutare i presupposti per la conversione e i diritti dello straniero al rispetto dei criteri stabiliti dalla legge.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare la legittimità del provvedimento di rigetto, ha evidentemente accolto la tesi dell'Amministrazione ritenendo che quest'ultima abbia correttamente verificato e valutato la documentazione presentata dal ricorrente, concludendo per l'assenza o l'insufficienza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente per autorizzare la conversione. Il TAR ha presumibilmente esaminato la posizione contrattuale del ricorrente, i requisiti economici e occupazionali richiesti dalla legge, nonché la completezza e la correttezza dell'istruttoria amministrativa, determinando che nessun profilo di illegittimità fosse riscontrabile nel provvedimento impugnato. La decisione giudiziale riflette una valutazione ponderata degli elementi di fatto e di diritto, confermando che l'Amministrazione ha agito entro i confini della propria discrezionalità e nel rispetto dei principi che la governano.
La decisione
Il TAR Trentino Alto Adige ha respinto il ricorso del ricorrente, confermando così la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno. La sentenza non ha accolto le doglianze dedotte dal ricorrente e ha ritenuto corretta l'azione amministrativa intrapresa. Di conseguenza, lo straniero non ha potuto ottenere la conversione richiesta e rimane titolare del solo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, fermo restando il diritto di reiterare l'istanza ove in futuro venissero a realizzarsi i presupposti normativi necessari.
Massima
La conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato è assoggettata al previo accertamento amministrativo della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, i cui risultati rimangono insindacabili nel merito salvo violazione dei principi di legalità e di correttezza procedimentale.
Testo integrale
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA Stephan Beikircher, Presidente Edith Engl, Consigliere Fabrizio Cavallar, Consigliere Andrea Sacchetti, Consigliere, Estensore per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato n. prot. -OMISSIS- emesso dalla Provincia Autonoma - Sportello Unico per l’Immigrazione di Bolzano, notificato al difensore in data -OMISSIS-, in ogni caso privo di traduzione, nonché per l’annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 43 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Padova, via Berchet, 10; Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima in Trento, largo Porta Nuova, 9; Provincia autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris Ambach e Georg Windegger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Provincia autonoma di Bolzano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Andrea Sacchetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di legittimazione passiva nei confronti del Ministero dell’Interno e, per il resto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia autonoma di Bolzano, liquidate complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti). Spese del procedimento compensate in relazione alla posizione del Ministero dell’Interno. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
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