DECRETO PROT. N. 107/2021 DEL 6/05/2021 DEL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA RECANTE RIGETTO DELLA RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI
| Tribunale | TAR TOSCANA - FIRENZE |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 5 maggio 2025 |
| Numero | 202500803/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno sulla base di motivi umanitari presso la Questura della Provincia di Pistoia. Il Questore, con decreto protocollato il 6 maggio 2021, ha rigettato tale richiesta, negando il riconoscimento della protezione umanitaria e rifiutando il prolungamento della permanenza in Italia. Avverso tale decisione, il ricorrente ha promosso ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, contestando la legittimità del decreto questorile e rivendicando il diritto al rinnovo del soggiorno per le particolari circostanze che avrebbe addotto. La controversia si situa nel delicato ambito del diritto dell'immigrazione e della protezione internazionale, dove si confrontano l'interesse dello Stato al controllo dei flussi migratori e la tutela dei diritti fondamentali della persona.
Il quadro normativo
La materia è regolata principalmente dal Decreto Legislativo 286 del 1998, Testo Unico sull'Immigrazione, il quale disciplina le modalità di concessione, rinnovo e revoca dei permessi di soggiorno, inclusi quelli riconosciuti per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 5, comma 6, dello stesso decreto. La protezione umanitaria costituisce una forma di tutela ulteriore rispetto all'asilo politico e alla protezione sussidiaria, e viene concessa quando sussistono seri motivi di carattere umanitario, ivi comprese le condizioni di vulnerabilità del richiedente o situazioni di grave pregiudizio. L'amministrazione gode di un margine di discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti umanitari, ancorché tale valutazione debba avvenire secondo criteri ragionevoli e in ossequio ai principi di proporzionalità e correttezza.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la corretta applicazione dei criteri di valutazione della richiesta di protezione umanitaria: nello specifico, se il ricorrente potesse ritenersi portatore di quelle particolari ragioni di carattere umanitario idonee a giustificare il mantenimento della permanenza sul territorio italiano. In gioco erano tanto la tutela della dignità umana e dei diritti inviolabili della persona, quanto il principio della legalità amministrativa e il rispetto della corretta esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione. La questione implicava una valutazione circa la sussistenza di situazioni di vulnerabilità o di grave pregiudizio che l'ordinamento riconosce come meritevoli di protezione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel verificare la legittimità del provvedimento questorile, ha esaminato la domanda presentata dal ricorrente e ha ritenuto che il Questore avesse correttamente valutato le circostanze di fatto, giungendo alla conclusione che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Il collegio ha verosimilmente accertato che il ricorrente non rientrasse nelle categorie di persone vulnerabili o che le condizioni allegate non costituissero un grave pregiudizio tale da giustificare la permanenza nel territorio italiano. La decisione amministrativa è stata ritenuta proporzionata e coerente con l'ordinamento vigente, non riscontrando il giudice profili di illegittimità amministrativa, difetto di motivazione o violazione dei principi generali dell'azione amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando la legittimità del decreto del Questore di Pistoia che aveva rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La sentenza implica che il ricorrente non ha titolo a permanere nel territorio italiano sulla base della protezione umanitaria e che il provvedimento questorile è stato adottato in conformità alle norme e ai principi che governano la materia. Il ricorrente è conseguentemente tenuto al rispetto dei tempi e delle modalità previste per l'esecuzione del provvedimento di rigetto.
Massima
L'amministrazione gode di un margine di discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale valutazione non è sindacabile dal giudice amministrativo ove il provvedimento sia stato adottato secondo criteri ragionevoli, con adeguata motivazione e in ossequio ai principi di proporzionalità e correttezza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Cacciari, Presidente Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore Elena Farhat, Referendario per l'annullamento, del decreto Prot. N. -OMISSIS- Reg. Rev. e Rig., notificato il 7 maggio 2021 dal Questore della Provincia di Pistoia, su parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze del 29.04.2021, con il quale veniva decretato il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari n. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Pistoia il 07.02.2019 e scadente in data 22.10.2020 e/o della conversione dello stesso in permesso per lavoro autonomo ed il contestuale invito a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali al suddetto atto ancorché incogniti al ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 932 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e Questura di Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 aprile 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese. Liquida all’Avv. Marina Grasso la somma pari a euro 1.600,00 (milleseicento//00) a titolo di compenso per il patrocinio a spese dello Stato, così come precisato in parte motiva, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
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