DECRETO PROT. N. A12/2021/16 DEL 25/03/2021 DEL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA RECANTE DINIEGO DELL'ISTANZA VOLTA AL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR TOSCANA - FIRENZE |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 5 maggio 2025 |
| Numero | 202500804/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura competente. La Questura di La Spezia, Ufficio Immigrazione, ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta in data 23 novembre 2020, in conformità alle garanzie procedurali previste dall'articolo 10 bis della legge 241 del 1990. Successivamente, il Questore della Provincia di Massa Carrara ha adottato un decreto con protocollo omissato in data 25 marzo 2021, che è stato notificato al ricorrente in data 27 agosto 2021. Tale provvedimento presumibilmente ha definitivamente negato il rinnovo del permesso di soggiorno, avverso il quale il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nella primavera del 2021.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dalle norme del testo unico sull'immigrazione, mentre le garanzie procedurali relative alla comunicazione dei motivi che hanno indotto l'amministrazione a negare un provvedimento sono regolate dall'articolo 10 bis della legge 241 del 1990, che costituisce una manifestazione del principio generale di trasparenza e partecipazione ai procedimenti amministrativi. La protezione dei dati personali del ricorrente è stata tutelata secondo le disposizioni del decreto legislativo 196 del 2003 e del Regolamento europeo 2016/679, coerentemente con il principio di proporzionalità che governa l'azione amministrativa. Il provvedimento dell'amministrazione deve inoltre rispettare le regole di legalità, ragionevolezza e proporzionalità che ordinano l'esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di ordine pubblico e sicurezza.
La questione giuridica
La controversia ha riguardato la legittimità del rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno notificato dal Questore, con focus particolare sulla corretta applicazione della procedura amministrativa, sulla motivazione del provvedimento e sul rispetto delle garanzie dovute al ricorrente. Il ricorrente ha probabilmente dedotto nel ricorso vizi di legittimità nel procedimento amministrativo, quali difetto di motivazione, eccesso di potere, violazione del principio di proporzionalità o mancato rispetto dei termini procedurali. La sentenza doveva quindi verificare se l'amministrazione aveva esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale in materia di mantenimento del permesso di soggiorno, contemperando le esigenze di ordine pubblico con i diritti soggettivi e gli interessi legittimi del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella valutazione del ricorso, ha ritenuto che le doglianze sollevate dal ricorrente non trovassero fondamento giuridico e che l'amministrazione avesse agito nel rispetto della normativa vigente. Il collegio giudicante ha evidentemente ritenuto che il Questore avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nel valutare le circostanze di fatto e le ragioni di ordine pubblico che avevano condotto al diniego del rinnovo, senza che potessero ravvisarsi profili di illegittimità procedurale o sostanziale. Il giudice amministrativo ha probabilmente verificato che la comunicazione dei motivi ostativi fosse stata adottata secondo le modalità prescritte dalla legge 241 del 1990 e che il provvedimento finale contenesse una motivazione idonea a far comprendere le ragioni della scelta amministrativa. La decisione di respingere il ricorso implica che il TAR ha ritenuto congrui e proporzionati i motivi addotti dall'amministrazione per il diniego.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando così la legittimità del decreto del Questore e della correlata procedura amministrativa. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, conformemente alla normale allocazione in caso di ricorso interamente respinto. La sentenza ha inoltre ordinato l'oscuramento di tutti i dati personali e delle generalità del ricorrente nei pubblici registri, in ottemperanza ai diritti della dignità della persona e alle prescrizioni della normativa sulla privacy. Il provvedimento amministrativo di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ha acquisito dunque definitività nel grado di primo giudizio amministrativo.
Massima
L'amministrazione competente agisce legittimamente nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di rinnovo del permesso di soggiorno quando motiva adeguatamente il provvedimento di diniego secondo i criteri di proporzionalità e ordine pubblico, osservando le procedure di trasparenza e comunicazione motivata prescritte dalla normativa sulla partecipazione ai procedimenti amministrativi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Cacciari, Presidente Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore Elena Farhat, Referendario per l'annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS- adottato dal Questore della Provincia di Massa Carrara in data 25.3.2021 e notificato in data 27.8.2021; nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente e ulteriore, ma funzionalmente collegato al predetto e purché lesivo della posizione vantata dal ricorrente, anche se non conosciuto dallo stesso, e con particolare riguardo per: Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, adottata dalla Questura di La Spezia, Ufficio Immigrazione in data 23.11.2020. sul ricorso numero di registro generale 1504 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Balatri e Andrea Maggiari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e Questura di Massa Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 aprile 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’attuale ricorrente. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
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