STRANIERI: ANN.TO DEL DECRETO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO EMESSO DAL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO .
| Tribunale | TAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 6 maggio 2025 |
| Numero | 202500131/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona ha presentato ricorso amministrativo avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del proprio permesso di soggiorno, emesso dal Questore della Provincia di Bolzano. La vicenda riguarda specificamente il procedimento di rinnovazione di un titolo di soggiorno già precedentemente concesso, con il Questore che ha opposto un diniego alla richiesta di proroga. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Fulvio Fameli, ha impugnato questo provvedimento negativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino Alto Adige per ottenerne l'annullamento, contestando la legittimità delle ragioni poste a fondamento della decisione della pubblica amministrazione. La controversia si inquadra nel contesto della disciplina giuridica dei permessi di soggiorno in Italia, materia di rilevanza costituzionale che tocca diritti fondamentali della persona.
Il quadro normativo
Il rinnovo dei permessi di soggiorno è disciplinato dal Testo Unico sull'immigrazione (decreto legislativo 286/1998) e dalla normativa primaria sulla cittadinanza e sugli stranieri. Il Questore detiene ampia discrezionalità amministrativa nel valutare se sussistono ancora i presupposti per la concessione o il rinnovo del permesso, operando un giudizio sui comportamenti, sulla capacità reddituale e sulla conformità alle norme sulla sicurezza pubblica del richiedente. Il controllo giurisdizionale su tali atti amministrativi è tuttavia limitato alla verifica del corretto esercizio del potere discrezionale, accertando se l'amministrazione ha considerato tutti i fattori rilevanti, ha violato norme di legge, ha adottato il provvedimento con un'irragionevolezza manifesta o ha commesso vizi procedurali. La tutela dei diritti dello straniero trova base anche nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, pur con i temperamenti previsti per le questioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato il rigetto della propria istanza di rinnovo sostenendo che il Questore avrebbe violato norme di legge, adottato il provvedimento senza considerazione di circostanze favorevoli oppure in violazione di profili procedurali, ovvero ancora che il diniego sarebbe privo di adeguata motivazione o manifestamente irragionevole. La controversia involgeva quindi la verifica della conformità a legge dell'esercizio del potere discrezionale in materia migratoria, dove l'amministrazione gode di significativi margini di apprezzamento ma rimane comunque vincolata al rispetto dei diritti della persona e della legalità amministrativa. La questione richiedeva al tribunale di bilanciare l'interesse dello Stato alla gestione ordinata dei flussi migratori e della sicurezza pubblica con i diritti e gli interessi legittimi del ricorrente quale persona presente nel territorio dello Stato italiano.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, presieduto da Stephan Beikircher e composto dai consiglieri Edith Engl e Fabrizio Cavallar (estensore), oltre ad Andrea Sacchetti, ha ritenuto che il Questore ha correttamente esercitato i propri poteri nell'ambito della normativa vigente e che il ricorso del ricorrente era privo di fondamento sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale. Sebbene la sentenza depositata non contenga la motivazione estesa in forma discorsiva, il respingimento del ricorso implica che il tribunale ha verificato la legittimità dell'atto impugnato e ne ha confermato la validità, ritenendo che le ragioni addotte dal ricorrente non superassero il sindacato giurisdizionale ordinario. Il rigore della decisione è stato accompagnato dalla condanna del ricorrente alle spese di lite, il che denota una valutazione almeno parziale di carenza di fondamento nelle eccezioni sollevate.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto interamente il ricorso e, conseguentemente, la domanda di annullamento del decreto di rigetto del Questore rimane inoperante, con il provvedimento amministrativo che conserva piena validità ed efficacia. Al ricorrente è stata imposta la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro mille, oltre agli accessori di legge (IVA, contributo per azioni di prevenzione e sicurezza, e altri oneri previsti dalla normativa). La sentenza dichiara che l'amministrazione è incaricata della sua esecuzione, e per ragioni di tutela della dignità e dei diritti della parte ricorrente, è stato disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo nel testo pubblicato, in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali.
Massima
Il Questore esercita un potere discrezionale nella valutazione dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno, e il ricorso amministrativo contro il relativo decreto di rigetto è destinato al respingimento ove il provvedimento impugnato risulti legittimo nel suo esercizio, in quanto basato su elementi di fatto e di diritto idonei a giustificare il diniego secondo le norme sulla disciplina della permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato.
Testo integrale
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA Stephan Beikircher, Presidente Edith Engl, Consigliere Fabrizio Cavallar, Consigliere, Estensore Andrea Sacchetti, Consigliere per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso dal Questore della Provincia di Bolzano dd -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, notificato l’-OMISSIS-, nonché di ogni atto precedente o successivo ad esso collegato. sul ricorso numero di registro generale 7 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fulvio Fameli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, via Carducci, n. 13; Ministero dell’Interno - Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Bolzano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il consigliere Fabrizio Cavallar e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (euro mille,00), oltre IVA, CPA ed altri accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →