CITTADINANZA (RIASSUNZIONE): ANN.TO DEL DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA EMESSO DAL COMMISSARIATO DEL GOVERNO DI BOLZANO IN DATA 08/10/2020 .
| Tribunale | TAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 17 marzo 2025 |
| Numero | 202500087/2025 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza presso il Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano al fine di ottenere la concessione della cittadinanza italiana. Successivamente, il Commissario del Governo ha emanato un decreto dichiarando inammissibile tale istanza, provvedimento che è stato comunicato al ricorrente. Ritenendo illegittimo il diniego di ammissibilità della propria domanda di cittadinanza, il ricorrente ha deciso di impugnare il decreto mediante ricorso amministrativo innanzi al TAR competente, rappresentato dal difensore avvocato Stefano Zucchiatti. La controversia riguarda dunque la legittimità del provvedimento amministrativo che ha dichiarato inammissibile la richiesta di concessione della cittadinanza, senza apparentemente procedere al merito dell'istanza.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è regolata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina le modalità di acquisto, mantenimento e perdita della cittadinanza. In particolare, il procedimento amministrativo seguito dalle autorità competenti per l'esame delle istanze di concessione della cittadinanza deve rispettare i principi generali della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che prevedono il diritto di accesso, il contraddittorio e la motivazione dei provvedimenti. Il Commissario del Governo, quale organo statale rappresentante dello Stato nella Provincia Autonoma di Bolzano, ha competenze specifiche nella gestione di determinate procedure amministrative. Il decreto impugnato deve essere valutato anche alla luce del Codice del Processo Amministrativo, che disciplina i ricorsi innanzi ai TAR e i vizi procedimentali rilevanti per l'annullamento.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Commissario del Governo. In particolare, occorreva stabilire se il provvedimento di inammissibilità fosse stato adottato rispettando i presupposti procedimentali e formali richiesti dalla normativa vigente, oppure se fosse stato affetto da vizi quali la violazione del contraddittorio, la mancata istruttoria adeguata, la carenza di motivazione, o l'erronea applicazione dei criteri di ammissibilità previsti dalla legge sulla cittadinanza. La questione era rilevante poiché il ricorrente contestava il rigetto in limine litis della propria istanza, ritenendo che il provvedimento non potesse legittimamente dichiarare inammissibile una domanda di cittadinanza senza preventiva valutazione del merito secondo le procedure previste.
La motivazione del giudice
Il TAR, nel valutare il ricorso, deve aver ritenuto che il decreto di inammissibilità fosse affetto da uno o più vizi che ne determinassero l'illegittimità. Sebbene il testo della sentenza non riporti la motivazione estesa, l'accoglimento del ricorso induce a ritenere che il collegio abbia riscontrato profili di illegittimità nel procedimento amministrativo seguito dal Commissario del Governo, potenzialmente consistenti nella violazione delle norme sulla motivazione dei provvedimenti, nell'errata applicazione dei criteri di ammissibilità, oppure nella violazione dei principi di trasparenza e partecipazione procedimentale. Il TAR ha ritenuto che l'istanza di cittadinanza non potesse essere dichiarata inammissibile con le modalità e secondo i presupposti utilizzati dal Commissario, disponendo pertanto l'annullamento del decreto impugnato al fine di consentire una nuova valutazione conforme alla legge.
La decisione
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa ha accolto il ricorso proposto dal cittadino e annullato il decreto del Commissario del Governo che dichiarava inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Tale annullamento comporta la restituzione del procedimento all'autorità amministrativa, la quale dovrà riprendere in esame la domanda di cittadinanza seguendo correttamente i presupposti e le procedure previsti dalla legge. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, con l'effetto che ciascuna sostiene le proprie spese legali. La sentenza è stata dichiarata esecutiva da parte dell'autorità amministrativa, garantendo la piena efficacia del provvedimento giurisdizionale e il suo tempestivo adempimento.
Massima
Il provvedimento amministrativo che dichiara inammissibile un'istanza di concessione della cittadinanza italiana deve essere adottato nel rispetto dei presupposti procedimentali e formali previsti dalla normativa vigente, e il mancato osservanza di tali requisiti determina l'illegittimità del provvedimento e la conseguente necessità della sua rieducazione.
Testo integrale
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente Edith Engl, Consigliere Stephan Beikircher, Consigliere Fabrizio Cavallar, Consigliere, Estensore per l’annullamento del decreto prot. -OMISSIS- reso dal Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano in data -OMISSIS- e comunicato all’interessato in data -OMISSIS-, con il quale veniva decretata l’inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-. sul ricorso riassunto numero di registro generale 261 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Zucchiatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bolzano, via dei Combattenti, n. 4/A; Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano - Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano - Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il consigliere Fabrizio Cavallar e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →