AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202500164/2025
3 giugno 2025

Sentenza n. 202500164/2025

STRANIERI: ANN.TO DEL DECRETO N. 62/A12/2024/IMM. DEL QUESTORE DI BOLZANO DEL 01/10/24 - RIGETTO DELL'ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO .

TribunaleTAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data3 giugno 2025
Numero202500164/2025
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presso la Questura di Bolzano in una data non specificata nel testo, come protetto dalle norme sulla permanenza degli stranieri in Italia. Successivamente, il Questore di Bolzano ha emanato un decreto con il quale ha rigettato completamente l'istanza di rinnovo, notificandolo all'interessato in una data non resa esplicita nel dispositivo. Insoddisfatto di tale provvedimento negativo, il ricorrente ha deciso di impugnarlo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sezione Autonoma di Bolzano, rappresentato dall'avvocato Stefano Zucchiatti e avendo diritto alla tutela giurisdizionale avverso gli atti amministrativi che incidono sulla sua posizione giuridica. La controversia si inserisce nell'ambito del diritto dell'immigrazione, uno dei settori più delicati e complessi del diritto amministrativo italiano in cui conflui scaricano tutele costituzionali, vincoli europei e discretionalità dell'amministrazione.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è regolata in primo luogo dal Testo Unico sull'Immigrazione, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, numero 286, che disciplina le condizioni, i procedimenti e i requisiti per il rilascio, il rinnovo e la revoca dei permessi di soggiorno per motivi economici e lavorativi. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato costituisce uno strumento essenziale per tutelare sia l'ordinamento nazionale sia l'interesse dello straniero alla permanenza nel territorio italiano a fini occupazionali, e la sua concessione è subordinata al verificarsi di specifici presupposti e condizioni di legge. La decisione amministrativa circa il rinnovo non può essere arbitraria ma deve rispettare il contraddittorio procedimentale, la motivazione adequata e la proporzionalità. Inoltre, la sentenza richiama il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e il Regolamento (UE) 2016/679, normativi sulla protezione dei dati personali, secondo cui i dati sensibili del ricorrente devono essere oscurati negli atti pubblici per tutelare la dignità e la riservatezza dell'interessato.

La questione giuridica

Il nodo della controversia consisteva nel verificare se la Questura di Bolzano avesse legittimamente rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, oppure se tale provvedimento fosse infetto da vizi sostanziali o procedimentali. Il ricorrente evidentemente sosteneva che sussistessero ancora i presupposti normati dalla legge per il rinnovo e che quindi la Questura avesse omesso di valutare correttamente la sua posizione o applicato erroneamente la disciplina vigente. La controversia toccava profondamente il diritto alla permanenza nel territorio dello Stato, diritto che, sebbene attribuito in modo condizionato agli stranieri, gode di protezione costituzionale quanto meno nella forma del diritto al contraddittorio e della corretta applicazione della legge.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR, composto dal Presidente Stephan Beikircher, dai consiglieri Lorenza Pantozzi Lerjefors, Edith Engl e dal consigliere estensore Andrea Sacchetti, ha valutato attentamente la domanda ricorsoria durante l'udienza pubblica del 14 maggio 2025. Nella camera di consiglio successiva, i magistrati hanno ritenuto che il provvedimento della Questura fosse stato correttamente adottato secondo la normativa applicabile e che non sussistessero i vizi denunciati dal ricorrente; il TAR ha implicitamente rigettato la tesi dell'amministrato secondo la quale la Questura avrebbe operato in difetto di idonea motivazione o in violazione dei presupposti sostanziali per il rinnovo. Sebbene la sentenza non esprima esplicitamente i dettagli della motivazione nel testo disponibile, la decisione di respingere il ricorso testimonia che il giudice ha ritenuto legittima la valutazione amministrativa compiuta in merito ai requisiti per il rinnovo e alle ragioni del rigetto. Il TAR ha inoltre ordinato l'oscuramento dei dati personali a tutela della dignità del ricorrente, in conformità ai principi di protezione della privacy stabiliti dalla normativa nazionale ed europea.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero contro il decreto del Questore. Contestualmente ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero dell'Interno e della Questura di Bolzano, liquidate per l'ammontare di euro millecento al netto degli accessori di legge, delle spese postali e dell'IVA. Ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente, il che significa che il provvedimento di rigetto del rinnovo rimane pienamente legittimo e operativo. Infine, per tutelare i diritti fondamentali del ricorrente, ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificarlo negli atti pubblici, in ottemperanza alle norme sulla protezione dei dati personali.

Massima

La Questura agisce legittimamente quando rigetta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato allorché non sussistono più i presupposti normativi richiesti dalla legge, e il ricorso amministrativo risulta infondato quando non sia provato il diritto del ricorrente alla permanenza nel territorio secondo la disciplina vigente.

Testo integrale

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Stephan Beikircher,	Presidente
Lorenza Pantozzi Lerjefors,	Consigliere
Edith Engl,	Consigliere
Andrea Sacchetti,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
del decreto n. -OMISSIS- reso dal Questore di Bolzano in data -OMISSIS- e notificato all’interessato in data -OMISSIS-, con il quale gli veniva decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata alla Questura di Bolzano in data -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Zucchiatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio -OMISSIS-, via dei Combattenti, 4/A;
Ministero dell’Interno – Questura di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima in Trento, largo Porta Nuova, 9;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il consigliere Andrea Sacchetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero dell’Interno – Questura di Bolzano, liquidate complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →