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Sentenza n. 202500163/2025
31 gennaio 2025

Sentenza n. 202500163/2025

DECRETO PROT. 129/2022 REG. REV. E RIG. DEL 02/12/2022 DELLA QUESTURA DI PISTOIA RECANTE RIGETTO DELL’ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

TribunaleTAR TOSCANA - FIRENZE
SezioneSEZIONE SECONDA
Data31 gennaio 2025
Numero202500163/2025
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda il ricorso amministrativo promosso avverso il decreto della Questura di Pistoia del 2 dicembre 2022, protocollato al numero 129/2022 nel registro dei rifiuti e rigetti, con il quale l'amministrazione ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente. La controversia si inserisce nel contesto della disciplina dell'immigrazione e del diritto di soggiorno in Italia, materia particolarmente delicata che incide sui diritti fondamentali della persona straniera. Il ricorrente aveva ritenuto illegittimo il provvedimento restrittivo della Questura, promovendo giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con sede a Firenze. La pronuncia di rigetto rappresenta il momento di conclusione di un percorso amministrativo e giudiziale in cui l'autorità di pubblica sicurezza ha valutato negativamente i presupposti normativi per il rinnovamento della documentazione di soggiorno.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno degli stranieri in Italia è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, che costituisce il codice complessivo relativo ai diritti e ai doveri degli stranieri in territorio nazionale. La legge fissa i requisiti e le modalità per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno, prevedendo diverse categorie di autorizzazioni in funzione dello scopo e della durata della permanenza. L'amministrazione della Questura, nel procedimento di rinnovo, è tenuta a verificare il permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa, nonché il rispetto degli obblighi e dei divieti di cui è destinatario il permesso. La decisione negativa deve fondarsi su presupposti legittimi e deve rispettare i principi di legalità, proporzionalità e trasparenza che caratterizzano l'azione amministrativa nello stato di diritto.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguarda la corretta valutazione dei presupposti richiesti dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno e il controllo amministrativo sulla legittimità del rifiuto opposto dalla Questura. Si trattava di stabilire se l'amministrazione avesse correttamente applicato i criteri normativi di valutazione, se avesse motivato adeguatamente il rigetto, e se il ricorrente avesse effettivamente perso i diritti necessari a proseguire la permanenza legale in Italia. La questione era ulteriormente complicata dal fatto che il diritto di soggiorno incide profondamente sulla sfera giuridica del soggetto interessato, comportando conseguenze rilevanti anche sul piano dei diritti civili e sociali.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo, nel pronunciarsi sulla vicenda, ha proceduto a una disamina critica del decreto della Questura e ha valutato la conformità del medesimo alla normativa vigente. Esaminando gli elementi di fatto e di diritto sottoposti al suo giudizio, il collegio giudicante ha ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente individuato le ragioni ostative al rinnovo del permesso secondo quanto previsto dalla disciplina normativa. La sentenza ha verificato che la Questura aveva motivato adeguatamente il rigetto sulla base delle risultanze istruttorie e degli elementi posti a fondamento del procedimento amministrativo. Il Tribunale ha respinto gli argomenti dedotti dal ricorrente, ritenendo che le censure prospettate non fossero idonee a scalfire la legittimità della decisione amministrativa, la quale risultava sufficientemente ragionevole e fondata sui fatti accertati nel corso del procedimento.

La decisione

Il TAR Toscana ha respinto integralmente il ricorso proposto dal ricorrente, confermando così la legittimità del decreto della Questura di Pistoia che aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno. La sentenza, pronunciata dalla Sezione seconda del Tribunale amministrativo in data 31 gennaio 2025, costituisce quindi una pronuncia di accoglimento della difesa amministrativa e di rigetto delle istanze ricorrenti. Le conseguenze pratiche della pronuncia determinano che il ricorrente non potrà beneficiare del rinnovo contestato e dovrà attenersi alle disposizioni amministrative di cui in capo agli stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.

Massima

L'amministrazione della pubblica sicurezza, nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, può legittimamente rigettare l'istanza ove verifichi il venir meno dei requisiti di legge richiesti, purché il provvedimento sia adeguatamente motivato e il diniego risulti proporzionato alle circostanze di fatto accertate nel corso del procedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
Marcello Faviere,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del decreto adottato dalla Questura della Provincia di Pistoia in data 02/12/2022 Prot. 129/2022 Reg. Rev. e Rig. e notificato a mani del ricorrente in data 10/01/2023, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno sia perché difetta dei redditi sufficienti per il rinnovo del titolo con la motivazione del “lavoro autonomo”, sia perché non sono emerse posizioni giuridiche soggettive degne di tutela ex art. 19 D. Lgs. n. 286/1998.
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2023, proposto da
Osas Ogbeifun, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Goti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Marcello Faviere;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Revoca, per le ragioni esposte in motivazione, il decreto n. 16/2023 con cui il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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