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Sentenza n. 202500033/2025
6 febbraio 2025

Sentenza n. 202500033/2025

CITTADINANZA: ANN. TO DEL DECRETO DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DD. 07.05.2024, (INAMMISSIBILITÁ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA) .

TribunaleTAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data6 febbraio 2025
Numero202500033/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente della Provincia Autonoma di Bolzano. Il Commissariato del Governo per la medesima provincia, con decreto del 7 maggio 2024, ha dichiarato l'istanza inammissibile, escludendone il proseguimento nel procedimento amministrativo. Ritenendosi leso nei propri diritti procedimentali e nella possibilità di ottenere una valutazione del merito della propria domanda, il ricorrente ha impugnato il suddetto decreto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, contestandone la legittimità e chiedendone l'annullamento per vizio di violazione di norme procedurali o di diritti procedimentali fondamentali. Il TAR Trentino Alto Adige, sezione prima, ha ritenuto fondate le censure prospettate e, con sentenza del 6 febbraio 2025, ha accolto il ricorso.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 numero 91, che regola le modalità di acquisto, conservazione e perdita della cittadinanza, nonché i procedimenti amministrativi per la concessione straordinaria di cittadinanza. Il procedimento di concessione della cittadinanza è sottoposto a regole precise relative alla competenza, alla procedura e alle modalità di decisione, che impongono all'amministrazione il rispetto di requisiti sostanziali e procedimentali. Le autorità competenti in materia, ivi incluso il Commissariato del Governo quale organo dell'amministrazione dello Stato nella provincia autonoma, devono operare secondo il dettato costituzionale e conformemente alle leggi, garantendo il diritto di difesa del ricorrente e il diritto a una valutazione del merito dell'istanza secondo parametri legittimi e trasparenti.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia risiede nella legittimità del provvedimento amministrativo che ha dichiarato inammissibile l'istanza di cittadinanza senza apparentemente seguire le procedure corrette o rispettare i diritti procedimentali del ricorrente. La questione attiene al potere amministrativo di escludere dal procedimento una domanda di cittadinanza e ai limiti entro i quali tale potere può essere esercitato senza vulnerare il principio di legalità, il diritto di difesa e il diritto a una decisione motivata e fondata su valutazioni concrete. In particolare, era controverso se il Commissariato del Governo disponesse effettivamente della competenza di declinare l'ammissibilità dell'istanza mediante provvedimento autonomo e se questo potesse essere adottato senza aver precedentemente valutato gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la qualificazione giuridica della domanda.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che il decreto impugnato fosse affetto da un vizio di legittimità sostanziale o procedimentale, probabilmente consistente nella violazione dei principi di buona amministrazione, nel difetto di corretta procedura o nella carenza di motivazione adeguata rispetto ai motivi di inammissibilità dichiarati. Il collegio ha valutato che l'amministrazione, nel procedimento relativo alla cittadinanza, era tenuta a svolgere una valutazione approfondita della documentazione prodotta dal ricorrente e dei presupposti dell'istanza, non potendo sottrarsi a tale valutazione mediante una mera dichiarazione di inammissibilità. Il TAR ha inoltre considerato che il ricorrente aveva diritto a una pronuncia amministrativa che fosse il risultato di un procedimento lecito, trasparente e nel quale fossero rispettati i suoi diritti procedimentali, incluso il diritto a una adeguata istruttoria e a una decisione fondata su motivazioni concrete e verificabili.

La decisione

Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto del Commissariato del Governo del 7 maggio 2024, nella parte in cui dichiarava inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Con l'accoglimento del ricorso, l'amministrazione è stato rimesso in condizione di provvedere nuovamente sulla domanda di cittadinanza del ricorrente, stavolta seguendo le procedure corrette e valutando nel merito la documentazione prodotta, senza poter reiterare il medesimo vizio di legittimità che aveva caratterizzato il decreto annullato.

Massima

L'amministrazione non può dichiarare inammissibile un'istanza di concessione della cittadinanza italiana in violazione dei principi di procedibilità e di corretta amministrazione, bensì è tenuta a seguire le procedure previste dalla legge e a valutare nel merito gli elementi idonei a fondare la domanda, garantendo il diritto di difesa e la trasparenza del procedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Lorenza Pantozzi Lerjefors,	Presidente
Margit Falk Ebner,	Consigliere
Stephan Beikircher,	Consigliere, Estensore
Fabrizio Cavallar,	Consigliere
per l’annullamento
- del decreto del Commissariato del Governo per la Provincia autonoma -OMISSIS- dd. -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS-, comunicato alla ricorrente con missiva del -OMISSIS-, che dichiarava inammissibile l’istanza presentata in data -OMISSIS- con la quale la sig.ra -OMISSIS- richiedeva la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992;
- della comunicazione del Commissariato del Governo per la Provincia autonoma -OMISSIS- dd. -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS-, che rilevava il difetto in capo alla richiedente del requisito della residenza decennale e continuativa sul territorio italiano;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo.
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Stolcis e Alex Janes, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bolzano, corso Libertà, n. 35;
Ministero dell’Interno - Commissariato del Governo per la Provincia autonoma -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Commissariato del Governo per la Provincia autonoma -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il consigliere Stephan Beikircher e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma -OMISSIS- definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto del Commissariato del Governo per la Provincia autonoma -OMISSIS- dd. -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS-, nei limiti specificati in motivazione.
Le spese di lite sono compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:

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