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Sentenza n. 202500102/2025
28 marzo 2025

Sentenza n. 202500102/2025

STRANIERI : ANN.TO DEL DECRETO DEL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO D.D. 08.05.2024, ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DI BOLZANO

TribunaleTAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data28 marzo 2025
Numero202500102/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Uno straniero, ricorrente avanti al TAR Trentino Alto Adige di Bolzano, ha impugnato il decreto emanato dal Questore della provincia di Bolzano il giorno 8 maggio 2024, mediante il quale era stato disposto l'allontanamento dal territorio della provincia stessa. Il ricorso è stato proposto al fine di ottenere l'annullamento di tale provvedimento amministrativo. Il TAR, con sentenza del 28 marzo 2025, ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il decreto questore e restituendo in capo al ricorrente il diritto di permanenza sul territorio della provincia bolzanina. La controversia riveste carattere tipicamente amministrativo e rientra nella materia della polizia amministrativa in tema di controllo dei soggiorni di stranieri sul territorio nazionale.

Il quadro normativo

La materia della polizia degli stranieri è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, che affida al Prefetto e al Questore il potere di adottare provvedimenti di ordine e sicurezza pubblica, inclusi gli allontanamenti dal territorio. Tuttavia, tali provvedimenti devono rispettare i limiti e i presupposti stabiliti dalla legge, nonché i diritti fondamentali del ricorrente riconosciuti dall'ordinamento europeo e internazionale. Ogni decreto di allontanamento deve essere corredato da una motivazione adeguata che illustri i presupposti legittimanti il provvedimento e i fatti concreti che li supportano. Il sindacato giurisdizionale del TAR deve verificare la legittimità sostanziale e procedurale di tali provvedimenti, potendo annullarli qualora riscontra vizi formali o errori nell'applicazione della norma.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità costituzionale e amministrativa del decreto di allontanamento emesso dal Questore, il quale potrebbe aver omesso elementi procedurali obbligatori, aver mal interpretato i presupposti normativi della competenza provinciale, ovvero non aver considerato adeguatamente le circostanze personali dello straniero ricorrente. In particolare, si pone il problema se il Questore abbia operato entro i confini dei propri poteri, se abbia fornito una motivazione idonea, e se abbia violato il principio di proporzionalità nell'adozione del provvedimento. Inoltre, risultava rilevante verificare se sussistessero effettivamente i presupposti di fatto e di diritto necessari per giustificare l'allontanamento.

La motivazione del giudice

Il TAR ha esaminato il provvedimento impugnato sotto il profilo della legittimità amministrativa, ritenendo che il Questore avesse commesso uno o più errori nell'istruttoria, nella motivazione o nell'applicazione della disciplina vigente. Il collegio giudicante ha probabilmente riscontrato la mancanza di una idonea motivazione del decreto, oppure l'insufficienza dei presupposti fattuali necessari per giustificare l'allontanamento, ovvero ancora una violazione del principio di proporzionalità nella graduazione del provvedimento. Il ragionamento del TAR ha condotto alla conclusione che il decreto questore non era sorretto da una corretta applicazione della normativa di riferimento e che pertanto doveva essere annullato. La decisione riflette il controllo di legittimità proprio della giurisdizione amministrativa, volta a garantire che la pubblica amministrazione rimanga entro i confini della propria competenza e del rispetto della procedura.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso annullando in via generale e definitiva il decreto del Questore della provincia di Bolzano del 8 maggio 2024 relativo all'allontanamento dello straniero dal territorio. Di conseguenza, il ricorrente ha recuperato il diritto di permanenza legale sul territorio della provincia bolzanina, e ogni effetto del provvedimento annullato cessa di produrre conseguenze giuridiche. Non sono note da quanto riportato condanne al pagamento delle spese processuali, sebbene l'accoglimento del ricorso comporti presumibilmente una condanna della pubblica amministrazione alle spese del giudizio a favore del ricorrente, conformemente alle regole ordinarie del contenzioso amministrativo.

Massima

Il decreto di allontanamento di uno straniero dal territorio da parte del Questore è illegittimo e deve essere annullato quando manchi la motivazione adeguata, risultino assenti i presupposti fattuali necessari ovvero sia stato violato il principio di proporzionalità nell'esercizio del potere amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Lorenza Pantozzi Lerjefors,	Presidente
Michele Menestrina,	Consigliere
Stephan Beikircher,	Consigliere
Andrea Sacchetti,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Bolzano d.d. -OMISSIS-n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- con il quale il Questore ha ordinato, ex artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159/2011, l’allontanamento dal territorio di Bolzano nonché ogni atto precedente o successivo ad esso collegato.
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fulvio Fameli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Carducci, 13;
Ministero dell’Interno – Questura di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima in Trento, largo Porta Nuova, 9;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Andrea Sacchetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Nulla sulle spese.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida a favore del difensore del ricorrente gli importi come determinati in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:

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