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Sentenza n. 202500283/2025
28 ottobre 2025

Sentenza n. 202500283/2025

CITTADINANZA: ANN.TO DEL PROVV.TO EMESSO DALLA PREFETTURA DI BOLZANO IN DATA 17/10/2024, RIFIUTO DELL’ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA .

TribunaleTAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data28 ottobre 2025
Numero202500283/2025
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato ricorso amministrativo al TAR del Trentino Alto Adige - Bolzano contro il provvedimento con il quale la Prefettura di Bolzano, in data 17 ottobre 2024, ha rifiutato l'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorso era diretto all'annullamento di tale provvedimento amministrativo. La controversia rientra nella materia della cittadinanza e naturalizzazione, uno dei settori più delicati del diritto amministrativo in quanto incide direttamente sulla qualità di membro della comunità politica nazionale. Il ricorrente aveva presentato una domanda di acquisizione della cittadinanza italiana presso la Prefettura competente per il territorio del capoluogo sudtirolese, chiedendo il riconoscimento del diritto a divenire cittadino italiano attraverso i procedimenti ordinari previsti dall'ordinamento.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 numero 91, che regola l'acquisto e la perdita della cittadinanza, i procedimenti amministrativi di concessione della stessa e gli effetti di tali provvedimenti. In particolare, il diritto di acquisire la cittadinanza italiana può insorgere in seguito a matrimonio con cittadino italiano, per discendenza, per naturalizzazione dopo un adeguato periodo di residenza legale nel territorio della Repubblica, oppure mediante processo di integrazione ordinato da disposizioni normative specifiche. La Prefettura, quale ufficio periferico del Ministero dell'Interno, è competente a valutare le istanze di concessione della cittadinanza verificando che ricorrano tutti i presupposti di legge, incluso il possesso della capacità giuridica, l'assenza di condanne penali che costituiscono impedimento e la corretta presentazione della documentazione richiesta. La decisione della Prefettura può essere sottoposta al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo, il quale verifica la legittimità del provvedimento sotto il profilo della competenza, della procedura e del merito.

La questione giuridica

La questione centrale consiste nel verificare se la Prefettura ha correttamente applicato i presupposti di legge e se il rifiuto è stato pronunciato sulla base di valutazioni fattuali e giuridiche sostenute da idonea motivazione amministrativa. Il ricorrente contestava il provvedimento amministrativo sostenendo che i requisiti per l'acquisto della cittadinanza erano stati soddisfatti, oppure che la Prefettura aveva commesso errori valutando le circostanze fattiche o applicando in modo errato le norme vigenti. Dalla pronuncia dell'esito del ricorso emerge che il TAR ha dovuto bilanciare le ragioni di interesse pubblico nel controllo scrupoloso dell'accesso alla cittadinanza con i diritti soggettivi di colui che ne chiedeva l'acquisto. La valutazione della sussistenza dei presupposti normativi rappresentava il nucleo critico della controversia amministrativa.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha esaminato il provvedimento della Prefettura alla luce delle norma sulla cittadinanza, verificando la legittimità formale e sostanziale del provvedimento di rifiuto. Nella valutazione dei fatti e della loro qualificazione giuridica, il giudice amministrativo ha verificato se la Prefettura aveva correttamente accertato i presupposti di cui la legge fa dipendere la concessione della cittadinanza e se, sulla base di tali accertamenti, il rifiuto era proporzionato e ragionevole. Il TAR ha proceduto con il controllo di legittimità amministrativa, controllando che il provvedimento non fosse viziato da errori di fatto, da applicazione scorretta della normativa, da travisamento della documentazione prodotta o da violazione dei principi generali dell'azione amministrativa. Valutando nel complesso le circostanze del caso, il collegio ha ritenuto che il provvedimento della Prefettura era sostenuto da adeguata motivazione e che i presupposti di legge non ricorrevano oppure non erano stati comprovati dal ricorrente nella forma dovuta. La decisione di respingere il ricorso rifletteva questa conclusione circa la legittimità del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso amministrativo, confermando il provvedimento della Prefettura di Bolzano che aveva rifiutato la concessione della cittadinanza italiana. Sulla base di tale pronuncia, il provvedimento di rifiuto conserva tutta la sua efficacia e il ricorrente rimane escluso dall'acquisto della cittadinanza italiana attraverso questo procedimento, permanendo nella condizione di straniero secondo la qualificazione giuridica della propria posizione. Il TAR ha inoltre disposto il rimborso delle spese di giudizio a carico della parte soccombente, secondo quanto previsto dalla legge sulla giustizia amministrativa.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è subordinata al pieno accertamento dei presupposti di legge, e il rifiuto della Prefettura legittimamente pronunciato non è annullabile dal giudice amministrativo allorché sorretto da adeguata motivazione e conforme alle disposizioni normative vigenti in materia.

Testo integrale

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Stephan Beikircher,	Presidente
Margit Falk Ebner,	Consigliere
Lorenza Pantozzi Lerjefors,	Consigliere, Estensore
Alda Dellantonio,	Consigliere
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1) del provvedimento emesso dal Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano il -OMISSIS-, con cui è stato decretato il rifiuto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (sub n. -OMISSIS-), presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 nonchè
2) del provvedimento emesso dal Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano il -OMISSIS-, con cui è stato decretato il rifiuto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (sub n. -OMISSIS-), presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
sul ricorso numero di registro generale 124 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocata Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, viale Lunigiana, n. 46;
Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano;
Vista l’ordinanza cautelare n. 92/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e oneri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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