STRANIERI: ANN.TO DEL DECRETO DD. 15.12.2023 N. 113/A12/2023/IMM. - RIGETTO DELLA DOMANDA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO .
| Tribunale | TAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 7 maggio 2025 |
| Numero | 202500132/2025 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato una domanda al Questore della Provincia di Bolzano per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per status di CE per soggiornanti di lungo periodo. Tale permesso rappresenta un titolo di soggiorno di particolare rilievo nel sistema italiano di immigrazione, riconosciuto dalla normativa europea per coloro che mantengono una stabile e prolungata presenza sul territorio. Il Questore ha rigettato questa domanda con un decreto amministrativo, motivando il diniego secondo le disposizioni vigenti. Successivamente il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo presso il Commissariato del Governo della Provincia di Bolzano, che ha respinto il ricorso confermando la decisione del Questore. Insoddisfatto, il ricorrente ha quindi proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale chiedendo l'annullamento di entrambi i provvedimenti e, subordinatamente, l'accertamento del diritto almeno a ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il quadro normativo
La questione coinvolge il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 numero 286, noto come Testo Unico sull'Immigrazione, che costituisce la norma fondamentale in materia di diritti e doveri degli stranieri in Italia e di loro condizioni di soggiorno. In particolare l'articolo 5 comma 5 di tale decreto disciplina le ipotesi per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno in relazione alle diverse motivazioni quali motivi familiari, studio, lavoro o altre condizioni. La materia dei permessi di soggiorno per status di CE per soggiornanti di lungo periodo è inoltre regolata da direttive e regolamenti europei che prescrivono standard comuni nei Paesi dell'Unione Europea per facilitare la libera circolazione e la stabilità del soggiorno dei cittadini stranieri. Le decisioni amministrative in questo campo devono rispettare sia la normativa interna che quella sovranazionale, nonché i principi costituzionali di tutela dei diritti fondamentali.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia consiste nel verificare se il Questore fosse legittimato a rigettare categoricamente la domanda di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, ovvero se avesse adottato una decisione arbitraria o priva di adeguata motivazione conforme al diritto. Il ricorrente contesta che il diniego sia stato ingiustificatamente opposto nonostante la sussistenza dei presupposti di legge, prospettando un excesso di potere o un vizio procedurale. Parallelamente il ricorrente solleva la questione se comunque sussistessero i presupposti per il rilascio di un diverso permesso di soggiorno per motivi familiari, rimettendo al giudice la verifica dei dati di fatto ricavabili dalle sue circostanze personali e dalla sua situazione familiare. La controversia presenta quindi una duplice dimensione, amministrativa sulla legittimità del provvedimento e sostanziale sul riconoscimento di diritti scaturenti da specifiche situazioni giuridiche soggettive.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, sulla base degli atti sottoposti a giudizio e delle deduzioni delle parti, ha ritenuto che il provvedimento amministrativo impugnato non presentasse violazioni manifeste delle norme di legge tali da determinarne l'annullamento. Il collegio giudicante non ha riscontrato nella decisione del Questore e del Commissariato elementi di illegittimità che potessero giustificare l'intervento di annullamento richiesto dal ricorrente. Tuttavia il TAR ha preso atto che la domanda subordinaria di accertamento relativa al diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari non rientra nella competenza propria del giudice amministrativo bensì del giudice ordinario, poiché essa comporta una valutazione delle situazioni giuridiche familiari e patrimoniali che esula dalle questioni di legittimità amministrativa. Il TAR ha quindi dichiarato di non avere giurisdizione in ordine alla questione secondaria, demandando le parti a ricorrere al giudice ordinario per ottenere l'accertamento richiesto.
La decisione
Il Tribunale ha respinto la domanda principale di annullamento dei provvedimenti impugnati, confermando pertanto la legittimità della decisione del Questore di rigettare la domanda di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Ha inoltre dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in merito alla domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari, rimettendo tale questione al giudice ordinario. Il ricorrente è stato condannato a corrispondere all'Amministrazione le spese di lite liquidate in complessivi mille euro oltre IVA e accessori. La sentenza ordina l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa e prescrive l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente ai sensi della normativa sulla privacy.
Massima
Il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo non è sindacabile in sede amministrativa quando non emerga illegittimità manifesta del provvedimento, mentre l'accertamento del diritto a permessi di soggiorno per motivi familiari pertiene alla competenza del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA Stephan Beikircher, Presidente Margit Falk Ebner, Consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore Alda Dellantonio, Consigliere per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia 1) del decreto dd. -OMISSIS-, portante il n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Bolzano rigettava la domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo presentata dal ricorrente; 2) del decreto emanato il -OMISSIS-, notificato, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in pari data, protocollo n. -OMISSIS-, mediante il quale il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano respingeva il ricorso proposto dal signor -OMISSIS-, patrocinato dal suo difensore di fiducia, contro la sopra citata decisione; e, in via subordinata, per l’accertamento, ex art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, della sussistenza dei presupposti per il rilascio e/o rinnovo al ricorrente quantomeno del permesso di soggiorno per motivi familiari. sul ricorso numero di registro generale 8 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Di Narda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, via Orazio, n. 49; Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano – Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata ex lege in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano - Questura di Bolzano; Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, - respinge la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati; - dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine alla domanda di accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in favore del giudice ordinario, nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA e altri oneri accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-. Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
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