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Sentenza n. 202500104/2025
31 marzo 2025

Sentenza n. 202500104/2025

STRANIERI: ANN.TO DEL DECRETO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO .

TribunaleTAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data31 marzo 2025
Numero202500104/2025
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso il decreto con il quale l'amministrazione competente in materia di immigrazione ha rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorso è stato depositato presso il TAR del Trentino Alto Adige di Bolzano, competente per territorio. Nel corso del procedimento giudiziario, antecedentemente alla pronuncia della sentenza, è sopravvenuto un evento che ha inciso sulla posizione sostanziale del ricorrente, determinando l'impossibilità di ottenere mediante la sentenza una tutela che conservasse rilevanza pratica. La sopravvenienza di tale evento ha reso il ricorso inidoneo a produrre effetti utili al termine del giudizio.

Il quadro normativo

La disciplina dei permessi di soggiorno per stranieri è contenuta nel decreto legislativo 286 del 1998 e successive modificazioni, che regola le condizioni di ingresso, permanenza e soggiorno degli stranieri nel territorio italiano. Il rinnovo del permesso di soggiorno è disciplinato da specifiche procedure amministrative che prevedono termini perentori e modalità di istanza definite dalla normativa vigente e dai regolamenti attuativi. Il diritto al rinnovo è subordinato al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, salvi i diritti acquisiti e le posizioni consolidate secondo le disposizioni in materia di immigrazione. Pertanto la decisione sulla domanda di rinnovo rientra nella competenza delle autorità amministrative preposte al controllo dell'immigrazione e della sicurezza.

La questione giuridica

La questione sottesa al ricorso concerne la legittimità del rigetto opposto alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e i motivi sostanziali e procedurali che avrebbero dovuto indurre l'amministrazione a accogliere la richiesta. Nel corso del giudizio, tuttavia, si è verificata una circostanza che ha eliminato l'interesse del ricorrente alla pronuncia di una sentenza di merito, poiché gli effetti utili della decisione amministrativa oggetto di ricorso sono venuti meno o sono stati assorbiti da eventi successivi che hanno modificato la situazione di fatto sottesa alla controversia.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che la sopravvenuta carenza di interesse rappresentasse un ostacolo insuperabile alla prosecuzione del giudizio, dato che l'accoglimento del ricorso non avrebbe potuto realizzare un risultato utile e concreto per la parte ricorrente. Tale conclusione è stata raggiunta considerando che gli effetti giuridici e pratici che il ricorrente intendeva conseguire mediante la sentenza di annullamento si erano nel frattempo realizzati per altre vie o erano divenuti irrilevanti. La carenza di interesse sopravvenuta rappresenta infatti un motivo di improcedibilità del ricorso, riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, che ne vieta la prosecuzione poiché verrebbe meno uno dei presupposti essenziali per la tutela amministrativa. Il giudice ha privilegiato l'economicità del processo, evitando una decisione che non avrebbe potuto incidere sulla situazione sostanziale della parte.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ordinando il consequenziale archiviazione della causa. Tale decisione implica che il ricorso non è stato esaminato nel merito, in quanto la sentenza non avrebbe potuto produrre effetti favorevoli al ricorrente. Il ricorso rimane dunque privo di effetto, con le conseguenze sulla distribuzione delle spese secondo i criteri ordinariamente applicati nei giudizi amministrativi.

Massima

La carenza sopravvenuta di interesse durante il corso del giudizio amministrativo determina l'improcedibilità del ricorso, poiché la pronuncia della sentenza risulterebbe incapace di produrre effetti utili per la parte ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Stephan Beikircher,	Presidente
Margit Falk Ebner,	Consigliere
Lorenza Pantozzi Lerjefors,	Consigliere, Estensore
Alda Dellantonio,	Consigliere
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno prot. n. -OMISSIS- dd -OMISSIS- e di tutti gli atti precedenti e successivi conseguenti
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocata Amanda Cheneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto nel suo studio in Bolzano, via Carducci, n. 13;
Ministero dell’Interno - Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege presso la sede della competente Avvocatura Distrettuale in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

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